In relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro in data 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 12 novembre 1993, si forniscono le note tecniche riguardanti le modalita' di utilizzo dei codici anagrafici. I codici dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati costruiti a fini statistici e vengono utilizzati nel contesto applicativo di tale decreto finche' non saranno stabiliti criteri per una codifica specifica. Per gli effetti di cui al punto 1) del decreto, sono corrispondenti bancari esteri i soggetti i cui codici sono presenti nell'anagrafe tenuta dall'Ufficio italiano dei cambi, articolati su nove posizioni e contraddistinti all'ottava posizione dai valori A (Banche estere), B (Filiali estere di Banche italiane), nonche' le seguenti banche multilaterali di sviluppo: Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - (cod.: 916IBRDY0); Societa' finanziaria internazionale (cod.: 945IFCWY0); Banca interamericana di sviluppo (cod.: 929IADBY0); Banca asiatica di sviluppo (cod.: 911ASDBY0); Banca africana di sviluppo (cod.: 910AFDBY0); Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (cod.: 9740101Y0); Nordic Investment Bank (cod.: 814NOINY0); Banca di sviluppo dei Caraibi (cod.: 946CDBAY0); Banca europea d'investimenti (cod.: 913BEILY0); Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (cod.: 8160001Y0). A tali soggetti vanno aggiunti, in ragione dell'operativita' internazionale svolta: Cedel S.A. - Lussemburgo (cod.: 092CEDEX0); Euroclear Clearance System - Bruxelles (cod.: 009MGTX0). E' compresa in questo elenco la Banca dei regolamenti internazionali - Basilea (cod.: 919BISBY0). Per quanto concerne i corrispondenti esteri di cui al punto 2) del predetto decreto (organismi internazionali, autorita' governative di Stati esteri, uffici postali esteri) si precisa quanto segue: gli organismi internazionali sono contraddistinti nell'anagrafe tenuta dall'U.I.C. da codici alfanumerici articolati su nove posizioni aventi alle prime tre posizioni valori da 800 a 999 e, all'ottava, rispettivamente Y (organismi internazionali finanziari) o W (organismi internazionali non finanziari); le autorita' governative di Stati esteri (governi, enti governativi, organi statali, ministeri, ambasciate, consolati, rappresentanze diplomatiche) e gli uffici postali esteri, fino a quando non saranno stabiliti criteri diversi, si intendono ricompresi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale nella categoria "Stati esteri" prevista nell'anagrafe dei corrispondenti esteri dell'Ufficio italiano dei cambi. Detti codici individuano attualmente solo il Paese estero cui l'ente appartiene e sono articolati su nove posizioni aventi, alle prime tre, valori da 001 a 798, ed alle restanti sei il valore 0001W0. La loro struttura prevede, peraltro, la possibilita' che in futuro vengano adottate, per determinati soggetti, codifiche piu' dettagliate; al momento codici specifici sono riservati ai seguenti soggetti: Francia - Department PP.TT. (La Poste) 0291899W0; Repubblica Sudafricana - Uffici postali 0780129W0; Germania - Deutsche Bundespost 0940855W0. * * * Gli intermediari abilitati possono reperire i codici in parola dalle anagrafi che gia' ricevono periodicamente dall'Ufficio. Coloro che non disponessero di tali dati potranno richiedere il relativo supporto magnetico (floppy disk) a: Ufficio italiano dei cambi - Servizio elaborazioni statistiche - Ufficio codifiche e informazioni estere - Via Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA utilizzando, per posta o per fac-simile (n. 06/46634734 oppure 06/4819439) copia del modulo allegato. I codici in esame, da inserire nell'attributo relativo alla denominazione (D11), congiuntamente al codice del Paese estero (attributo D13), sono sostitutivi dei dati identificativi (denominazione, sede, codice fiscale, estremi del documento); essi debbono essere utilizzati all'atto della registrazione delle operazioni e dei rapporti descritti rispettivamente ai punti 1, 3a alinea (movimentazione di contanti e di titoli al portatore) e 2 (operazioni e rapporti posti in essere con organismi internazionali, autorita' governative di Stati esteri, uffici postali esteri) del predetto decreto del Ministro del tesoro. Per quanto riguarda in particolare la registrazione delle operazioni previste al punto 1 (3a alinea) del citato decreto, dovra' essere utilizzata la seguente causale: Cod. Descrizione Operazioni Operazioni causale causale eseguite eseguite analitica analitica su conto per cassa segno voce segno voce - - - - - - U5 Versamento o consegna/ A 90 A 90 prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero U5 Versamento o consegna/ D 95 D 95 prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero Per tutti gli altri attributi, restano applicabili le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 7 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nelle circolari Ufficio italiano dei cambi del 6 agoto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992) e del 25 febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993). In ogni caso l'acquisizione delle generalita' secondo le modalita' previste al punto 4) del decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1993 non richiede l'assunzione degli estremi del documento identificativo. In tali casi gli attributi relativi al documento di identificazione della persona fisica titolare, o che ha agito per conto, dovranno essere cosi' valorizzati: Attributo Valore - - D41/E41 06 D42/E42 il codice U.I.C. del Paese estero (3 posizioni) in cui e' stata eseguita la rilevazione dei dati, seguito dal codice U.I.C. (9 posizioni) del soggetto estero che ha eseguito la rilevazione D43/E43 zeri D44/E44 "identificazione estera" Anche per i conti, depositi, altri rapporti continuativi gia' in essere, se accesi dall'estero, si potra' omettere di richiedere gli estremi del documento identificativo. Si precisa inoltre, ai fini applicativi del ripetuto decreto, che nell'accezione di "succursale" deve ricomprendersi anche l'ufficio di rappresentanza alle dirette dipendenze della casa madre. * * * Per consentire la registrazione con gli stessi contenuti previsti per gli ordini di accreditamento/pagamento, nel caso di giri tra conti diversamente intestati presso uno stesso intermediario, viene istituita la seguente causale: Cod. Descrizione Operazioni causale causale eseguite analitica analitica su conto segno voce - - - - AF Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) D 35 ordinante AF Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) A 30 benificiario Di conseguenza, la causale analitica 34 va utilizzata solo per le disposizioni di giro tra conti, recanti la stessa intestazione, presso il medesimo intermediario. Inoltre, al fine di permettere la registrazione specifica delle operazioni di acquisto/vendita di oro e metalli preziosi, viene istituita la seguente causale: Cod. Descrizione Operazioni Operazioni causale causale eseguite eseguite analitica analitica su conto per cassa segno voce segno voce - - - - - - AG Acquisto/vendita D 25 A 20 d'oro e metalli preziosi AG Acquisto/vendita A 20 D 25 d'oro e metalli preziosi Il direttore: CIAMPICALI