IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di lettere e filosofia in data 26 aprile 1990, consiglio della facolta' di lingue e letterature straniere in data 11 maggio 1990, consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1990, senato accademico in data 9 ottobre 1990); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime, e' aggiunta la scuola di specializzazione in storia dell'arte.