IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei  vini  "Moscato  naturale  d'Asti",  "Moscato  d'Asti
spumante"  oppure  "Moscato  d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione.
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969,  26
gennaio  1970,  31  marzo  1972, 22 maggio 1973, 14 novembre 1977, 19
giugno 1978, 1 febbraio 1979, 19 gennaio 1983 e 4 agosto 1986, con  i
quali   e'   stato  successivamente  modificato  il  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Moscato
naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e
"Asti spumante" o "Asti".
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale 12 luglio 1963,
n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della  denominazione  di
origine  controllata  e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato
d'Asti", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione
Piemonte;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  al riconoscimento della
denominazione di origine  controllata  e  garantita  dei  vini  "Asti
Spumante"  o  "Asti"  e  "Moscato  d'Asti"  e la relativa proposta di
disciplinare di produzione formulata dal comitato stesso e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che i vini "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti"
possiedono i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8  della
predetta  legge  n.  164/1992 e che sussistono per esso le condizioni
richieste per il passaggio della sua denominazione di  origine  dalla
categoria  delle  denominazioni di origine controllate a quella delle
denominazioni di origine controllate e garantite;
  Ritenuta l'opportunita', in  relazione  alle  considerazioni  sopra
esposte, di accogliere la domanda sopra citata;
  Considerato  che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992,
concernente modalita'  procedurali,  dispone  che  il  riconoscimento
delle  denominazioni  di  origine e la delimitazione delle rispettive
zone    di    produzione    vengano    effettuati     contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  n.  164/1992,  concernente
disposizioni transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione di origine controllata "Moscato naturale d'Asti",
"Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o
"Asti", riconosciuta con decreto del Presidente  della  Repubblica  9
luglio 1967, il cui disciplinare di produzione e' stato modificato da
ultimo  con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e'
sostituita dalla denominazione di origine "Asti" ed  e'  riconosciuta
come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato
nel  testo  annesso  al  presente decreto il relativo disciplinare di
produzione.
  La denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Asti"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al  primo  comma  del
presente  articolo  le  cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1
febbraio 1994.