Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'aera e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati: 1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Lavoratori dipendenti delle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza). Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data: legge n. 236/93; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987. 2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). - Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data: legge n. 236/93; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 11 aprile 1989. 3) Area del comune di Rende (Cosenza). - Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data: legge n. 236/93; proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sicilcen, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 9 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 agosto 1992. Nota integrativa acquisita in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.E.S., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Scev, con sede in Catania, e unita' di Catania, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Scev, con sede in Catania, e unita' di Catania, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comil, con sede in Catania, e unita' di Catania, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comil, con sede in Catania, e unita' di Catania, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ceramiche Refin, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), e unita' di Salvaterra (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. P.G.S., con sede in Milano, e unita' di Roveleto di Cadeo (Piacenza), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forli'), e unita' di Villa Verucchio (Forli'), per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 15 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Villa Verucchio (Forli'), e unita' di Villa Verucchio (Forli'), per il periodo dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1993 con decorrenza 15 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna), e unita' di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 2 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena, e unita' di Modena, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. R.C.F. Rampini costruzioni ferroviarie, con sede in Modena, e unita' di Modena, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 30 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Com, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), e unita' di Bologna, Forli', Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena, e unita' Campogalliano (Modena) e Modena, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nemo, con sede in Sarsina (Forli'), e unita' di Sarsina (Forli'), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 24 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Car agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e unita' di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Car Agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia), e unita' di Busana (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Steton, con sede in Carpi (Modena), e unita' di Carpi (Modena), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Steton, con sede in Carpi (Modena), e unita' di Carpi (Modena), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 23 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 Cerdec Italia, con sede in Firenze, e unita' di Fioreno Modenese (Modena), Firenze e Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Degussa prodotti ceramici dal 27 aprile 1993 Cerdec Italia, con sede in Firenze, e unita' di Fiorano Modenese (Modena), Firenze e Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), e unita' di Barberino di Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, e unita' di Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, e unita' di Piombino (Livorno), sede di Firenze, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pastificio Toscano, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), e unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Malpac, con sede in Bisignano (Catanzaro), e unita' di Capannori (Lucca), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 16 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.a.s. Pan, con sede in S. Niccolo' (Arezzo), e stabilimento di S. Niccolo' (Arezzo): periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) Fallimento del 6 marzo 1991 - C.I.P.I. 13 luglio 1993; primo decreto ministeriale 20 settembre 1993: dal 6 marzo 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 2) S.r.l. Aviointeriors, con sede in Latina, e stabilimento di Latina: periodo: dal 1 ottobre 1989 al 31 marzo 1990; causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987; pagamento diretto: no. 3) S.r.l. Aviointeriors, con sede in Latina, e stabilimento di Latina: periodo: dal 1 aprile 1990 al 30 settembre 1990; causale: riorganizzazione aziendale - C.I.P.I. 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 ottobre 1987; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco, e unita' di Lecco, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate, con sede in Milano, e unita' di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1992. Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate, con sede in Milano, e unita' di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992. Nota integrativa acquisita in data 26 gennaio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unita' di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Facep, con sede in Milano, e unita' di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comoni, con sede in Monza (Milano), e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992; Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unita' di Asti, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unita' di Asti, per il periodo dal 1 luglio 1993 all'11 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.S. - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino), e unita' di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.S. - Gilardini Silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino), e unita' di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 novembre 1992. 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano, e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.E.I.I. - Societa' esercizi impianti industriali, con sede in Cerveno (Brescia), e unita' di Cerveno (Brescia), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.A.B.I. Cattaneo, con sede in Milano, e unita' di Milano, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Abb Trazione, con sede in Milano, e di uffici di Firenze, Milano, Roma, e unita' di Vado Ligure (Savona) e Vittuone (Milano), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 2 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. AE Borgo gia' Borgo Nova, con sede in Alpignano (Torino), e unita' di Desenzano (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 25 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 Aurelia S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Redaelli Tecna Offset dal 20 febbraio 1993 Aurelia S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Frattini costruzioni meccaniche, con sede in Seriate (Bergamo), e unita' di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 marzo 1993; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rostoni macchine, con sede in Busto Arsizio (Varese), e unita' di Tradate e Vanzaghello (Varese), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mae, con sede in Offanengo (Cremona), e unita' di Offanengo (Cremona), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 26 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como), unita' di Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vautier, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine Casertane, con sede in Napoli, unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993; Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine Maccaferri, con sede in Bologna, unita' di Bellizzi, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849/9; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Linea Zero, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Linea Zero, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano (Avellino), unita' di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Ari, con sede in Mercogliano (Avellino), unita' di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino), unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. F.lli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino), unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Tecno Vernici, con sede in Cellole (Caserta), unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 9 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. T. & T. Servizi Industriali, con sede in Casandrino (Napoli), unita' di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 28 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta), unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 9 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 2 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maxim Cosmetics, con sede in Marghera (Venezia), unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 2 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Antonio Rotondo, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Euroconserve gia' Nuova Irpinia S.p.a., con sede in Avellino, localita' Pianodardine, unita' di Avellino, localita' Pianodardine, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Euroconserve gia' Nuova Irpinia S.p.a., con sede in Avellino, localita' Pianodardine, unita' di Avellino, localita' Pianodardine, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993. Articolo 2, comma 4, della legge n. 223/91; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano San Marco (Treviso), unita' di Caerano San Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Industrie Tessili Cotorossi, con sede in Vicenza, unita' di Vicenza, per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 12 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino): periodo: dall'8 luglio 1991 al 7 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre 1993; prima concessione: dall'8 luglio 1991; pagamento diretto: si. 2) S.n.c. Conceria Fratelli Guarino Di Donato, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino): periodo: dall'8 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - C.I.P.I. 21 settembre 1993; prima concessione: dall'8 luglio 1991; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dall'11 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12886/7; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ME.TRA. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 10 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 marzo 1993, n. 12803/6. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e unita' di Bari filiale, Calenzano filiale (Firenze), Catania filiale, Milano filiale, Milano sede, Padova filiale, Roma filiale e Volpiano filiale (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e filiale di Catania, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste, Sestri (Genova), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione grandi motori (motori diesel): Bari, base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, Saronno (Varese), sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e unita' di divisione riparazioni navali: ATSM di Trieste, OARN di Genova, Palermo, SEBM di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unita' di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 9 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oto Breda sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unita' di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.L.I.S. - Societa' azionaria lavorazioni industriali sarde, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 17 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.L.I.S. - Societa' azionaria lavorazioni industriali sarde, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per il periodo dal 25 giugno 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1993 con decorrenza 14 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993. Art. 2, comma 4, legge n. 223/91; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi azendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 13 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. Nota integrativa acquisita in data 23 luglio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio Rosi, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e unita' di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia: periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia: periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia: periodo: dal 13 marzo 1990 al 18 luglio 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 marzo 1987; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza): periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza): periodo: dal 1 luglio 1991 al 15 novembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987; pagamento diretto: si. 6) S.p.a. Vetem, con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento): periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 21 settembre 1993; primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 15 maggio 1989; pagamento diretto: si. 7) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 agosto 1989 al 31 gennaio 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 febbraio 1990 al 31 luglio 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 9) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 agosto 1990 al 31 gennaio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 10) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 febbraio 1991 al 31 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 11) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 gennaio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. 12) S.p.a. Sardinian moquettes, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari): periodo: dal 1 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 21 settembre 1993; prima concessione: dal 1 agosto 1989; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unita' di Carrara Avenza (Massa), per il periodo dal 14 gennaio 1993 al 13 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 14 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 marzo 1993. Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 21 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993. Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 21 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Co.Gra.Fo., con sede in Foligno (Perugia) e unita' di Foligno (Perugia), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 15 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 16 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Torcoli, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unita' di Taverne di Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 novembre 1992 al 2 maggio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 3 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993. Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 3 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gubbio ceramiche, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Termisol termica, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unita' di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 luglio 1992 al 10 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 11 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 22 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Termisol termica, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unita' di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Birra Dreher, con sede in Popoli (Pescara) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 6 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 7 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' di Foggia, per il periodo dal 7 aprile 1993 al 6 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 7 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. CO.RI.ME - Cooperative riunite del Mezzogiorno, con sede in Carapelle (Foggia) e unita' di Foggia-Carapelle, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1992. Nota integrativa acquisita in data 7 gennaio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. CO.RI.ME. - Cooperative riunite del Mezzogiorno, con sede in Carapelle (Foggia) e unita' di Foggia-Carapelle, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993.