IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la delibera del consiglio della facolta' di economia e commercio del 31 marzo 1992, con la quale e' stata proposta la modifica di statuto riguardante la formalizzazione dei corsi semestrali; Vista la delibera del senato accademico del 10 aprile 1992; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 aprile 1992; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 ottobre 1993 in merito alla proposta intesa ad ottenere la formalizzazione dei corsi semestrali; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nella parte II, ordinamento degli studi, facolta', lauree e diplomi, al titolo IV, facolta' di economia e commercio - 1, laurea in economia e commercio, in calce all'art. 17 vengono inseriti tre nuovi commi sull'articolazione dei corsi e sulle modalita' di accertamento del profitto attraverso esami e prove d'idoneita' come di seguito indicato: "Il consiglio di facolta' puo' stabilire quali insegnamenti siano svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore pari alla meta' di un corso annuale; puo' inoltre stabilire che un insegnamento annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove d'esame. Puo' altresi' stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di piu' corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo. Ferma restando la possibilita' di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali, previsti nel secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame. Il consiglio del corso di laurea puo' designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilira', altresi', i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneita'". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 29 ottobre 1993 Il rettore: BAUSOLA