IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto
ministeriale  8  agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 28 settembre 1979;
 Visto il  decreto  ministeriale  n.  162999  del  3  novembre  1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1993, con
il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L.  500,  L.
200  e  L.  100  celebrative  del 1 centenario della fondazione della
Banca d'Italia;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  15  novembre  1993,  n.  453,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare le monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative
del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia  entro  il  28
febbraio  1994,  direttamente  presso  la  Sezione  Zecca  o  tramite
versamento sul c/cz postale  n.  59231001  -  intestato  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G.
Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:
Prezzo di vendita al pubblico,
  IVA e spedizioni incluse,             per Versione       Versione
acquisti unitari della serie          ordinaria F.d.C.       Proof
         completa
           -                                   -                -
    a) da 1 a 1500....................     L. 52.000       L. 100.000
    b) da 1501 a 3000.................     "  51.200       "   98.400
    c) da 3001 a oltre................     "  50.400       "   96.800
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  Il predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  dei
termini  stabiliti  e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al fine di rendere possibile la vendita  diretta  delle  monete  in
questione  la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta custodia", i quantitativi  di  monete  richiesti  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  il  quale provvedera' a versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI