IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio, con si e' stabilito in lire 154.500 milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 145.606 miliardi; Tenuto altresi' conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993; Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993, 22 ottobre 1993 e 5 novembre 1993, con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda, della terza e della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 ottobre 1993/2003 da destinare a sottoscrizioni in contanti; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 ottobre 1993/2003.