AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni  Sicilia,  Calabria,
Campania,  Puglia  e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e
Roma,  al  fine  di  assicurare  una  piu'  qualificata  e  razionale
prosecuzione  delle attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche
finalizzate alla  prevenzione  e  alla  rimozione  della  dispersione
scolastica,   e'  autorizzata  l'utilizzazione  di  duecentocinquanta
unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna
che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-93.
  2. I criteri e le modalita' per la ripartizione  e  l'utilizzazione
del  predetto  personale  e  per  la realizzazione dei progetti delle
attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione.
  3.  Il  disposto  dell'articolo  5,  comma  5, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 243 (a), si applica anche alla scuola materna.
  4.  Il  limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  35  (b)  ,  per  le
utilizzazioni  del personale direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine  e  grado  e  del  personale  direttivo  ed  educativo   delle
istituzioni  educative,  presso  uffici,  enti  ed  associazioni,  e'
ridotto, per l'anno 1993-94, a  settecentocinquanta  unita'.  Per  il
medesimo  anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni
presso le universita' e gli istituti superiori di cui alla lettera b)
dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.  35  del
1993 (b) .
____________
             (a)  Il  D.L.  n.  155/1993 reca: "Misure urgenti per la
          finanza pubblica". Si trascrive il testo del  comma  5  del
          relativo  art.  5:   "Nelle scuole secondarie, ivi compresi
          gli  istituti  d'arte  e  i  licei   artistici,   per   gli
          insegnamenti  nei quali vi sia personale soprannumerario e'
          consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al sesto e
          nono comma dell'art. 14 della  legge  20  maggio  1982,  n.
          270,   nel   limite   del   15   per  cento  del  personale
          soprannumerario medesimo".
             Il testo del sesto e nono comma dell'art. 14 della legge
          n.  270/1982 (Revisione della disciplina  del  reclutamento
          del  personale  docente  della  scuola materna, elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione  di  misure  idonee  ad  evitare  la formazione di
          precariato   e   sistemazione   del   personale    precario
          esistente), sopracitati, e' il seguente:
             "Il  personale  docente di ruolo, incluso - nel rispetto
          delle priorita'  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo -
           quello  delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di
          specifici  requisiti,  puo'  essere  utilizzato  anche  nei
          periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale
          orario  di  servizio,  in  attivita'  didattico-educative e
          psico-pedagogiche previste dalla programmazione di  ciascun
          circolo  didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da
          definirsi mediante apposita ordinanza  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica  istruzione,  con  particolare  riferimento   alle
          attivita'  di sostegno, di recupero e di integrazione degli
          alunni portatori di handicaps e di  quelli  che  presentano
          specifiche   difficolta'   di   apprendimento  nonche'  per
          insegnamenti   speciali   e   attivita'    integrative    o
          complementari previsti dalle leggi vigenti.
             Commi settimo ed ottavo (Omissis).
             L'utilizzazione  del  personale  docente  secondo quanto
          previsto nei commi sesto ed ottavo del presente articolo e'
          disposta dal direttore didattico o dal capo  dell'istituto,
          nei  limiti  numerici  risultanti  dalla  disponibilita' di
          personale di ruolo assegnato  al  circolo  o  alla  scuola,
          purche'   il   personale   docente   cosi'  utilizzato  sia
          sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo  o
          alla  scuola  media. Nei limiti delle disponibilita' di cui
          al presente comma, e' possibile concedere esoneri  parziali
          o  totali  dal  servizio  per  i docenti di ruolo che siano
          impegnati in attivita' di aggiornamento o  che  frequentino
          regolarmente  i  corsi  per  il  conseguimento di titoli di
          specializzazione e di  perfezionamento  attinenti  la  loro
          utilizzazione  e  richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti
          scolastici, ivi compresi i corsi  di  cui  all'art.  8  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
          970,  purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita'
          finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato  di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, o direttamente  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  o  sulla  base  di  convenzioni  a tal fine da
          questo   stipulate,   da   istituti   universitari.    Alle
          convenzioni  con  gli istituti universitari si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980,
          n. 382".
             (b) Per il  testo  dell'intero  art.  5  del  D.Lgs.  n.
          35/1993 si veda la nota (a) all'art. 1- ter.