IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre  1993,  n.
503,  che  per  l'anno  1993  fissa al 15 dicembre 1993 il termine di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  di  approvazione
dei  modelli  di  dichiarazione  di  cui all'art. 78, comma 10, primo
periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   Visti i commi da 10 a  24  dell'art.  78  della  citata  legge  30
dicembre 1991, n. 413 che disciplinano le modalita' che devono essere
osservate  dai  datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti
pensionistici e dai centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  per
consentire  l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi
ai lavoratori dipendenti e  ai  pensionati  che  intendono  avvalersi
della loro assistenza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge  30
dicembre 1991, n. 413;
   Visto  l'art.  5  del  citato decreto-legge n. 503 del 1993 che ha
introdotto modifiche dell'art. 78 della menzionata legge n.  413  del
1991  ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1992;
   Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza  dei  sostituti
d'imposta  e dei centri autorizzati di assistenza fiscale di servirsi
di supporti meccanografici per la redazione della  dichiarazione  dei
redditi,  di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli
per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni  in  modo  che
siano    assicurate    la   conformita'   strutturale   dei   modelli
meccanografici con quelli approvati con decreto  del  Ministro  delle
finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della
liquidazione delle imposte;
   Ritenuta inoltre l'opportunita' di stabilire  il  contenuto  e  le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  relativi  alle
comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra
indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al
successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e  alla  indicazione  dei
dati  relativi  alle  dichiarazioni nella dichiarazione dei sostituti
d'imposta;
   Ritenuta   infine  l'opportunita'  di  fornire  gli  schemi  della
modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;
   Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2,  730-3,
730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e del contributo al
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le  comunicazioni  relative
all'assistenza  fiscale  da  prestare  nell'anno  1994  ai lavoratori
dipendenti e pensionati.
   Per la comunicazione dei dati di cui al modello  730-4  effettuata
mediante  supporti  magnetici debbono essere  osservate le specifiche
tecniche stabilite nell'allegato A.
   Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello  730-4
realizzato  su  supporto  cartaceo  oppure    magnetico,  puo' essere
costituito anche da un tabulato a stampa, purche' contenente tutte le
indicazioni previste dal modello stesso.