IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, il quale prevede che la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, in duplice esemplare, tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllanti e controllate; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, concernente particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo; Visto l'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.875, e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto la non assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto di talune operazioni effettuate in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981; Visti l'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art.3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 e l'art. 3 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, con i quali e' stato previsto, nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al punto precedente, l'obbligo di presentare una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile delle risorse proprie IVA ai sensi del regolamento del Consiglio CEE n. 2892/77 del 19 dicembre 1977; Visti gli articoli 74 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che ha approvato il testo unico sulle calamita' naturali che hanno colpito le regioni della Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, con i quali sono state recepite, tra l'altro, le agevolazioni previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 799 anzicennato; Visto l'art. 36 dei decreti-legge 2 marzo 1993, n. 47 e 28 aprile 1993, n. 131, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1993, che ha ulteriormente prorogato le agevolazioni a favore dei terremotati delle predette regioni; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, nonche' l'art. 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, contenenti disposizioni in materia di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n.151, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,n. 202; Visti gli articoli 6 e 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha concesso un credito di imposta alle piccole imprese; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991, che ha approvato, fra l'altro, la classificazione delle attivita' economiche, in vigore dal 1 gennaio 1992 e il decreto ministeriale 12 dicembre 1992 che ha modificato alcuni codici della predetta classificazione; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare gli articoli 5 e 12 con i quali sono stati previsti, rispettivamente, uno speciale regime impositivo ai fini dell'IVA per l'agriturismo e l'estensione dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, con le modalita' indicate nelle relative norme di attuazione; Visto altresi' l'art. 44, comma 6, della stessa legge n. 413, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, riguardante il recupero dell'eccedenza di imposta detraibile dalla definizione delle controversie pendenti; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che ha istituito i centri autorizzati di assistenza fiscale, nonche' il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n.494, contenente il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' dei CAAF; Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, che ha concesso un credito di imposta all'imprenditoria femminile; Vista l'ordinanza emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che ha disposto la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, che ha previsto agevolazioni a favore delle regioni Liguria e Toscana colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, che ha approvato i modelli degli elenchi clienti e fornitori che devono essere allegati dagli esportatori e loro fornitori alla dichiarazione annuale IVA, come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17; Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che ha previsto la facolta' per i contribuenti di indicare nella dichiarazione annuale i corrispettivi non registrati al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato concesso un credito d'imposta, per gli anni 1992 e 1993, per le imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, con il quale e' stato determinato un credito d'imposta, per l'anno 1993, per le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto terzi; Visto il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, che ha previsto il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze; Vista la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131 e 30 giugno 1993, n. 213, contenenti in particolare la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 35, comma 4, del predetto decreto-legge n.331 del 1993, che ha concesso un credito di imposta ai rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici; Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, che ha previsto il differimento dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali a favore delle vittime di richieste estorsive; Decreta: Art. 1. Modelli di dichiarazione annuale IVA Sono approvati gli annessi modelli concernenti le dichiarazioni relative all'anno 1993 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: Mod. IVA 11 - regime normale, di colore blu e nero, composto di otto facciate; Mod. IVA 11 - regime normale - rimborso, di colore rosso e nero, composto di otto facciate, riservato ai contribuenti in regime normale che intendano chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza dell'imposta; Mod. IVA 11 - regime normale, riservato agli enti e societa' controllanti e controllate, di colore arancione e nero, composto di otto facciate; Mod. IVA 26 LP/93 - prospetto delle liquidazioni periodiche, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e societa' controllanti, composto di due facciate; Mod. IVA 26 PR/93 - prospetto riepilogativo, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e societa' controllanti, composto di due facciate; Mod. IVA 11-ter - regime speciale per i produttori agricoli, di colore verde e nero, composto di sei facciate; Mod. IVA 11-quater - esercizio di piu' attivita', di colore grigio e nero, riservato ai contribuenti che esercitano piu' attivita' con contabilita' separata, composto di quattro facciate e relativi intercalari: mod. 11 - regime normale, di colore blu (sei facciate); mod. 11-ter - regime speciale agricoltura, di colore verde (quattro facciate); Mod. IVA 76/93, di colore blu, concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, registrate nell'anno 1993. I modelli di dichiarazione annuale sono in tre esemplari: il primo riservato al contribuente; il secondo al servizio meccanografico; il terzo al competente ufficio IVA. Il modello IVA 11 regime normale - societa' controllanti e controllate, consta di un quarto esemplare destinato alla societa' controllante. La sottoscrizione del dichiarante deve essere apposta nella copia destinata all'ufficio, nell'apposito riquadro, in calce all'ultima facciata.