IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza presentata dal presidente dell'Istituto ortopedico
Gaetano Pini di Milano in data 23  luglio  1990  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
parti anatomiche osteoarticolari  da  cadavere  a  scopo  terapeutico
presso l'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  8  gennaio  1992,  in  esito  agli   accertamenti   tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 22 giugno 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto ortopedico Gaetano Pini  di  Milano  e'  autorizzato  al
trapianto  di  parti  anatomiche  osteoarticolari da cadavere a scopo
terapeutico   prelevate   in   Italia   o   importate   gratuitamente
dall'estero.