IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, recante i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 2 novembre 1993; Vista la direttiva n. 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; Tenuto conto delle diverse tecnologie impiegate nella preparazione, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari; Ritenuto necessario ed urgente, ai fini di tutela della salute pubblica nel rispetto della libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico CEE, di adottare i limiti relativi alla presenza di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari; Rilevato che i citati motivi di urgenza precludono il conformarsi a tutte le modalita' procedurali concernenti l'informazione della CEE prevista dalla direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, e ferma restando la disponibilita' a valutare ogni eventuale osservazione della CEE e ad emanare gli atti aggiuntivi che si rendessero all'occorrenza necessari; Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833; Ordina: Art. 1. 1. La tabella A dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 viene integrata con l'aggiunta, alla fine della tabella stessa, di quanto riportato nell'allegato 1.