AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990 (a), per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 (b). In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (b), alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni. 2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 e' affidata direttamente alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento gia' approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 (a) e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonche' delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanita' provvede a trasmettere alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi gia' iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonche' della effettiva entita' dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procedera' anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi gia' presentati da parte delle regioni.
__________________ (a) La delibera CIPE 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, approva il programma nazionale straordinario di investimenti nella sanita' per il triennio 1989-1991. (b) La legge n. 135/1990 reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 3 di detta legge: "Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS), comma 1, lettera b). - 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS: a) (omissis); b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali". "Art. 3 (Conferenze regionali). - 1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanita' promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata. 3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. 4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. 5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale". La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede che le regioni e le province autonome interessate sono preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. (c) Per il testo dell'intero art. 20 della legge n. 67/1988 si veda la nota (c) all'art. 3.