IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge  9  novembre  1993,  n.  445,  recante  disposizioni  per
l'assestamento  del  bilancio,  con  si  e' stabilito in lire 154.500
milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno
in corso;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
novembre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  145.606
miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di  una  quinta  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al  netto  dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del
limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;
  Visti i propri decreti  22  settembre  1993,  7  ottobre  1993,  22
ottobre  1993  e  5  novembre  1993,  con  i  quali e' stata disposta
l'emissione rispettivamente della prima, della seconda, della terza e
della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% -  1  ottobre
1993/2003;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quinta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  1  ottobre  1993/2003  da  destinare  a sottoscrizioni in
contanti;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, per un  importo  di  lire  1.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto ministeriale 22 settembre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno,
come la prima tranche dei predetti  buoni  del  Tesoro  poliennali  1
ottobre 1993/2003.