IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione; Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto-legge con cui si stabilisce che: le disposizioni dei menzionati commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 dell'art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986; la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro, che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 gennaio 1994, di durata non inferiore ad anni cinque rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dai suindicati elenchi riepilogativi; Vista la lettera in data 16 novembre 1993, con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un primo elenco degli enti creditizi direttamente creditori d'imposta e mandatari dei creditori, cui verranno consegnati i certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1994, di durata quinquennale, rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al tasso d'interesse annuo del 9,50% per un totale di crediti ammessi pari a L. 2.182.970.607.000; Vista, altresi', la lettera in data 15 dicembre 1993, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto che venga dato corso all'emissione dei titoli in questione; Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1993, nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazione, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.183.156.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.