AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una piu' qualificata e razionale prosecuzione delle attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, e' autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-93. 2. I criteri e le modalita' per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (a), si applica anche alla scuola materna. 4. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 (b) , per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno 1993-94, a settecentocinquanta unita'. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le universita' e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993 (b) . ____________ (a) Il D.L. n. 155/1993 reca: "Misure urgenti per la finanza pubblica". Si trascrive il testo del comma 5 del relativo art. 5: "Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario e' consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al sesto e nono comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo". Il testo del sesto e nono comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sopracitati, e' il seguente: "Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche nei periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti. Commi settimo ed ottavo (Omissis). L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto ed ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382". (b) Per il testo dell'intero art. 5 del D.Lgs. n. 35/1993 si veda la nota (a) all'art. 1- ter.