IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Vista la delega a presiedere il suddetto Comitato, attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario per il coordinamento della protezione civile, on. prof. Vito Riggio; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 3 della citata legge n. 236/1993 che ha autorizzato l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale da effettuarsi secondo programmi approvati dalle Autorita' di bacino e dalle Regioni sulla base di criteri e modalita' fissate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalita' per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale; Visti i programmi trasmessi dai soggetti indicati dall'art. 3 della sopra richiamata normativa; Visto il comma 7 del medesimo art. 3, che stabilisce che i fondi da destinare per le finalita' in discorso sono ripartiti tra i bacini idrografici e sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 183/1989; Considerato che, ai sensi del precitato art. 3, comma 4, al finanziamento dei programmi di manutenzione idraulica e forestale si provvede mediante l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui per la parte capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative; Considerato che dalle verifiche effettuate presso la Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici e' stata accertata, alla data del 9 agosto 1993, una disponibilita' di L. 278.637.344.000 da destinare alle finalita' di cui all'art. 3 piu' volte citato; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, che, a valere sui fondi sopra indicati, riserva la complessiva quota di L. 75.000.000.000 a favore delle regioni Liguaria, Piemonte e Valle d'Aosta; Considerato, pertanto, che per effetto delle suddette disposizioni, le disponibilita' finanziarie da destinare all'esecuzione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale, risultano ridotte a L. 203.637.344.000; Vista la proposta formulata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, dal Comitato dei Ministri, in data 13 ottobre 1993, per la ripartizione delle somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e forestale; Considerato che la ripartizione stessa e' stata effettuata con la piena osservanza dei criteri dettati dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993; Ritenuta la necessita' di tener conto, in sede di attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale, della esigenza di favorire il reinserimento dei lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale o dell'indennita' di mobilita'; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato piano di ripartizione tra bacini idrografici delle somme da destinare all'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.