IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre l990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista la tabella XLI approvata con decreto  ministeriale  31  marzo
1992  relativa  all'ordinamento  didattico universitario del corso di
diploma universitario di terapista della riabilitazione;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 15 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art.  2,  nell'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  che   si
conseguono presso la facolta' di medicina e chirurgia, e' aggiunto:
   "diploma  di  terapista della riabilitazione, durata del corso tre
anni".
  All'art. 125 relativo alle lauree e ai diplomi  che  conferisce  la
facolta'  di  medicina  e  chirurgia, il secondo comma e' soppresso e
sostituito come segue:
  "Conferisce inoltre, dopo un corso di studi  della  durata  di  tre
anni,  i diplomi per tecnico di laboratorio biomedico, per ortottista
ed assistente in oftalmologia e di terapista della riabilitazione".
  All'art. 260, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali,  la
dizione: "per terapisti della riabilitazione" e' soppressa.
  Gli  articoli  da  945  a  955, inerenti alla scuola diretta a fini
speciali per terapisti della riabilitazione sono soppressi.
  Dopo l'art. 156, con il conseguente scorrimento  della  numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  all'istituzione  del  corso  di  diploma  universitario  di
terapista della riabilitazione.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art.  157 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). -
1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia puo'  essere  istituito
il  corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione,
articolato nei seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere  le  funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si
conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982, riservati ai possessori  del  diploma  universitario  di
terapista   della   riabilitazione   e   finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  per  quanto   riguarda   le   funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4.  Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile di abbreviazioni,
eccetto  il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di   livello
universitario,  sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea
o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti  ed
utilizzabili  come  crediti,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata  dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della
struttura didattica con propria delibera  riconosce  altresi',  anche
parzialmente,  gli  studi  compiuti in scuole italiane o straniere di
livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del di-
ploma universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  6.  L'indirizzo  e' scelto dallo studente entro la fine del secondo
anno di corso.
  Coloro  che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.  158 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma prevede
4000 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate,
nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati  e  disci-
pline  ed  e'  organizzato  in  cicli  convenzionali (semestri): ogni
semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche  e  di
studio  guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno
400 ore), il cui peso relativo  e'  definito  in  modo  convenzionale
(credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita' pratiche e
di  studio  guidate  comprendono almeno il 50% delle ore previste per
ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 600  ore  nel  primo  anno
(300  per  semestre),  800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e
1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve  seguire
altresi'  attivita'  complementari  che  assicurino  sotto  l'aspetto
professionale,  compreso  l'orario  complessivo,  il  rispetto  della
normativa comunitaria.
  2.  Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che
definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri  e
corrispondono  agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline
che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti  nei
singoli corsi integrati.
  Sono   attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi  previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si
fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti  indicati  nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio  alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di  impegno
orario  dai  singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un  corso  di  inglese
scientifico,  con  lo  scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati  sostenuti  entro  la
sessione  autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
  Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel mese di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a gennaio-
febbraio. Nella sessione straordinaria non possono  essere  sostenuti
piu' di due esami.
  5.  Per  le  attivita'  didattiche  a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  fra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  le
seguenti:
 I Anno - I semestre:
 Area A: Propedeutica (crediti: 6).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa  dei  fenomeni  biologici   e   le   nozioni   di   base
propedeutiche  alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella
riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei
concetti base della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi  in  servizi  ospedalieri  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
 I Anno - II semestre:
Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti:
   6).
  Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e  del  comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5.  Attivita'  tutoriali  e di tirocinio pratico: da svolgersi in
strutture  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione   funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
 II Anno - I semestre:
Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla
   riabilitazione motoria (crediti: 6).
  Obiettivi:  lo  studente  deve  apprendere  i fondamenti teorici ed
applicativi, relativamente  alle  modalita'  generali  dell'approccio
alle  menomazioni,  disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi
riabilitativi di base.
  C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica  e
riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.  Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato:  da
effettuarsi    presso    strutture    sanitarie    ospedaliere     ed
extraospedaliere.
  II Anno - II semestre:
Area D: Medicina interna e specialita' mediche, neurologia e
   disabilita' delle funzioni viscerali (crediti: 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita' motorie, della comunicazione  e  viscerali,  di  tecniche
specifiche  di  riabilitazione  e  di  principi  di medicina generale
orientati alle disabilita' viscerali neurocorrelate e  di  specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4.  Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso strutture
ospedaliere  ed  extra-ospedaliere   di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
   III Anno - I semestre:
Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesiterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche  ospedaliere  ed  extra-ospedaliere  di   recupero   e
rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
  III Anno - II semestre:
Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e
   neuromotoria (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche
di  riabilitazione  specifiche  anche  speciali   nell'ambito   delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1.  Corso  integrato  di  metodi  e tecniche della riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.
      INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
  III Anno - II semestre:
Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione
   ortopedico-reumatologica (crediti: 4).
  Obiettivi:  acquisizione   delle   conoscenze   delle   disabilita'
osteoartromuscolari  e di tecniche specifiche della riabilitazione in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3. Attivita' tutoriali e tirocinio pratico: da  svolgersi  presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero
e rieducazione funzionale.
  Art.  159 (Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale dello studente. Per essere ammessi  all'esame  fi-
nale  di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato
i corsi, superato gli esami in tutti  gli  insegnamenti  previsti  ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli  studenti  che  non  superano  tutti  gli esami e non ottengono
positiva valutazione nei tirocini possono  ripetere  l'anno  per  non
piu'   di   una   volta   come  fuori  corso,  venendo  collocati  in
soprannumero.
  2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio  sono
obbligatorie  per  almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono
secondo delibera del consiglio della  struttura  didattica,  tale  da
assicurare  ad  ogni  studente un adeguato periodo di esperienza e di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  3.  Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto
di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli   esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,   viene   conseguito   il  diploma  in  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5.  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  della  specifica
struttura  didattica  o  suo  delegato,  da  due docenti nominati dal
consiglio di facolta', da due esperti  nominati  rispettivamente  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciacun anno, o  in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore,  sentito il senato
accademico.
  6. La commissione finale per l'esame di  diploma  e'  nominata  dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione  per  accedere
al corso di laurea.
  I  corsi  di  diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano
denominazione uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio  dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 7 ottobre 1993
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO