In  relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro
in data 29 ottobre 1993, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  n.  266  del  12  novembre  1993,  si  forniscono le note
tecniche riguardanti le modalita' di utilizzo dei codici anagrafici.
  I codici dell'Ufficio italiano dei cambi  sono  stati  costruiti  a
fini statistici e vengono utilizzati nel contesto applicativo di tale
decreto  finche'  non  saranno  stabiliti  criteri  per  una codifica
specifica.
  Per gli effetti di cui al punto 1) del decreto, sono corrispondenti
bancari esteri i soggetti i cui codici  sono  presenti  nell'anagrafe
tenuta  dall'Ufficio italiano dei cambi, articolati su nove posizioni
e contraddistinti all'ottava posizione dai valori A (Banche  estere),
B  (Filiali  estere  di  Banche italiane), nonche' le seguenti banche
multilaterali di sviluppo:
   Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo  -  (cod.:
916IBRDY0);
   Societa' finanziaria internazionale (cod.: 945IFCWY0);
   Banca interamericana di sviluppo (cod.: 929IADBY0);
   Banca asiatica di sviluppo (cod.: 911ASDBY0);
   Banca africana di sviluppo (cod.: 910AFDBY0);
   Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (cod.: 9740101Y0);
   Nordic Investment Bank (cod.: 814NOINY0);
   Banca di sviluppo dei Caraibi (cod.: 946CDBAY0);
   Banca europea d'investimenti (cod.: 913BEILY0);
   Banca   europea   per   la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  (cod.:
8160001Y0).
  A  tali  soggetti  vanno  aggiunti,  in  ragione  dell'operativita'
internazionale svolta:
   Cedel S.A. - Lussemburgo (cod.: 092CEDEX0);
   Euroclear Clearance System - Bruxelles (cod.: 009MGTX0).
  E'   compresa   in   questo   elenco   la   Banca  dei  regolamenti
internazionali - Basilea (cod.: 919BISBY0).
  Per quanto concerne i corrispondenti esteri di cui al punto 2)  del
predetto  decreto (organismi internazionali, autorita' governative di
Stati esteri, uffici postali esteri) si precisa quanto segue:
   gli organismi internazionali  sono  contraddistinti  nell'anagrafe
tenuta   dall'U.I.C.   da  codici  alfanumerici  articolati  su  nove
posizioni aventi alle prime tre posizioni valori  da  800  a  999  e,
all'ottava, rispettivamente Y (organismi internazionali finanziari) o
W (organismi internazionali non finanziari);
   le   autorita'   governative   di   Stati  esteri  (governi,  enti
governativi,  organi  statali,  ministeri,   ambasciate,   consolati,
rappresentanze  diplomatiche)  e  gli  uffici  postali esteri, fino a
quando  non  saranno  stabiliti   criteri   diversi,   si   intendono
ricompresi,  ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al
predetto decreto ministeriale nella categoria "Stati esteri" prevista
nell'anagrafe dei corrispondenti  esteri  dell'Ufficio  italiano  dei
cambi.
  Detti  codici  individuano  attualmente  solo  il  Paese estero cui
l'ente appartiene e sono articolati su nove  posizioni  aventi,  alle
prime  tre,  valori  da  001  a  798,  ed alle restanti sei il valore
0001W0. La loro struttura prevede, peraltro, la possibilita'  che  in
futuro  vengano  adottate,  per  determinati soggetti, codifiche piu'
dettagliate; al momento codici specifici sono riservati  ai  seguenti
soggetti:
   Francia - Department PP.TT. (La Poste) 0291899W0;
   Repubblica Sudafricana - Uffici postali 0780129W0;
   Germania - Deutsche Bundespost 0940855W0.
 
                                  *
                                *   *
 
  Gli  intermediari  abilitati  possono  reperire  i codici in parola
dalle anagrafi che gia' ricevono periodicamente dall'Ufficio.
  Coloro che non disponessero di tali  dati  potranno  richiedere  il
relativo supporto magnetico (floppy disk) a:
   Ufficio  italiano  dei cambi - Servizio elaborazioni statistiche -
Ufficio codifiche e informazioni estere - Via Quattro Fontane, 123  -
00184  ROMA  utilizzando,  per posta o per fac-simile (n. 06/46634734
oppure 06/4819439) copia del modulo allegato.
  I  codici  in  esame,  da  inserire  nell'attributo  relativo  alla
denominazione  (D11),  congiuntamente  al  codice  del  Paese  estero
(attributo   D13),   sono   sostitutivi   dei   dati   identificativi
(denominazione,  sede,  codice  fiscale, estremi del documento); essi
debbono  essere  utilizzati  all'atto   della   registrazione   delle
operazioni  e  dei  rapporti descritti rispettivamente ai punti 1, 3a
alinea (movimentazione di contanti e di  titoli  al  portatore)  e  2
(operazioni  e rapporti posti in essere con organismi internazionali,
autorita' governative di Stati esteri,  uffici  postali  esteri)  del
predetto decreto del Ministro del tesoro.
  Per   quanto   riguarda   in  particolare  la  registrazione  delle
operazioni previste al punto 1 (3a alinea) del citato decreto, dovra'
essere utilizzata la seguente causale:
 
  Cod.       Descrizione                Operazioni        Operazioni
causale        causale                   eseguite          eseguite
analitica     analitica                  su conto          per cassa
                                      segno    voce     segno    voce
   -              -                     -        -        -        -
  U5      Versamento o consegna/        A        90       A       90
           prelievo o ritiro
           di contante e/o titoli
           al portatore da parte
           di banche o succursali
           situate all'estero
  U5      Versamento o consegna/        D        95       D       95
           prelievo o ritiro
           di contante e/o titoli
           al portatore da parte
           di banche o succursali
           situate all'estero
 
 Per tutti gli altri attributi, restano applicabili  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  ministeriale  del  7  luglio  1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992) e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche' nelle circolari Ufficio italiano dei cambi del
6 agoto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992) e del  25
febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993).
  In  ogni caso l'acquisizione delle generalita' secondo le modalita'
previste al punto 4) del decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  29
ottobre  1993  non  richiede l'assunzione degli estremi del documento
identificativo. In tali casi gli attributi relativi al  documento  di
identificazione  della  persona  fisica  titolare, o che ha agito per
conto, dovranno essere cosi' valorizzati:
 
Attributo                                Valore
    -                                       -
D41/E41     06
D42/E42     il codice U.I.C. del Paese estero (3 posizioni) in cui e'
             stata eseguita la rilevazione dei dati, seguito dal
             codice U.I.C. (9 posizioni) del soggetto estero che ha
             eseguito la rilevazione
D43/E43     zeri
D44/E44     "identificazione estera"
 
  Anche per i conti, depositi, altri rapporti  continuativi  gia'  in
essere,  se  accesi dall'estero, si potra' omettere di richiedere gli
estremi del documento identificativo.
  Si precisa inoltre, ai fini applicativi del ripetuto  decreto,  che
nell'accezione di "succursale" deve ricomprendersi anche l'ufficio di
rappresentanza alle dirette dipendenze della casa madre.
 
                                  *
                                *   *
 
  Per  consentire  la registrazione con gli stessi contenuti previsti
per gli ordini di accreditamento/pagamento,  nel  caso  di  giri  tra
conti  diversamente  intestati presso uno stesso intermediario, viene
istituita la seguente causale:
 
 
  Cod.       Descrizione                                 Operazioni
causale        causale                                    eseguite
analitica     analitica                                   su conto
                                                        segno    voce
   -              -                                      -        -
  AF     Disposizione giro tra conti diversamente
          intestati (stesso intermediario)               D        35
          ordinante
  AF     Disposizione giro tra conti diversamente
          intestati (stesso intermediario)               A        30
          benificiario
 
  Di conseguenza, la causale analitica 34 va utilizzata solo  per  le
disposizioni  di  giro  tra  conti,  recanti  la stessa intestazione,
presso il medesimo intermediario.
  Inoltre,  al  fine  di  permettere la registrazione specifica delle
operazioni di acquisto/vendita  di  oro  e  metalli  preziosi,  viene
istituita la seguente causale:
 
  Cod.       Descrizione                Operazioni        Operazioni
causale        causale                   eseguite          eseguite
analitica     analitica                  su conto          per cassa
                                      segno    voce     segno    voce
   -              -                     -        -        -        -
  AG       Acquisto/vendita             D        25       A       20
            d'oro e metalli
            preziosi
  AG       Acquisto/vendita             A        20       D       25
            d'oro e metalli
            preziosi
 
                                             Il direttore: CIAMPICALI