IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 1992; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 1 dicembre 1992, consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1993, senato accademico in data 30 marzo 1993); Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 16 luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi per trasformazione della corrispondente scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e fonologopedia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, e' modificato nel senso che e' soppressa la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e fonologopedia.