IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge  finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da   ultimo,
dall'art.  14  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito  dall'art.  2
della  legge  9  novembre  1993,  n.  445  (recante  disposizioni per
l'assestamento del bilancio), con cui si e' stabilito in lire 154.500
miliardi il limite massimo  di  emissione  dei  titoli  pubblici  per
l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15
novembre 1993 ammonta, al netto  dei  rimborsi,  a  complessive  lire
143.731 miliardi;
  Tenuto  conto altresi' che l'importo dell'emissione disposta con il
presente decreto  concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli  in
scadenza,  al  raggiungimento  del  limite massimo di cui alla citata
legge n. 445/1993;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi  da  destinarsi  a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in  ECU  (certificati  del  Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati
come  i  "certificati",  al  tasso  d'interesse del 7% annuo lordo al
valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo
massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di
cinque anni con inizio il 29 novembre 1993 e scadenza il 29  novembre
1998.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema  dell'asta  marginale
riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti    e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente   luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.