IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione. Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969, 26 gennaio 1970, 31 marzo 1972, 22 maggio 1973, 14 novembre 1977, 19 giugno 1978, 1 febbraio 1979, 19 gennaio 1983 e 4 agosto 1986, con i quali e' stato successivamente modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscato naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti". Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Piemonte; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti" e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che i vini "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti" possiedono i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164/1992 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllate a quella delle denominazioni di origine controllate e garantite; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopra citata; Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge n. 164/1992, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Moscato naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, il cui disciplinare di produzione e' stato modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e' sostituita dalla denominazione di origine "Asti" ed e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Asti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1 febbraio 1994.