IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto il regolamento CEE n. 2901/93 del Consiglio del 18 ottobre 1993, che inserisce nell'allegato IV tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei nitrofurani, eccetto il furazolidone, incluso nell'allegato III per il quale viene prolungato l'MRL provvisorio fino al 1 luglio 1995; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o III del suddetto regolamento CEE 2377/1990 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni; Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera e); Considerata l'importanza rivestita dell'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuita' del prodotto finale; Decreta: Art. 1. E' revocata l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio per tutti i prodotti medicinali (specialita' medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti nitrofurani, eccetto il furazolidone.