LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Considerato che attualmente, secondo la definizione di flottante fornita dalla suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a. risulta pari all'8,83% e percio' inferiore al 10%; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Societa' italiana per condotte d'acqua S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura dell'8%. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 23 novembre 1993 Il presidente: BERLANDA