IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 71 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire nuove modalita' da osservare
per la disciplina dei rapporti  di  interscambio  tra  la  Repubblica
italiana  e  quella  di San Marino, a seguito della realizzazione del
mercato unico comunitario e dell'accordo sull'unione doganale e sulla
cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica di San  Marino,
stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;
  Visti  gli  accordi  stipulati dai due Stati mediante lo scambio di
note diplomatiche, avvenuto in data 10 novembre 1993;
                              Decreta:
                            Titolo primo
                  CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO
                               Art. 1.
  Gli operatori economici italiani i quali cedono beni  ad  operatori
economici  aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San
Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la  fattura
di  cui  all'art.  21  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nei
termini  stabiliti  dall'articolo  medesimo;  tre  di  tali esemplari
devono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che
ne restituisce uno agli effetti di  quanto  stabilito  ai  successivi
articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto.