IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6- bis, della predetta legge come integrato dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 16 luglio 1993, n. 237, che autorizza il Ministro del tesoro, per quanto di competenza, ad adeguare alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato la definizione di piccola impresa, l'intensita' delle agevolazioni concedibili ai sensi della citata normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee; Vista la decisione della Commissione CEE adottata in data 5 maggio 1993; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Attesa la necessita' di adeguare la definizione di piccola impresa prevista dalla legge predetta, a quanto indicato nella decisione e nella disciplina comunitaria citate; Considerato che la disciplina comunitaria utilizza per la definizione della piccola impresa limiti dimensionali piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 317 e che, pertanto, per favorire la piu' ampia applicazione delle disposizioni della stessa legge, occorre sostituire la definizione di piccola impresa con quella di piccola e media contenuta nella disciplina comunitaria; Considerata l'opportunita' di utilizzare criteri uniformi di definizione della piccola e media impresa e che quindi anche per la definizione della piccola e media impresa commerciale e di servizi occorre fare riferimento ai predetti parametri comunitari, tenuto conto del rapporto tra i limiti dimensionali di tali imprese e quelli delle imprese industriali, previsto dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 1 della legge n. 317; Decreta: Articolo unico 1. Gli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di competenza del Ministero del tesoro, si applicano: a) per le imprese industriali, alle imprese che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come riportati nell'allegato 1 al presente decreto; b) per le imprese commerciali e di servizi alle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali cosi' come riportati nell'allegato 2. 2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, in relazione alle imprese artigiane. 3. Il tasso di conversione lira/ecu da applicare in relazione a quanto previsto nel presente decreto e' quello fissato alla data del 1 luglio 1993. Il direttore generale del Tesoro provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lire/ecu superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 193