IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto l'art. 4, ottavo comma, della circolare ministeriale n. 4 dell'11 agosto 1989 "Promozione all'estero dello spettacolo italiano"; Considerato che la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante prevista dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nelle sedute del 19 dicembre 1991 e del 14 ottobre 1992 ha espresso parere favorevole alla riduzione a novanta giornate lavorative - gia' previste in centoventi - del numero minimo di giornate d'attivita' in Italia necessario per poter accedere ai contributi per attivita' all'estero; Articolo unico L'art. 4, ottavo comma, della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 del Ministero del turismo e dello spettacolo "Promozione all'estero dello spettacolo italiano" e' cosi' modificato: "Per il settore circense, l'attivita' all'estero non puo' superare annualmente, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, il periodo di otto mesi e sempre che siano state effettuate in Italia almeno 90 giornate lavorative". Il Sottosegretario di Stato delegato: MACCANICO