IL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari;
  Visto  il  parere  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica   italiana  n.  179  del  1  agosto  1991,  relativo  alla
regolamentazione dell'indicazione geografica protetta  "Nocciola  del
Piemonte";
  Considerato che la domanda presentata dai produttori interessati ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
616, art. 77, lettera d), e' da intendersi conforme  anche  ai  sensi
del regolamento CEE n. 2081/92 in quanto con questo non contrastante;
  Tenuto  conto che l'art. 17 del predetto regolamento CEE prevede la
procedura da applicarsi nell'ambito dei primi sei mesi di entrata  in
vigore dello stesso regolamento;
  Considerato  che  nell'ambito  del  termine  di  sei mesi gli Stati
membri possono portare ad esaurimento le procedure di  riconoscimento
precedentemente attivate;
  Considerato  che  le  nocciole prodotte negli agri dei comuni delle
province  piemontesi  compresi   nel   disciplinare   di   produzione
presentano  caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che
la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica;
  Ravvisata la necessita' di  accordare  protezione  ad  un  prodotto
tradizionale  della  zona  avente caratteristiche ben definite ed una
connessa notorieta' e distinguerlo da altre produzioni similari;
  Considerato  che,  a  seguito  dell'espletamento  della   procedura
d'informazione  prevista dalla CEE ai sensi delle direttive n. 83/189
e n. 88/182, e' trascorso il tempo previsto dai servizi CEE senza che
siano state avanzate osservazioni preclusive al riconoscimento  della
I.P.G. "Nocciola del Piemonte";
  Ritenuta  l'opportunita'  di  accogliere  la  domanda  a  suo tempo
presentata dagli interessati, nel rispetto delle  procedure  previste
dall'art.  17  del regolamento CEE n. 2081/92 per la registrazione in
ambito comunitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta l'indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del
Piemonte"   ed   e'   approvato,   nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.