IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  n.  576/1982  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in  data  26  novembre  1984,   di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale
per l'Italia della Alpina  -  Compagnia  di  assicurazioni  s.a.,  in
Milano ed alla Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
generali S.p.a., in Roma;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la domanda in data 12 luglio 1993, con la quale  le  predette
Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali S.p.a
e  rappresentanza  generale  per l'Italia della Alpina - Compagnia di
assicurazioni s.a., hanno chiesto l'approvazione delle  deliberazioni
e  delle  condizioni  concernenti  il  trasferimento,  con  effetto 1
gennaio 1994, del  complesso  aziendale  assicurativo  relativo  alla
medesima    rappresentanza,   comprensivo   dell'intero   portafoglio
assicurativo, alla citata Danubio  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni generali S.p.a.;
  Visto  il verbale di assemblea straordinaria in data 22 giugno 1993
della Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali
S.p.a., nonche' la delibera e la perizia ad esso allegati;
  Visto l'atto di conferimento stipulato tra le  predette  Danubio  -
Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni  generali  S.p.a.  e
rappresentanza generale per l'Italia  della  Alpina  -  Compagnia  di
assicurazioni s.a., in data 22 giugno 1993;
  Vista  la lettera in data 17 dicembre 1993, n. 301814, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole in ordine
all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra;
  Ritenuto  che,  per  il trasferimento di cui trattasi, ricorrano le
condizioni previste dalla vigente normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le deliberazioni e le  condizioni,  contenute  negli
atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1
gennaio   1994,  del  complesso  aziendale,  comprensivo  dell'intero
portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per  l'Italia
della  Alpina  -  Compagnia  di  assicurazioni  s.a., in Milano, alla
Danubio -  Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni  generali
S.p.a., in Roma.