IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della legge 5 ottobre 1993 n. 409, che stabilisce
che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge, le persone fisiche possono dedurre dal reddito
complessivo,  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali  in  denaro,  fino  all'importo  di  lire  due
milioni,   a   favore  della  Tavola  valdese,  organo  della  Chiesa
evangelica  valdese,  Unione  delle  Chiese  metodiste   e   valdesi,
destinate  ai  fini  di  culto, istruzione e beneficenza propri della
Tavola valdese stessa;
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per  la  deduzione
delle erogazioni liberali sopra indicate;
  Visto  il  comma  3  dello  stesso  art. 3, il quale prevede che le
modalita' della predetta deduzione sono determinate con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  previo  accordo  con  la  Tavola  valdese e
constatato che la Tavola valdese  ha  manifestato  tale  accordo  nel
verbale  dell'11  dicembre  1993 ai sensi dell'art. 18 della legge 11
agosto 1984, n. 449;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1  gennaio
1993 dalle persone fisiche a  favore  della  Tavola  valdese,  organo
della  Chiesa  evangelica  valdese,  Unione  delle Chiese metodiste e
valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza  propri
della  Tavola  valdese  stessa, debbono risultare, ai fini della loro
deduzione dal  reddito  complessivo  fino  all'importo  di  lire  due
milioni, dai seguenti documenti:
   1)  attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese,
su appositi stampati predisposti e numerati da detta Tavola valdese e
contenente: il numero progressivo dell'attestazione o certificazione;
cognome,  nome  e  comune  di  residenza   del   donante;   l'importo
dell'erogazione   liberale;   la  causale  dell'erogazione  liberale.
L'attestazione o certificazione, che deve essere  pre-intestata  alla
Tavola  valdese, puo' essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal
legale  rappresentante  della  Tavola  valdese,  anche  da   soggetti
incaricati  dalla  Tavola  valdese  presso  le  chiese  facenti parte
dell'Unione delle Chiese metodiste  e  valdesi.  La  Tavola  valdese,
inoltre,  puo'  affidare  la  raccolta  delle somme che costituiscono
oggetto  di  erogazione  liberale  anche  ad  altri  enti,  istituti,
organizzazioni,   comitati,   commissioni   e   ad   altro  organismo
associativo; in questo caso, la  sottoscrizione  dell'attestazione  o
certificazione  a  nome  della  Tavola  valdese deve essere preceduta
dall'indicazione della denominazione dell'ente incaricato;
   2) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale
intestato alla Tavola valdese o ad una chiesa  locale  facente  parte
della  Chiesa  evangelica  valdese,  Unione  delle Chiese metodiste e
valdesi, contenente la causale dell'erogazione  liberale.  In  questo
ultimo  caso, il bollettino del conto corrente postale deve riportare
l'indicazione del nome della chiesa locale incaricata;
   3) in caso di bonifico bancario a  favore  della  Tavola  valdese,
ricevuta  rilasciata  dall'azienda  di credito al cliente, attestante
l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale,  sul
conto  corrente bancario intestato alla Tavola valdese, contenente la
causale dell'erogazione liberale.
  Ai   fini  dell'allegazione  alla  dichiarazione  dei  redditi  dei
documenti  attestanti  le  erogazioni  effettuate  si  applicano   le
disposizioni  del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1993,   n.   600,   e   successive
modificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO