IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE e degli altri  Comitati  interministeriali  in  ordine  alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le  politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il  decreto-legge  2  ottobre 1993, n. 393, di riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e  forestale
e  istituzione  del  Ministero  per  il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto-legge  14  settembre  1993,  n.  359,  concernente
disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa;
  Vista  la  propria  delibera in data 13 luglio 1993 con la quale e'
stato  definito  il  programma   degli   interventi   finanziari   da
effettuarsi  nel settore agricolo, nel corso del 1993 con il concorso
comunitario ai sensi dell'art. 3, comma  2,  della  legge  16  aprile
1987, n. 183;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  CEE  del  Consiglio  delle
Comunita'   europee   n.   2081/93  relativo  ai  compiti  dei  Fondi
strutturali, al rafforzamento della loro efficacia  e  all'attuazione
di  un  migliore  coordinamento  anche  con  gli strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  CEE del Consiglio delle
Comunita'  europee  n.  2082/93  relativo  al   coordinamento   degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2328/91 relativo al  miglioramento  dell'efficienza  delle  strutture
agrarie;
  Vista  la  nota  n.  52952  in  data  3 agosto 1993 con la quale il
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha comunicato la sussistenza  di  ulteriori  disponibilita'
finanziarie per l'esercizio 1993, quantificate in lire 37.084.538.000
derivati  da  anticipazioni  su  rimborsi disposti dal FEOGA, sezione
orientamento;
  Vista la nota n. 177769 in data 14 settembre 1993 con la  quale  il
Ministero del tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole circa
la  destinazione delle ulteriori disponibilita' finanziarie succitate
proposte  dal  Ministero  per  il  coordinamento  per  le   politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Considerato che per quanto disposto dal secondo comma  dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/1987  possono  essere finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli inverventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  ed  i  collegati  volumi  finanziari
derivanti  dalle  ulteriori  disponibilita'  di  cui alle premesse da
destinare al settore "Agricoltura" per l'anno 1993, sono specificati,
con riferimento al  regolamento  comunitario  2328/91,  nell'apposito
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
  2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla  base  di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e,
per conoscenza, al Ministero per  il  coordinamento  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali.  Tali  richieste  devono  essere
corredate da idonea documentazione  da  cui  risulti  che  le  stesse
afferiscono  a  provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il
beneficiario finale.
  3. Il Fondo di rotazione interviene solo  per  azioni  cofinanziate
dalla  Comunita'  europea,  con  esclusione,  quindi, sia degli aiuti
consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti  i  limiti
ammessi al cofinanziamento comunitario.
  4.  Le  regioni  e  province autonome inviano al Fondo di rotazione
copia della rendicontazione predisposta  per  la  CEE  in  base  alla
specifica normativa comunitaria.
  5.  Il  Fondo  di  rotazione,  in  relazione  ai pagamenti disposti
direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i  necessari
controlli,  avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria generale
dello  Stato,   anche   in   collaborazione   con   l'amministrazione
interessata.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA