Con  decreto  ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'aera e nei lavori  di  seguito
elencati,  che  risultino beneficiare del trattamento di integrazione
salariale alla data del 31  dicembre  1988  a  seguito  dell'avvenuto
completamento  di  impianti industriali, di opere pubbliche di grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi  comunque  finanziati  in
tutto  o  in  parte  con fondi statali, destinatari dei provvedimenti
assunti sulla base delle  disposizioni  di  cui  all'art.  22,  sesto
comma,  della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460,
art. 2, e' disposta la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per i periodi indicati con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' per i  lavoratori
interessati:
1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Lavoratori
   dipendenti  delle imprese impegnate nella nuova casa circondariale
   di Castrovillari (Cosenza). Lavoratori disponibili dal 31  ottobre
   1986 o entro sei mesi da tale data:
legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.
2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate
   nella  realizzazione  della casa circondariale; lavoratori sospesi
   dal 1 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.
3) Area del comune di Rende (Cosenza). - Costruzione dell'impianto di
   smaltimento dei rifiuti solidi urbani  dei  comuni  di  Cosenza  e
   Rende;  lavoratori sospesi dal 1 dicembre 1987 o entro sei mesi da
   tale data:
legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Sicilcen, con sede in Palermo e unita' di Palermo,  per  il
periodo dal 29 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 29
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 settembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo
(Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 agosto 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo
(Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Scev, con sede in Catania, e  unita'  di  Catania,  per  il
periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 26 ottobre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Scev, con sede in Catania, e  unita'  di  Catania,  per  il
periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Comil,  con  sede  in Catania, e unita' di Catania, per il
periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1 ottobre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Comil, con sede in Catania, e unita'  di  Catania,  per  il
periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1993 con decorrenza 1
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ceramiche Refin, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), e
unita' di Salvaterra (Reggio Emilia), per il periodo dal  1  febbraio
1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. P.G.S., con sede in Milano, e unita' di Roveleto  di  Cadeo
(Piacenza), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 18
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forli'), e
unita'  di  Villa  Verucchio  (Forli'), per il periodo dal 15 ottobre
1992 al 14 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 15
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 15 ottobre  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forli'), e
unita' di Villa Verucchio (Forli'), per il periodo dal 15 aprile 1993
al 14 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1993 con decorrenza 15
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dal  16  settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mikron, con sede in Villanova  di  Castenaso  (Bologna),  e
unita'  di  Villanova  di  Castenaso  (Bologna), per il periodo dal 1
gennaio 1993 al 2 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con  decorrenza  1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena,
e  unita' di Modena, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza  30
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena,
e unita' di Modena, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29  novembre
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 30
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Com, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), e
unita'  di  Bologna,  Forli',  Milano  e  San  Giovanni  in Persiceto
(Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 11
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena,  e  unita'  Campogalliano
(Modena)  e  Modena, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 15
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Nemo, con sede in Sarsina (Forli'),  e  unita'  di  Sarsina
(Forli'), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 24 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 21
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.c.  a  r.l.  Car agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e
unita' di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1  gennaio  1993
al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.  a  r.l.  Car Agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e
unita' di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 luglio 1993 al
31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Steton,  con  sede  in  Carpi  (Modena), e unita' di Carpi
(Modena), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 23
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 23 novembre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Steton, con sede in  Carpi  (Modena),  e  unita'  di  Carpi
(Modena), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 23
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 Cerdec Italia,
con sede in Firenze, e unita' di Fioreno Modenese (Modena), Firenze e
Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 gennaio 1993  al  10
luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 11
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 Cerdec Italia,
con sede in Firenze, e unita' di Fiorano Modenese (Modena), Firenze e
Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 luglio  1993  al  10
gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 luglio 1993 con decorrenza 11
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino  (Firenze),
e  unita'  di  Barberino  di  Mugello  (Firenze)  e  Sesto Fiorentino
(Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 marzo 1993 con decorrenza 15
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  La  Magona  d'Italia,  con  sede  in  Firenze, e unita' di
Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo  dal  7  dicembre
1992 al 6 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 7
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 dicembre  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  La  Magona  d'Italia,  con  sede  in  Firenze, e unita' di
Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo dal 7 giugno 1993
al 6 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata l'8  luglio  1993  con  decorrenza  7
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Pastificio  Toscano,  con  sede  in  S.  Giovanni  Valdarno
(Arezzo),  e  unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo
dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza  4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.a.s. Malpac, con sede in  Bisignano  (Catanzaro),  e  unita'  di
Capannori  (Lucca),  per  il  periodo dal 7 dicembre 1992 al 16 marzo
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  decreto  ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.a.s. Pan, con sede in S. Niccolo' (Arezzo), e stabilimento di
   S. Niccolo' (Arezzo):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento del 6 marzo
   1991 - C.I.P.I. 13 luglio 1993;
primo decreto ministeriale 20 settembre 1993: dal 6 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
2) S.r.l. Aviointeriors, con sede in Latina, e stabilimento di
   Latina:
periodo: dal 1 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.
3) S.r.l. Aviointeriors, con sede in Latina, e stabilimento di
   Latina:
periodo: dal 1 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e'  autorizzato,  la
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992, con  effetto  dal  2  dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Acciaieria  e  ferriera del Caleotto, con sede in Lecco, e
unita' di Lecco, per il periodo dal 1 dicembre  1992  al  31  gennaio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. I.C.S. -  Industria  composizioni  stampate,  con  sede  in
Milano,  e unita' di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8
febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993.
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. I.C.S. -  Industria  composizioni  stampate,  con  sede  in
Milano,  e unita' di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8
agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unita' di Patrica (Frosinone),
per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 23
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 23 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unita' di Patrica (Frosinone),
per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza  23
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Comoni,  con  sede  in  Monza  (Milano), e unita' di Monza
(Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992;
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993,  con  effetto  dal  10  febbraio  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano,  e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio
1993 al 9 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza  10
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993,  con  effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano, e unita' di Asti, per il periodo dal 1  gennaio  1993  al  30
giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio 1993,  con  effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano,  e  unita'  di  Asti, per il periodo dal 1 luglio 1993 all'11
agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 luglio  1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio 1993, con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano, e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1993
al 1 settembre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. G.S. - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con  sede  in
Venaria  Reale  (Torino),  e unita' di Venaria Reale (Torino), per il
periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza  31
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 31  agosto  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  G.S.  - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in
Venaria Reale (Torino), e unita' di Venaria Reale  (Torino),  per  il
periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unita'  di
Potenza, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 novembre 1992.
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unita'  di
Potenza, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 26
giugno  1992,  con  effetto  dal  28  ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. S.E.I.I. - Societa' esercizi impianti industriali, con sede
in  Cerveno  (Brescia), e unita' di Cerveno (Brescia), per il periodo
dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza  26
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  26
giugno  1992,  con  effetto  dal  4  novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. C.A.B.I. Cattaneo, con sede in Milano, e unita' di  Milano,
per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  26
giugno  1992,  con  effetto  dal  2  dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Abb Trazione, con sede in Milano, e di uffici  di  Firenze,
Milano,  Roma,  e unita' di Vado Ligure (Savona) e Vittuone (Milano),
per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza  2
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre  1992,  con  effetto  dal  9  gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  Breda  Fucine,  con  sede  in  Sesto  San  Giovanni
(Milano), e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal
1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. AE Borgo gia' Borgo Nova, con sede in Alpignano (Torino), e
unita' di Desenzano (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al
25 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza  1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    20)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 Aurelia S.p.a.,
con sede in Cologno Monzese (Milano), e unita' di  Bollate  (Milano),
per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 27
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;
    21)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 27  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 Aurelia S.p.a.,
con sede in Cologno Monzese (Milano), e unita' di  Bollate  (Milano),
per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 27
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Frattini  costruzioni  meccaniche,  con  sede  in  Seriate
(Bergamo), e unita' di  Seriate  (Bergamo),  per  il  periodo  dal  1
febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993;
    23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rostoni macchine, con sede in  Busto  Arsizio  (Varese),  e
unita'  di  Tradate  e  Vanzaghello  (Varese),  per il periodo dal 16
novembre 1992 al 15 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 16
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993;
    24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mae, con sede in Offanengo (Cremona), e unita' di Offanengo
(Cremona), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 26 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 30
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993  con  effetto  dal  1  dicembre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como),  unita'  di
Anzio  (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30
giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Vautier,  con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza  9
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Officine Casertane, con sede in Napoli, unita' di S. Nicola
La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno
1993;
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  29
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Officine  Maccaferri,  con  sede  in  Bologna,  unita'  di
Bellizzi, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1991  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1991.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
14 aprile 1993, n. 12849/9;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Linea Zero, con sede in Napoli, unita' di  Napoli,  per  il
periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1992 con decorrenza 6
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  6  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Linea  Zero,  con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il
periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza  6
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano  (Avellino),  unita'  di
Mercogliano  (Avellino),  per  il  periodo dal 26 febbraio 1992 al 12
luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 5 marzo  1992  con  decorrenza  13
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano  (Avellino),  unita'  di
Mercogliano  (Avellino),  per  il  periodo  dal  13 luglio 1992 al 12
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con  decorrenza  13
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede  in  Solofra  (Avellino),
unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6
agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede  in  Solofra  (Avellino),
unita'  di  Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Ditta  Tecno  Vernici,  con  sede  in Cellole (Caserta), unita' di
Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo  dal  16  marzo  1992  al  15
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 16
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 14  aprile  1993  con
effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli, unita' di Napoli,  per
il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1993 con decorrenza 9
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con
effetto dal 24 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  T.  &  T.  Servizi  Industriali,  con  sede  in Casandrino
(Napoli), unita' di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 22  marzo
1993 al 23 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 marzo 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
   Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 14  aprile  1993  con
effetto  dal  28  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Elettronica Caserta,  con  sede  in  S.  Nicola  La  Strada
(Caserta),  unita'  di  S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo
dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con  decorrenza  9
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unita' di
Marghera (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1992  al  1  maggio
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 2
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 2 novembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unita'  di
Marghera  (Venezia),  per  il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993  con  decorrenza  2
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 1 dicembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   Ditta  Antonio  Rotondo, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per
il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1993  con  decorrenza  1
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Euroconserve  gia'  Nuova  Irpinia  S.p.a.,  con  sede  in
Avellino,  localita'  Pianodardine,  unita'  di  Avellino,  localita'
Pianodardine, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza  19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Euroconserve  gia'  Nuova  Irpinia  S.p.a.,  con  sede  in
Avellino,  localita'  Pianodardine,  unita'  di  Avellino,  localita'
Pianodardine, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  CO.EL.MO.,  con  sede  in  Marcianise (Caserta), unita' di
Marcianise (Caserta), per il  periodo  dal  21  ottobre  1992  al  28
febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.
   Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano San Marco (Treviso),
unita' di Caerano San Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre
1992 al 15 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  16
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Industrie Tessili Cotorossi, con sede in Vicenza, unita' di
Vicenza, per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 12
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato, con sede in Solofra
   (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):
periodo: dall'8 luglio 1991 al 7 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre
   1993;
prima concessione: dall'8 luglio 1991;
pagamento diretto: si.
2) S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato, con sede in Solofra
   (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):
periodo: dall'8 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre
   1993;
prima concessione: dall'8 luglio 1991;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 1 luglio 1993 con
effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Breda  costruzioni ferroviarie gia' Ferro sud, con sede in
Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1993  al  24
novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 25
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e
unita'  di  Spoleto  (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992  con  decorrenza  6
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992.
   Contributo  addizionale:  no - amministrazione controllata dall'11
ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 aprile 1993, n. 12886/7;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  6  luglio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e
unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 gennaio 1993  al  5
luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 6
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.
   Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio  1993  con
effetto  dal  1  luglio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Carbon  Valley  Industry,  con sede in Pisticci (Matera) e
unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al  10
giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 marzo 1993, n. 12803/6.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 19 ottobre  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Monteshell,  con  sede in Milano e unita' di Bari filiale,
Calenzano filiale (Firenze), Catania filiale, Milano filiale,  Milano
sede,  Padova  filiale, Roma filiale e Volpiano filiale (Torino), per
il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con  decorrenza  19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e filiale di Catania, per il
periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e unita' di divisione costruzioni mercantili:  Ancona,  Castellammare
(Napoli),  Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di
Trieste, Sestri (Genova), per il periodo dal  30  marzo  1993  al  29
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e  unita'  di  divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di
Civitavecchia (Roma), base  di  Genova,  base  di  Livorno,  base  di
Messina,  base  di  Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di
Venezia, M.G.N. di Genova, Saronno  (Varese),  sede,  stabilimento  e
base  di  Trieste,  per  il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con  decorrenza  30
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e unita' di divisione costruzioni  militari:  Muggiano  (La  Spezia),
Riva  Trigoso  (Genova),  sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo
1993 al 29 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con  decorrenza  30
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e unita' di divisione riparazioni navali: ATSM di  Trieste,  OARN  di
Genova,  Palermo,  SEBM  di  Napoli,  sede di Genova, Taranto, per il
periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con  decorrenza  30
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina  (Latina)
e   unita'   di  Cisterna  di  Latina  (Latina),  depositi  e  uffici
commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per  il  periodo
dal 1 settembre 1992 al 9 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Novembal  Italia,  con  sede in Sezze (Latina) e unita' di
Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993;
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  1  ottobre  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unita'  di  Isola
del  Liri  (Frosinone),  per  il  periodo  dal  1  aprile  1993 al 30
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993  con  decorrenza  1
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  2
dicembre  1992  con  effetto  dal  1  novembre  1991,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Oto Breda sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria)  e
unita'  di  San  Ferdinando  (Reggio  Calabria), per il periodo dal 1
gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con  decorrenza  1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  S.A.L.I.S.  -  Societa'  azionaria lavorazioni industriali
sarde, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 14
settembre 1992 al 13 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992  con  decorrenza
14 settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 17 luglio 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 14 settembre 1992, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.A.L.I.S.  -  Societa'  azionaria lavorazioni industriali
sarde, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 25
giugno 1993 al 13 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1993  con  decorrenza  14
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.
   Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi azendale, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Confitalia,  con  sede  in Belvedere Marittimo (Cosenza) e
unita' di Belvedere  Marittimo  (Cosenza),  per  il  periodo  dal  21
ottobre 1992 al 13 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 23 luglio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 21 ottobre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Confitalia, con sede in  Belvedere  Marittimo  (Cosenza)  e
unita'  di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 marzo
1993 al 13 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con  decorrenza  14
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Calzaturificio  Rosi,  con  sede  in  Montegranaro (Ascoli
Piceno) e unita' di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo  dal
30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unita' di Ancona e Milano, per
il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 11
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unita' di Ancona e Milano, per
il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 11
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede
   in Perugia e stabilimento di Perugia:
periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
2) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede
   in Perugia e stabilimento di Perugia:
periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
3) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede
   in Perugia e stabilimento di Perugia:
periodo: dal 13 marzo 1990 al 18 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.
4) S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento
   di Tito Scalo (Potenza):
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.
5) S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento
   di Tito Scalo (Potenza):
periodo: dal 1 luglio 1991 al 15 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.
6) S.p.a. Vetem, con sede in Milano e stabilimento di Porto
   Empedocle (Agrigento):
periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.
7) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
8) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
9) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
10) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
11) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
12) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento
   di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993;
prima concessione: dal 1 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ferroleghe,  con sede in Milano e unita' di Carrara Avenza
(Massa), per il periodo dal 14 gennaio 1993 al 13 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  14
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993.
   Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 21 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unita' di Muggia  (Trieste),
per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 21
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unita' di Muggia  (Trieste),
per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 21
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l. Co.Gra.Fo., con sede in Foligno (Perugia) e unita'  di
Foligno  (Perugia),  per  il periodo dal 16 ottobre 1992 al 15 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza  16
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l. Torcoli, con sede in Taverne di Corciano  (Perugia)  e
unita'  di  Taverne  di  Corciano  (Perugia),  per  il  periodo dal 3
novembre 1992 al 2 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con  decorrenza  3
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993.
   Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 3 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unita'  di
Gubbio  (Perugia),  per  il  periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 marzo  1993  con  decorrenza  1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1 febbraio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unita'  di
Gubbio  (Perugia),  per  il  periodo  dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993  con  decorrenza  1
agosto 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unita' di  Tito
Scalo  (Potenza),  per  il  periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno
1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  22
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.r.l.  Termisol  termica,  con  sede in Pisticci Scalo (Matera) e
unita' di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 luglio 1992
al 10 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con  decorrenza  11
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 settembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 22 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dall'11 luglio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Termisol termica, con sede in  Pisticci  Scalo  (Matera)  e
unita'  di  Pisticci  Scalo  (Matera), per il periodo dall'11 gennaio
1993 al 10 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza  11
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Birra  Dreher,  con  sede  in Popoli (Pescara) e unita' di
Massafra (Taranto), per il periodo dal 1 gennaio 1993  al  30  giugno
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' di Foggia,
per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 6 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza  7
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7  ottobre  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' di Foggia,
per il periodo dal 7 aprile 1993 al 6 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1993 con decorrenza 7
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21  settembre  1993,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l. CO.RI.ME - Cooperative riunite  del  Mezzogiorno,  con
sede  in  Carapelle  (Foggia)  e  unita'  di Foggia-Carapelle, per il
periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992  con  decorrenza  1
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 7 gennaio 1993;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.  a  r.l. CO.RI.ME. - Cooperative riunite del Mezzogiorno, con
sede in Carapelle (Foggia)  e  unita'  di  Foggia-Carapelle,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993.