IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, recante i limiti di
cariche  microbiche  tollerabili in determinate sostanze alimentari e
bevande, e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data
2 novembre 1993;
  Vista la direttiva  n.  93/43/CEE  del  Consiglio  sull'igiene  dei
prodotti alimentari;
  Tenuto conto delle diverse tecnologie impiegate nella preparazione,
trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente,  ai  fini di tutela della salute
pubblica  nel  rispetto  della  libera  circolazione   dei   prodotti
alimentari  nel mercato unico CEE, di adottare i limiti relativi alla
presenza di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari;
  Rilevato che i citati motivi di urgenza precludono il conformarsi a
tutte le modalita' procedurali concernenti l'informazione  della  CEE
prevista  dalla  direttiva  del  Consiglio  del  29  marzo  1983,  n.
83/189/CEE, e  ferma  restando  la  disponibilita'  a  valutare  ogni
eventuale osservazione della CEE e ad emanare gli atti aggiuntivi che
si rendessero all'occorrenza necessari;
  Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  La  tabella A dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene
integrata con l'aggiunta, alla fine della tabella stessa,  di  quanto
riportato nell'allegato 1.