IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano ed alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., in Roma; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la domanda in data 12 luglio 1993, con la quale le predette Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a e rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento, con effetto 1 gennaio 1994, del complesso aziendale assicurativo relativo alla medesima rappresentanza, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla citata Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a.; Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 22 giugno 1993 della Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., nonche' la delibera e la perizia ad esso allegati; Visto l'atto di conferimento stipulato tra le predette Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a. e rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in data 22 giugno 1993; Vista la lettera in data 17 dicembre 1993, n. 301814, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra; Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1 gennaio 1994, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Alpina - Compagnia di assicurazioni s.a., in Milano, alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a., in Roma.