IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della  direttiva  n.  89/398/CEE  concernente  i  prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  l'art.  10,  comma  6,  del  citato  decreto legislativo che
prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanita'
dell'elenco  degli  stabilimenti  autorizzati  alla  produzione ed al
confezionamento   degli   alimenti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive;
  Visto  l'art.  10,  comma  7,  del medesimo decreto legislativo che
prescrive  agli stabilimenti gia' riconosciuti idonei alla produzione
ed  al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la
prima  infanzia,  di  comunicare  al  Ministero  della sanita', entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore, le tipologie
produttive,  al  fine  dell'inserimento  nell'elenco di cui al citato
comma 6 dello stesso art. 10;
  Viste le comunicazioni delle imprese interessate;
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover   procedere  alla  pubblicazione
dell'elenco di cui trattasi;
                              Decreta:
  In   attuazione   della  norma  citata  in  premessa  e'  approvato
l'allegato  elenco  relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data
del  31  ottobre  1993,  alla  produzione ed al confezionamento degli
alimenti destinati ad una alimentazione particolare.
   Roma, 9 dicembre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA