IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990, che definisce una procedura comunitaria per  la  determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2901/93 del Consiglio del 18 ottobre
1993, che inserisce nell'allegato IV tutte le  sostanze  appartenenti
al   gruppo   dei   nitrofurani,  eccetto  il  furazolidone,  incluso
nell'allegato III per il quale  viene  prolungato  l'MRL  provvisorio
fino al 1 luglio 1995;
  Visto  l'art.  3,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  119,  che  prevede  che  possa  essere   concessa
l'autorizzazione     alla     commercializzazione     di     sostanze
farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o  III
del  suddetto  regolamento  CEE 2377/1990 del Consiglio del 26 giugno
1990 e successive modificazioni;
  Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in
particolare, l'art. 21, comma 1, lettera e);
  Considerata  l'importanza  rivestita  dell'impiego  di   medicinali
veterinari  nella  produzione agricola e la necessita' che, a fini di
tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati  secondo
le  condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di
residui e l'innocuita' del prodotto finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' revocata l'autorizzazione alla produzione  e  all'immissione  in
commercio  per  tutti  i prodotti medicinali (specialita' medicinali,
premiscele medicate ex integratori  medicati,  medicinali  veterinari
prefabbricati) contenenti nitrofurani, eccetto il furazolidone.