IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  e,  in particolare,
l'art.  28,  comma  1,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 3, del
decreto-legge  6  dicembre  1993,  n.  503,  il  quale prevede che la
dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per  l'anno  solare  precedente deve essere redatta in conformita' al
modello   approvato   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  e
presentata, in duplice esemplare, tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di
ciascun anno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  dicembre  1979,  e successive
modificazioni,  concernente  norme  in  materia di imposta sul valore
aggiunto  relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa'
controllanti e controllate;
  Visto   il   decreto  ministeriale  16  gennaio  1980,  concernente
particolari   modalita'   di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  per  le  operazioni  effettuate  dalle agenzie di viaggio e
turismo;
  Visto   l'art.  5  del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.  799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.875, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  previsto  la  non
assoggettabilita'   all'imposta   sul   valore   aggiunto  di  talune
operazioni  effettuate  in  favore delle popolazioni della Campania e
della  Basilicata  colpite  dagli  eventi sismici del novembre 1980 e
febbraio 1981;
  Visti  l'art.  77  della  legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art.3 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  aprile  1982, n. 187 e l'art. 3 del decreto-legge 7
novembre  1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1983,  n. 748, con i quali e' stato previsto, nei confronti
dei  soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al punto
precedente,  l'obbligo di presentare una dichiarazione contenente gli
elementi  necessari per la determinazione della base imponibile delle
risorse  proprie  IVA  ai  sensi del regolamento del Consiglio CEE n.
2892/77 del 19 dicembre 1977;
  Visti  gli  articoli 74 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990,
n.  76,  che ha approvato il testo unico sulle calamita' naturali che
hanno  colpito  le  regioni  della  Campania,  Basilicata, Calabria e
Puglia, con i quali sono state recepite, tra l'altro, le agevolazioni
previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 799 anzicennato;
  Visto  l'art.  36 dei decreti-legge 2 marzo 1993, n. 47 e 28 aprile
1993,  n. 131, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della
legge 29 ottobre 1993, che ha ulteriormente prorogato le agevolazioni
a favore dei terremotati delle predette regioni;
  Visto  l'art.  6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive
modificazioni, nonche' l'art. 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n.
155,  convertito  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 243, contenenti
disposizioni  in  materia  di acconto ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.151, convertito, con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,n. 202;
  Visti  gli  articoli 6 e 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che
ha concesso un credito di imposta alle piccole imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991, che ha approvato, fra
l'altro, la classificazione delle attivita' economiche, in vigore dal
1  gennaio  1992  e  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1992 che ha
modificato alcuni codici della predetta classificazione;
  Vista  la  legge  30  dicembre  1991, n. 413, ed in particolare gli
articoli 5 e 12 con i quali sono stati previsti, rispettivamente, uno
speciale  regime  impositivo  ai  fini  dell'IVA  per l'agriturismo e
l'estensione dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e della
ricevuta  fiscale,  con le modalita' indicate nelle relative norme di
attuazione;
  Visto  altresi' l'art. 44, comma 6, della stessa legge n. 413, come
modificato  dall'art.  4,  comma  1, lettera f), del decreto-legge 23
gennaio  1993,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1993, n. 75, riguardante il recupero dell'eccedenza di imposta
detraibile dalla definizione delle controversie pendenti;
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413, come
modificato dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che
ha  istituito  i centri autorizzati di assistenza fiscale, nonche' il
decreto   ministeriale   22   ottobre   1992,  n.494,  contenente  il
regolamento  per  l'autorizzazione  all'esercizio delle attivita' dei
CAAF;
  Visto  l'art.  5  della  legge  25  febbraio  1992,  n. 215, che ha
concesso un credito di imposta all'imprenditoria femminile;
  Vista  l'ordinanza  emanata dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che ha disposto la
sospensione  di  taluni  termini in favore dei soggetti colpiti dagli
eccezionali   eventi  alluvionali  dell'ottobre  1992  nella  regione
Toscana;
  Visto  il  decreto-legge  4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla
legge  1  febbraio 1993, n. 25, che ha previsto agevolazioni a favore
delle  regioni Liguria e Toscana colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche;
  Visto  il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, che ha approvato i
modelli  degli elenchi clienti e fornitori che devono essere allegati
dagli  esportatori  e  loro fornitori alla dichiarazione annuale IVA,
come  prescritto  dall'art.  1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17;
  Visto  l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
ha  previsto  la  facolta'  per  i  contribuenti  di  indicare  nella
dichiarazione  annuale  i  corrispettivi  non  registrati  al fine di
evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge
2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154;
  Visto  l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con
il  quale e' stato concesso un credito d'imposta, per gli anni 1992 e
1993,  per  le  imprese  che  gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti;
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, con il quale
e'  stato  determinato  un credito d'imposta, per l'anno 1993, per le
imprese  autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto
terzi;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno 1993, n. 186, convertito dalla
legge  9  luglio  1993,  n.  219, che ha previsto il differimento dei
termini   relativi   agli  adempimenti  e  ai  versamenti  di  natura
tributaria  a  favore  dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di
Roma e Firenze;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  di  conversione del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, che ha fatto salvi gli effetti
dei  decreti-legge  31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28
aprile  1993,  n.  131  e  30  giugno  1993,  n.  213,  contenenti in
particolare     la    disciplina    temporanea    delle    operazioni
intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  35,  comma  4,  del predetto decreto-legge n.331 del
1993,  che  ha  concesso  un  credito  di  imposta  ai rivenditori di
prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
  Visto  l'art.  4-bis  del  decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,
convertito  dalla  legge 18 novembre 1993, n. 468, che ha previsto il
differimento  dei  termini  di  scadenza  degli adempimenti fiscali a
favore delle vittime di richieste estorsive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Modelli di dichiarazione annuale IVA
  Sono  approvati  gli  annessi  modelli concernenti le dichiarazioni
relative  all'anno 1993 da presentare ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto:
    Mod.  IVA  11 - regime normale, di colore blu e nero, composto di
otto facciate;
    Mod.  IVA 11 - regime normale - rimborso, di colore rosso e nero,
composto  di  otto  facciate,  riservato  ai  contribuenti  in regime
normale  che  intendano  chiedere,  in  tutto o in parte, il rimborso
dell'eccedenza dell'imposta;
    Mod.  IVA  11  -  regime  normale, riservato agli enti e societa'
controllanti  e  controllate, di colore arancione e nero, composto di
otto facciate;
    Mod.  IVA  26 LP/93 - prospetto delle liquidazioni periodiche, di
colore  blu,  da  allegare  alla  dichiarazione degli enti e societa'
controllanti, composto di due facciate;
    Mod.  IVA  26  PR/93 - prospetto riepilogativo, di colore blu, da
allegare  alla  dichiarazione  degli  enti  e  societa' controllanti,
composto di due facciate;
    Mod.  IVA  11-ter - regime speciale per i produttori agricoli, di
colore verde e nero, composto di sei facciate;
    Mod.  IVA  11-quater  -  esercizio  di  piu' attivita', di colore
grigio   e  nero,  riservato  ai  contribuenti  che  esercitano  piu'
attivita'  con  contabilita' separata, composto di quattro facciate e
relativi  intercalari:  mod.  11 - regime normale, di colore blu (sei
facciate); mod. 11-ter - regime speciale agricoltura, di colore verde
(quattro facciate);
    Mod.   IVA  76/93,  di  colore  blu,  concernente  le  operazioni
effettuate  senza  applicazione  dell'imposta sul valore aggiunto nei
confronti  dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre
1980 e febbraio 1981, registrate nell'anno 1993.
  I  modelli di dichiarazione annuale sono in tre esemplari: il primo
riservato  al contribuente; il secondo al servizio meccanografico; il
terzo  al  competente ufficio IVA. Il modello IVA 11 regime normale -
societa'  controllanti  e  controllate, consta di un quarto esemplare
destinato alla societa' controllante.
  La  sottoscrizione  del dichiarante deve essere apposta nella copia
destinata  all'ufficio,  nell'apposito  riquadro, in calce all'ultima
facciata.