AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto  cessano  di
avere  efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita'
con le concessionarie di servizi, individuate  con  delibera  CIPE  3
agosto  1990  (a),  per  l'esecuzione  del programma di costruzioni e
ristrutturazioni delle  opere  previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera  b),  della  legge 5 giugno 1990, n. 135 (b). In ogni caso le
concessionarie sono tenute alla  progettazione  esecutiva  entro  tre
mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze
regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno  1990,  n.  135
(b),  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse
sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.
  2. La prosecuzione del programma di cui  al  comma  1  e'  affidata
direttamente   alle   regioni,   alle  Universita'  degli  studi  con
policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di  ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  competenti,  sulla base del piano di
intervento gia' approvato, di cui alle delibere  CIPE  del  3  agosto
1990  (a)  e  del  30  luglio  1991 e dei successivi aggiornamenti al
programma deliberati dalle regioni, nonche' delle indicazioni  emerse
dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le
regioni  apportano  gli  aggiornamenti  utili  al pieno conseguimento
degli obiettivi in esso indicati.
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  il  Ministro  della sanita' provvede a trasmettere
alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione
diretta,  ovvero  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima
ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo  di  valutazione  di  cui
all'articolo  20,  comma  2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), al
fine di procedere alle realizzazioni  delle  opere  previste,  previa
verifica,  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, dello stato  di  attuazione
degli  interventi  gia'  iniziati  a  qualsiasi  titolo nelle singole
regioni,  che  devono  comunque  essere  completati,  nonche'   della
effettiva  entita'  dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede
si procedera' anche ad una  valutazione  degli  oneri  connessi  agli
interventi  da  effettuare sulla base di programmi gia' presentati da
parte delle regioni.
 
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             (a) La delibera CIPE 3  agosto  1990,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto
          1990,  approva  il  programma  nazionale  straordinario  di
          investimenti nella sanita' per il triennio 1989-1991.
             (b)  La legge n. 135/1990 reca: "Programma di interventi
          urgenti per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS".  Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma 1, lettera b), e
          dell'art. 3 di detta legge:
             "Art. 1 (Piano di interventi contro  l'AIDS),  comma  1,
          lettera  b).  -  1. Allo scopo di contrastare la diffusione
          delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione
          e di assicurare idonea assistenza alle persone  affette  da
          tali   patologie,  in  particolare  quando  necessitano  di
          ricovero  ospedaliero,  e'  autorizzata  l'attuazione   dei
          seguenti   interventi,   nell'ambito   dell'apposito  piano
          ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la
          lotta contro l'AIDS:
           a) (omissis);
              b)  costruzione  e  ristrutturazione  dei  reparti   di
          ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e
          gli  arredi,  la  realizzazione  di  spazi per attivita' di
          ospedale diurno e  l'istituzione  o  il  potenziamento  dei
          laboratori  di virologia, microbiologia e immunologia negli
          ospedali,  nonche'  nelle  cliniche  ed  istituti  previsti
          dall'art.  39  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un
          ammontare complessivo massimo di lire 2.100  miliardi,  con
          priorita'  per  le opere di ristrutturazione e con graduale
          realizzazione   delle   nuove   costruzioni,   secondo   le
          indicazioni   che   periodicamente   verranno   date  dalla
          Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome e il Consiglio sanitario
          nazionale, in relazione alle previsioni  epidemiologiche  e
          alle conseguenti esigenze assistenziali".
             "Art.  3  (Conferenze  regionali).  -  1. Per consentire
          l'immediata realizzazione degli interventi  previsti  dalla
          presente   legge,   il  Ministro  della  sanita'  promuove,
          d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza  alla
          quale  partecipano  i  responsabili  dei  competenti uffici
          delle amministrazioni e degli  enti  statali,  regionali  e
          locali   comunque   tenuti  ad  assumere  atti  di  intesa,
          autorizzazioni,  approvazioni,  concessioni  e  nulla  osta
          previsti da leggi statali e regionali.
             2.  La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi
          relativi alla compatibilita' dei progetti con  le  esigenze
          ambientali,  territoriali,  paesaggistiche  e  culturali ed
          entro quindici giorni dalla convocazione si esprime  su  di
          essi nella seduta all'uopo convocata.
             3.  L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad
          ogni  effetto  gli   atti   di   intesa,   i   pareri,   le
          autorizzazioni,  le  approvazioni,  i  nulla  osta previsti
          dalle leggi statali e regionali.  Ad essa si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  primo,  quarto  e  quinto
          dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e  successive
          modificazioni.
             4.  In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del
          Ministro  della  sanita',  si  provvede  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri; previa deliberazione
          del  Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti
          previsti dal comma 3.
             5. Non sono comunque derogabili le norme della legge  13
          settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche'
          i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali
          contenute  in  vincoli  previsti  dalle  leggi  in  materia
          paesaggistica, ambientale e storico-monumentale".
             La Corte  costituzionale,  con  sentenza  17-31  gennaio
          1991,  n.  37 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991,
          1a  serie   speciale),   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede che le
          regioni   e   le   province   autonome   interessate   sono
          preventivamente sentite in ordine all'adozione  degli  atti
          sostitutivi ivi previsti.
             (c)  Per  il  testo  dell'intero  art. 20 della legge n.
          67/1988 si veda la nota (c) all'art. 3.