IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vito il proprio decreto in data 22 dicembre 1987 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalita' di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra e' stata fissata, per l'anno 1993, la misura dell'1,05 per cento; Attesa la necessita' di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1994; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,50 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI