LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art.  10, il controllo di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Considerato  che  attualmente,  secondo la definizione di flottante
fornita dalla suddetta delibera n. 6892  del  25  febbraio  1993,  la
percentuale  di  flottante  delle  azioni  ordinarie  della  Societa'
italiana per condotte d'acqua S.p.a. risulta pari all'8,83% e percio'
inferiore al 10%;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi  dalla  Societa'  italiana  per  condotte d'acqua S.p.a. ed il
controvalore degli scambi giornalmente effettuati  rendono  opportuno
definire  un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite
generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9,  della
legge  18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Societa'
italiana per condotte d'acqua  S.p.a.  e'  fissato  il  minor  limite
percentuale di flottante nella misura dell'8%.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 23 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA