IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
recante  norme  in  materia  di  assunzioni  obbligatorie  presso  le
pubbliche amministrazioni e le aziende private;
  Visti  gli  articoli  5  e  17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese
a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante  norme
sulla  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,   con   particolare   riferimento   all'art.  42,  comma  2,
disciplinante le assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette
mediante tirocinio prelavorativo per portatori di handicap;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
13  maggio,  recante  delega  al prof. Sabino Cassese, Ministro senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio,  fra
l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la
pubblica amministrazione e il pubblico impiego;
  Su  conforme  proposta  dei  Dipartimenti della funzione pubblica e
degli affari sociali;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  La  presente  direttiva  si  applica  alle  assunzioni,  presso  le
amministrazioni  pubbliche,  disposte  ai sensi degli articoli 1 e 12
della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrati dall'art. 19  della
legge  5  febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di
handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  che
presentano  una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al
67 per cento o invalidita' ascritta dalla prima alla quarta categoria
di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni.