IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale
il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni di
indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di  credito
del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle
norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto l'art. 10, commi 1 e  2,  del  suindicato  decreto-legge,  il
quale  stabilisce  che  per l'estinzione dei crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi  e  delle  dichiarazioni
annuali  delle  imposte  sul  valore aggiunto, relative ai periodi di
imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al  netto
degli  interessi,  non  risulta  inferiore  a  lire  100  milioni per
ciascuna imposta e per  ciascun  periodo  di  imposta,  si  provvede,
mediante  assegnazione  ai creditori di titoli di Stato aventi libera
circolazione;
  Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto-legge con cui  si
stabilisce che:
   le  disposizioni  dei  menzionati  commi  1  e  2  dell'art. 10 si
applicano all'estinzione dei crediti  risultanti  dalla  liquidazione
delle   dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1  dell'art.  10,
relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986;
   la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;
   le  operazioni  di  riscontro devono essere completate entro il 30
giugno 1993;
   gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere  computati
al 31 dicembre 1993;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
7.500  miliardi  con  imputazione  della  relativa  spesa ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno finanziario 1993;
   il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche,
le  modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993;
  Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, con cui il Ministro
delle finanze ha provveduto,  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo
con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare  le
modalita'  di  presentazione  delle  richieste  e le procedure per la
rilevazione dei crediti che possono  essere  oggetto  di  estinzione,
stabilendo,  fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro
un esemplare degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto  il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  1993  con  il  quale,
onde  consentire  agli  aventi diritto di richiedere l'estinzione dei
relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di  debito
pubblico,  si  e'  provveduto  a  fissare  alcune caratteristiche dei
titoli medesimi, stabilendo fra l'altro,  che  agli  stessi  verranno
consegnati  certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore  con
godimento 1 gennaio 1994, di durata  non  inferiore  ad  anni  cinque
rimborsabili  in  un'unica  soluzione  il  1  gennaio  1999, al tasso
d'interesse annuo del 9,50%, e  che  i  certificati  stessi  verranno
emessi  alla  pari,  per  un  importo corrispondente, salvo opportuni
arrotondamenti,  all'ammontare  complessivo  dei  crediti   d'imposta
risultanti dai suindicati elenchi riepilogativi;
  Vista  la  lettera  in  data  16  novembre  1993,  con  la quale il
Ministero delle finanze ha  trasmesso  un  primo  elenco  degli  enti
creditizi direttamente creditori d'imposta e mandatari dei creditori,
cui  verranno  consegnati  i  certificati  di  credito  del Tesoro al
portatore, con godimento 1  gennaio  1994,  di  durata  quinquennale,
rimborsabili  in  un'unica  soluzione  il  1  gennaio  1999, al tasso
d'interesse annuo del 9,50% per un totale di crediti ammessi  pari  a
L. 2.182.970.607.000;
  Vista,  altresi', la lettera in data 15 dicembre 1993, con la quale
il  Ministero  delle  finanze  ha  chiesto  che  venga   dato   corso
all'emissione dei titoli in questione;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra,  determinandone  le  ulteriori  caratteristiche  che non siano
state oggetto del citato decreto ministeriale  dell'8  ottobre  1993,
nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazione,
nella  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  e'  disposta un'emissione di
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di
nominali lire 2.183.156.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo,  pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.