IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, di riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, concernente disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa; Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 con la quale e' stato definito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1993 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Vista la nota n. 52952 in data 3 agosto 1993 con la quale il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la sussistenza di ulteriori disponibilita' finanziarie per l'esercizio 1993, quantificate in lire 37.084.538.000 derivati da anticipazioni su rimborsi disposti dal FEOGA, sezione orientamento; Vista la nota n. 177769 in data 14 settembre 1993 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole circa la destinazione delle ulteriori disponibilita' finanziarie succitate proposte dal Ministero per il coordinamento per le politiche agricole, alimentari e forestali; Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli inverventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Delibera: 1. Le linee di intervento ed i collegati volumi finanziari derivanti dalle ulteriori disponibilita' di cui alle premesse da destinare al settore "Agricoltura" per l'anno 1993, sono specificati, con riferimento al regolamento comunitario 2328/91, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario finale. 3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Comunita' europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. 4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria. 5. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata. Roma, 19 ottobre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA