Al Ministero delle finanze
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  AIMA
                                  Alla regione Sicilia
                                  Alla regione Calabria
                                  Alla regione Campania
                                  Alla regione Puglia
                                  Alla regione Basilicata
                                  Alla regione Sardegna
                                  All'UNAPRO
                                  All'UNAPOA
                                  All'UIAPOA
                                  All'ANICAV
                                  All'ASSITRAPA
                                  All'AIIPA
                                  All'ANITAO
                                  Al CITRAG
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  All'UGC
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
  Ai sensi del regolamento CEE n. 3338/93  della  Commissione  del  3
dicembre  1993  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento CEE n. 3119/93 e n. 1035/77 CEE del  Consiglio,  riguardo
alle  misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e
la commercializzazione dei prodotti trasformati  a  base  di  limoni,
considerata  la  necessita'  di adottare disposizioni supplementari a
livello nazionale per il controllo sulla effettiva trasformazione  in
succhi ed in olii essenziali delle arance, dei limoni, dei mandarini,
delle  clementine  e  dei  mandarini satsuma contrattati ai sensi del
precedente regolamento CEE,  si  e'  ritenuto  opportuno  emanare  la
seguente circolare:
                           NORME GENERALI
                  Condizioni per la trasformazione
  Per  le  azioni  intraprese  nel  quadro  delle  norme previste dal
regolamento CEE sopracitato e per il rispetto delle condizioni volute
dallo stesso, le industrie aventi causa, ai  fini  del  conseguimento
della  compensazione finanziaria, dovranno possedere requisiti minimi
ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare.
  I requisiti minimi che  uno  stabilimento  di  trasformazione  deve
possedere sono:
   locali  e  macchinari  idonei per la produzione di succhi naturali
e/o concentrati. Per la  produzione  dei  succhi  naturali  bevibili,
oltre alle normali linee di estrazione, gli impianti devono possedere
macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e
comunque  devono  essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre
succhi naturali bevibili. Per la produzione  dei  succhi  concentrati
gli impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione
di  succhi  concentrati,  quali  il pastorizzatore, il concentratore,
impianti di surgelazione del  prodotto  ottenuto,  celle  frigorifere
ecc.; tale obbligo interverra' dalla campagna 1995-96;
   depuratore per le acque di scarico;
   bilico automatico;
   silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;
   magazzini  ed  attrezzature  (per  i  silos  contenenti succo deve
sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature  di
misurazione,  di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi
contenuto) atti anche alla applicazione della tecnologia  del  freddo
per la conservazione dei succhi;
   struttura finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto
nei  tempi  e  nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla
presente circolare;
   strutture contabili amministrative, per rispondere,  tra  l'altro,
alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato
in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.
  Le   industrie   che,   per   motivazioni  commerciali,  consegnano
immediatamente il  succo  prodotto  ad  altre  industrie  di  seconda
lavorazione,   devono   comunicare,  ad  inizio  campagna,  a  questo
Ministero  -  Tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -   Ufficio
ortofrutticoli,  alla  regione  competente  per  territorio  ed  alla
propria associazione di categoria, l'elenco delle ditte con cui  sono
stati stipulati contratti di vendita del succo.
  Le    associazioni    nazionali   di   categoria   accerteranno   e
certificheranno,  ad  inizio  campagna,  per  ciascuna  impresa  loro
associata, il possesso dei previsti requisiti minimi.
                              CONTROLLI
                       Organismi di controllo
  Gli  organismi  di cui al regolamento CEE n. 3338/93, designati per
esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio  ed
altri enti delegati da questo Ministero.
  Le regioni avranno il compito di verificare:
   le  quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria ed
i tempi utili di contrattazione ivi compresi  quelli  delle  clausole
aggiuntive previste dal regolamento CEE;
   lo "status" di produttore agricolo;
   l'andamento  della campagna di trasformazione attraverso controlli
casuali,  di  funzionari  all'uopo   designati,   presso   i   centri
interassociativi e le industrie di trasformazione.
  Altri organismi di controllo sono:
   A)  Le  unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli
legalmente costituite e riconosciute, come sotto specificate:
   Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli -
UNAPRO;
   Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed
agrumari - UIAPOA;
   Unione nazionale delle associazioni tra produttori  ortofrutticoli
ed agrumari - UNAPOA.
  A  detti  enti,  di  seguito  per  brevita' denominati "unioni", e'
demandato il compito di verificare:
   le quantita' contrattate, le quantita' conferite all'industria e i
tempi utili di contrattazione, ivi  compresi  quelli  delle  clausole
aggiuntive previste dal regolamento CEE;
   la   effettiva   trasformazione  attraverso  controlli  presso  le
industrie di funzionari all'uopo designati.
  Alle "unioni" e' altresi' demandato il  compito  di  controllare  e
certificare l'avvenuto pagamento del prezzo minimo da parte:
   delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori;
   delle   associazioni   dei   produttori   ai   singoli  produttori
conferenti;
   dell'industria alle cooperative od a singoli  produttori  che  non
appartengono ad alcuna associazione di produttori.
   B)  Le  associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentanti  le
industrie di trasformazione come sotto specificato:
   Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari
- ANICAV;
   Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;
   Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA;
   Associazione   nazionale   industrie   trasformazione   agrumi   e
ortofrutticoli - ANITAO;
   Consorzio italiano industrie trasformazione agrumi - CITRAG;
per  il  controllo  della  rispondenza  tra  entita' della produzione
conseguita  e  prodotto  fresco  impiegato;  per  la  verifica  della
effettiva  trasformazione  attraverso controlli presso l'industria di
funzionari all'uopo designati.
   C) Le associazioni di tutela,  rappresentanza  ed  assistenza  del
movimento  cooperativo,  legalmente  riconosciute,  per  il controllo
della rispondenza tra entita'  della  produzione  conseguita  e  mano
d'opera   impiegata   nelle   imprese  cooperative  di  produzione  e
trasformazione;  per  la  verifica  della  effettiva   trasformazione
attraverso  controlli  presso  le  industrie  di  funzionari all'uopo
designati.
  Le organizzazioni di cui ai punti B) e C),  inoltre,  effettueranno
periodicamente  il  controllo  delle  giacenze  di succo naturale e/o
concentrato presso le singole imprese di trasformazione, in  modo  da
stabilire  correlazione  tra  il  succo  complessivo  ottenuto  e  il
prodotto fresco avviato alla trasformazione.
  Le organizzazioni medesime, di seguito  denominate  enti  delegati,
verificheranno  anche  l'entita'  del  prodotto  fresco  avviato alla
trasformazione industriale in  rapporto  ai  prezzi  di  vendita  dei
prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruita'.
  Questo  Ministero si riserva la facolta' di effettuare controlli in
qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
               ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI
                     Contratti di trasformazione
  I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei
termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del  regolamento  CEE  n.
3338/93  e  devono  essere  assolutamente  aderenti alle quantita' di
materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare  nel
corso della campagna ed ai quantitativi che il produttore e' in grado
di  fornire,  tenendo  conto  anche degli obiettivi di trasformazione
stabiliti  da  eventuali  accordi  interprofessionali.  Ove   vengano
accertate dilatazioni anomale nei quantitativi contrattati i relativi
contratti verranno annullati d'autorita'.
  Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di
conferimento  tra  uno  o  piu'  produttori  da  una  parte e la loro
associazione  o  unione  riconosciuta  che  agisce  in  qualita'   di
trasformatore  dall'altra.  Nel  caso  di contratto stipulato fra una
cooperativa   o   un   singolo   produttore   con  una  industria  di
trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della  capacita'
dell'altro   contraente   a   stipulare   contratto   al   di   fuori
dell'associazione  dei  produttori  o  della  cooperativa.  In   tale
eventualita'   la   cooperativa   od  il  singolo  contraente  devono
dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena  la  nullita'  del
contratto,   la   non   appartenenza   ad  alcuna  organizzazione  di
produttori. Copia della citata dichiarazione dovra'  essere  allegata
al contratto.
  In   assenza   di  accordo  interprofessionale,  ogni  anno,  prima
dell'inizio della campagna, questo Ministero, sentite le parti, fissa
un obiettivo di trasformazione, che potra'  essere  rivisto  in  base
all'andamento della campagna stessa.
  Qualora  risulti  una eccessiva dilatazione della contrattazione in
rapporto agli obiettivi di massima stabiliti nella campagna,  e  tale
da  determinare  squilibri  al  mercato, questo Ministero, sentite le
parti  interessate,  potra'  imporre  limitazioni   ad   entrambi   i
contraenti.
  Nel  contratto  di  trasformazione,  oltre  ai  dati indicati nella
regolamentazione comunitaria, dovranno figurare:
   l'ubicazione e le superfici investite  ad  agrumeti  distinte  per
specie  e  relativi  dati  catastali atti ad individuare le superfici
stesse, se trattasi di persona fisica;
   elenco dei soci con a fianco  le  specificazioni  delle  superfici
agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici
stesse, se trattasi di persona giuridica;
   l'associazione  di  produttori,  scelta  dalla  cooperativa  o dal
produttore agricolo, salvo il  caso  che  trattasi  di  contratto  di
trasformazione  stipulato  direttamente da associazioni di produttori
agricoli. I  contratti  dovranno  individuare  l'unione  tra  le  tre
attualmente esistenti.
  I  contratti  di  acquisto  della materia prima non potranno essere
oggetto di cessione pena la nullita' dei contratti medesimi.
  Al fine di consentire alle autorita' competenti adeguati  controlli
sull'ubicazione  della  produzione  agrumicola,  le  associazioni  di
produttori  e  le  cooperative  agricole   di   produzione   e/o   di
trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni
di  conferimento,  devono  far  pervenire,  prima dell'inizio di ogni
singola campagna di  trasformazione,  a  questo  Ministero  -  Tutela
economica  dei  prodotti  agricoli  -  Ufficio ortofrutticoli ed alla
regione competente per territorio, catastini  dei  soci  su  supporto
magnetico    sulla   base   delle   specifiche   tecniche   elaborate
dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci.
  Inoltre  le  stesse  associazioni  e  cooperative  devono  avere  a
disposizione,  per  ogni  eventuale  controllo  sull'ubicazione delle
produzioni da parte delle autorita' competenti,  le  mappe  catastali
relative al territorio di operativita'.
  Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le
associazioni  di  autotrasformazione dovranno far pervenire, a questo
Ministero  -  Tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -   Ufficio
ortofrutticoli,  all'AIMA,  alle  regioni  competenti per territorio,
alle unioni delle associazioni  di  produttori  ortofrutticoli,  alle
associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun
contratto  di  trasformazione,  ovvero  di  impegno di conferimento e
delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore
ed il produttore, singolo o associato.
             Modalita' di pagamento della materia prima
  Il pagamento della materia  prima  dovra'  essere  effettuato,  nel
rispetto  del  prezzo  minimo  e sulla base della bolletta di entrata
nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario:
   a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di
produttori le quali, a loro volta, pagheranno  direttamente,  con  la
stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima
associazione;
    b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di
produzione le quali, a loro volta, pagheranno con la stessa modalita'
i singoli produttori conferenti;
    c)   dalle   imprese  di  trasformazione  ai  singoli  produttori
conferenti, con la stessa modalita';
    d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori
conferenti, con la stessa modalita';
    e) dalle cooperative di produzione e  trasformazione  ai  singoli
produttori conferenti, con la stessa modalita'.
  Il trasformatore dovra' curare che, da parte dell'istituto bancario
presso   il   quale   intrattiene  o  intende  intrattenere  rapporti
finanziari, alle regioni ed  alle  "unioni"  l'elenco  dei  pagamenti
effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative
cureranno  che  l'istituto  bancario  presso il quale intrattengono o
intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni ed
alle "unioni" un elenco dei pagamenti effettuati ai soci.
  Le  associazioni  e   le   cooperative   di   produzione   e/o   di
trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo
con le modalita' stabilite, non potranno piu' accedere nelle campagne
successive  alla  contrattazione  e/o  alla trasformazione secondo le
modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.
  Gli importi che le industrie pagheranno ai produttori,  siano  essi
singoli  o  associati,  per  il  prodotto  conferito in esecuzione di
contratti, dovranno essere  rendicontati  dal  legale  rappresentante
della stessa industria all'AIMA.
  A  tal  fine  le  associazioni  di produttori conferenti la materia
prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente
agli associati le somme introitate dalle industrie di  trasformazione
sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo
a  fine  campagna.    Parimenti le cooperative di trasformazione e le
associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare
i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di
compensazione all'AIMA a mezzo bonifico bancario.  Eventuali  servizi
resi  dalle  associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri
soci non potranno essere regolati  nell'ambito  del  pagamento  della
materia prima conferita, ma da partite contabili separate.
                       Centri interassociativi
  Dovranno  essere  obbligatoriamente  istituiti dalle associazioni e
dalle cooperative di produzione e dalle associazioni e dalle  cooper-
ative  di autotrasformazione nonche' dai singoli produttori, appositi
centri interassociativi di transito dell'intero  prodotto  anche  dei
non soci.
  Detti  centri  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per le
operazioni di transito delle produzioni conferite  per  l'avvio  alla
trasformazione   industriale   e  costituire  complessi  autonomi  ed
indipendenti dalle attivita' inerenti gli interventi di mercato.  Gli
stessi  centri  non potranno essere situati al di fuori della zona di
produzione agrumicola delle singole associazioni  o  cooperative  dei
produttori o autotrasformatori e dei singoli produttori interessati.
