IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano in data 23 luglio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 8 gennaio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 22 giugno 1993; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. L'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano e' autorizzato al trapianto di parti anatomiche osteoarticolari da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.