All'art. 3, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato alla pag. 6 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, in luogo delle parole: "1. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:", leggasi: "1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti ulteriori commi:"; inoltre, al primo capoverso, in luogo delle parole: "5-bis", leggasi: "5-septies"; al secondo capoverso, in luogo delle parole: "5-ter", leggasi: "5-octies" ed in luogo delle parole: " .. delle attivita' previste dai commi 2, 3, 4 e 5-bis,", leggasi: " .. delle attivita' previste dai commi 2, 3, 4 e 5-septies,"; al terzo capoverso, in luogo delle parole: "5-quater", leggasi: "5-novies"; al quarto capoverso, in luogo delle parole: "5-quinquies", leggasi: "5-decies" ed al quinto capoverso, in luogo delle parole: "5-sexies", leggasi: "5-undecies".