IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6- bis, della predetta legge
come  integrato  dall'art.  2,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito nella legge 16  luglio  1993,  n.  237,  che
autorizza  il  Ministro  del  tesoro,  per  quanto  di competenza, ad
adeguare  alla  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  di  Stato   la
definizione  di  piccola  impresa,  l'intensita'  delle  agevolazioni
concedibili ai  sensi  della  citata  normativa  e  gli  investimenti
oggetto  delle  stesse,  tenuto  conto  delle intese raggiunte con la
Commissione delle Comunita' europee;
  Vista la decisione della Commissione CEE adottata in data 5  maggio
1993;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese;
  Attesa la necessita' di adeguare la definizione di piccola  impresa
prevista  dalla  legge  predetta, a quanto indicato nella decisione e
nella disciplina comunitaria citate;
  Considerato  che  la  disciplina  comunitaria   utilizza   per   la
definizione   della   piccola   impresa   limiti   dimensionali  piu'
restrittivi rispetto a quelli previsti dalla  legge  n.  317  e  che,
pertanto,  per favorire la piu' ampia applicazione delle disposizioni
della stessa legge, occorre  sostituire  la  definizione  di  piccola
impresa  con  quella  di  piccola  e media contenuta nella disciplina
comunitaria;
  Considerata  l'opportunita'  di  utilizzare  criteri  uniformi   di
definizione  della  piccola e media impresa e che quindi anche per la
definizione della piccola e media impresa commerciale  e  di  servizi
occorre  fare  riferimento  ai  predetti parametri comunitari, tenuto
conto del rapporto tra i limiti dimensionali di tali imprese e quelli
delle imprese industriali, previsto dal comma 2,  lettere  a)  e  b),
dell'art. 1 della legge n. 317;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Gli  interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
competenza del Ministero del tesoro, si applicano:
    a) per le imprese industriali,  alle  imprese  che  soddisfano  i
requisiti  di  cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese,  cosi'  come  riportati
nell'allegato 1 al presente decreto;
    b)  per  le  imprese  commerciali  e  di servizi alle imprese che
soddisfano   i   requisiti   dimensionali   cosi'   come    riportati
nell'allegato 2.
  2.  Resta  ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 317, in relazione alle imprese artigiane.
  3. Il tasso di conversione lira/ecu da  applicare  in  relazione  a
quanto  previsto nel presente decreto e' quello fissato alla data del
1 luglio 1993. Il direttore generale del Tesoro provvede annualmente,
con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si
verifichi  una  variazione  sul  mercato  dei  cambi  del  tasso   di
conversione lire/ecu superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai
sensi del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 12 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 193