IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Comitato dei
Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo;
  Vista  la  delega a presiedere il suddetto Comitato, attribuita dal
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  al  Sottosegretario  per  il
coordinamento della protezione civile, on. prof. Vito Riggio;
  Vista  la  legge  19  luglio  1993,  n.  236, con la quale e' stato
convertito in legge, con modificazioni, il  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
  Visto  l'art.  3  della citata legge n. 236/1993 che ha autorizzato
l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e  forestale  da
effettuarsi  secondo  programmi approvati dalle Autorita' di bacino e
dalle Regioni sulla base di criteri e modalita' fissate  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1,
lettera g),  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993,
che approva l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni  recante
criteri  e  modalita'  per la redazione dei programmi di manutenzione
idraulica e forestale;
  Visti i programmi trasmessi dai soggetti indicati dall'art. 3 della
sopra richiamata normativa;
  Visto il comma 7 del medesimo art. 3, che stabilisce che i fondi da
destinare per le finalita' in discorso sono ripartiti  tra  i  bacini
idrografici  e  sulla  base dei programmi presentati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Comitato  dei
Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 183/1989;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  precitato  art.  3,  comma 4, al
finanziamento dei programmi di manutenzione idraulica e forestale  si
provvede  mediante  l'utilizzo  delle somme iscritte in conto residui
per la parte capitale dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici per il 1992, non impegnate in tale anno
e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni
legislative;
  Considerato  che  dalle  verifiche  effettuate presso la Ragioneria
centrale del Ministero dei lavori pubblici e' stata  accertata,  alla
data  del  9 agosto 1993, una disponibilita' di L. 278.637.344.000 da
destinare alle finalita' di cui all'art. 3 piu' volte citato;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 1993, n.  401,
che,  a valere sui fondi sopra indicati, riserva la complessiva quota
di L. 75.000.000.000 a favore  delle  regioni  Liguaria,  Piemonte  e
Valle d'Aosta;
  Considerato, pertanto, che per effetto delle suddette disposizioni,
le   disponibilita'   finanziarie  da  destinare  all'esecuzione  dei
programmi di manutenzione idraulica e forestale, risultano ridotte  a
L. 203.637.344.000;
  Vista  la  proposta  formulata  ai  sensi dell'art. 3, comma 7, del
citato decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  dal  Comitato  dei
Ministri, in data 13 ottobre 1993, per la ripartizione delle somme da
destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione
idraulica e forestale;
  Considerato  che  la ripartizione stessa e' stata effettuata con la
piena osservanza dei criteri dettati dall'art. 6 del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di tener conto, in sede di attuazione dei
programmi di manutenzione idraulica e forestale,  della  esigenza  di
favorire   il   reinserimento   dei   lavoratori  che  fruiscono  del
trattamento di integrazione salariale o dell'indennita' di mobilita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  piano   di   ripartizione   tra   bacini
idrografici  delle somme da destinare all'attuazione dei programmi di
manutenzione idraulica di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge
20  maggio  1993,  n.  148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.
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