IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di stabilire nuove modalita' da osservare per la disciplina dei rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell'accordo sull'unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991; Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di note diplomatiche, avvenuto in data 10 novembre 1993; Decreta: Titolo primo CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO Art. 1. Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari devono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto.