IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto l'art. 4, ottavo comma, della  circolare  ministeriale  n.  4
dell'11   agosto   1989   "Promozione   all'estero  dello  spettacolo
italiano";
  Considerato che la commissione consultiva per le attivita' circensi
e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art. 3 della legge 18  marzo
1968, n. 337, nelle sedute del 19 dicembre 1991 e del 14 ottobre 1992
ha  espresso  parere  favorevole  alla  riduzione  a novanta giornate
lavorative - gia' previste in  centoventi  -  del  numero  minimo  di
giornate  d'attivita'  in  Italia  necessario  per  poter accedere ai
contributi per attivita' all'estero;
                           Articolo unico
  L'art. 4, ottavo comma, della circolare n. 4  dell'11  agosto  1989
del  Ministero  del turismo e dello spettacolo "Promozione all'estero
dello spettacolo italiano" e' cosi' modificato:
  "Per il settore circense, l'attivita' all'estero non puo'  superare
annualmente,  ai  fini  dell'intervento  finanziario  dello Stato, il
periodo di otto mesi e sempre che siano state  effettuate  in  Italia
almeno 90 giornate lavorative".
                      Il Sottosegretario di Stato delegato: MACCANICO