IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visti i decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1992;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita', riguardante il  riordinamento  del
corso di laurea in scienze dell'informazione - che muta denominazione
in  corso  di  laurea  in  informatica  - e l'istituzione del diploma
universitario in informatica per traformazione  della  corrispondente
scuola diretta a fini speciali;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 16 luglio 1993;
  Viste le deliberazioni con le quali  gli  organi  accademici  hanno
recepito le osservazioni formulate in tale parere;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1993;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Il secondo comma dell'art. 85, relativo alle lauree conferite dalla
facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e naturali, e' modificato
come segue:
  Art. 85. - (Omissis) ... Essa conferisce:
   la laurea in chimica;
   la laurea in chimica industriale;
   la laurea in fisica;
   la laurea in matematica;
   la laurea in scienze naturali;
   la laurea in scienze biologiche;
   la laurea in scienze geologiche;
   la laurea in informatica;
   il diploma universitario in informatica.