  La   dislocazione   di  detti  centri  in  ambito  regionale  sara'
determinata dalle organizzazioni professionali agricole  a  vocazione
generale,  delle  unioni nazionali delle associazioni dei produttori,
delle  associazioni  di  categoria  industriale   e   del   movimento
cooperativo   e   dovranno  essere  preventivamente  omologati  dalle
commissioni di controllo istituiti dalle parti.
  Questo  Ministero,  sentito  il  parere  delle   parti   in   causa
autorizzera'  gli  organismi  di  cui sopra ad operare i sottoscritti
controlli.
  Presso ciascun centro di transito interassociativo  sara'  presente
un apposito gruppo di controllo cosi' costituito:
   un  funzionario  per  ciascuna Unione nazionale delle associazioni
dei produttori a seconda delle esigenze di rappresentanza;
   un funzionario dell'associazione industriale piu'  rappresentativa
nell'area ove e' ubicato il centro;
   un  funzionario  per una o piu' associazioni di rappresentanza del
movimento cooperativo a seconda delle esigenze di rappresentanza.
  I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere  comunicati  a
questo  Ministero  - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio
ortofrutticoli ed alle regioni competenti per  territorio;  i  gruppi
dovranno comunque essere composti da non meno tre membri.
  I  nuovi  soci,  sia delle associazioni e cooperative di produttori
che delle associazioni e cooperative di trasformazione,  che  abbiano
aderito  nel  corso  delle  campagne  di  commercializzazione agrumi,
potranno  accedere  alla  trasformazione   industriale   soggetta   a
compensazione  finanziaria  nella  campagna  successiva  a  quella di
adesione.
  Le associazioni dei produttori, le cooperative di  produzione  e  i
singoli  produttori dovranno comunicare, con cadenza mensile, ufficio
ortofrutticoli, ed alle regioni competenti  per  territorio,  i  dati
relativi al conferimento del prodotto per singola industria. Le coop-
erative  di  trasformazione  e  le associazioni di autotrasformazione
sono parimenti obbligate  alle  medesime  comunicazioni  con  cadenza
mensile.
  Il   gruppo   cosi'  composto  effettuera'  tutti  i  sottoindicati
controlli all'atto del transito  del  prodotto  nei  centri  medesimi
curando  altresi'  la rispondenza del prodotto alle norme di qualita'
previste dalla regolamentazione comunitaria.
  Per le operazioni relative all'attivita'  del  centro  di  transito
interassociativo  dovra'  essere  istituito un registro, uno per ogni
singola associazione  o  cooperativa  ivi  operante,  riportante,  in
entrata  le indicazioni relative alle generalita' del conferitore, al
mezzo di trasporto nonche'  alla  specie  ed  al  peso  del  prodotto
conferito;  in  uscita  una  distinta  riportante  i dati in entrata,
nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e il peso del
prodotto.
  Le  partite  di agrumi che sono avviate dai centri di transito alle
industrie di trasformazione acquirenti dovranno essere fornite  della
distinta  del  centro  interassociativo,  redatta  in quattro copie e
firmata da tutti i componenti del gruppo di controllo, riportante gli
estremi identificativi del centro nonche' gli estremi  identificativi
del  mezzo  di  trasporto,  e  attestante che la merce e' idonea alla
trasformazione.
  Due copie verranno trattenute dal centro interassociativo. Le altre
due  copie  verranno  consegnate  al  vettore   che   provvedera'   a
consegnarle  ai  funzionari preposti al controllo presso l'industria,
una rimarra' agli atti dell'impresa di trasformazione, l'altra  copia
debitamente  firmata  dal  destinatario sara' riconsegnata al vettore
per la restituzione al centro interassociativo.
  Le eventuali annotazioni, all'atto del  controllo  nell'impresa  di
trasformazione, saranno effettuate su fotocopie o su copie non valide
ai fini fiscali della bolla di accompagnamento.
  I  delegati  all'esercizio dei controlli assumeranno la funzione di
pubblico ufficiale ed estenderanno le  proprie  valutazioni  ad  ogni
fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.
                   Controlli della trasformazione
  E'   facolta'  di  questo  Ministero  e  delle  regioni  competenti
effettuare o promuovere in qualsiasi momento visite ispettive  presso
le  industrie  ed  i  centri  interassociativi,  nonche'  procedere a
controlli casuali nel corso dell'attivita' di  trasformazione,  senza
preavviso,  nei  modi e nei termini che riterranno piu' opportuni, al
fine di verificare l'esatto adempimento della normativa vigente.
  Le associazioni degli industriali, le Unioni delle associazioni dei
produttori e le associazioni  di  tutela  del  movimento  cooperativo
assicureranno  controlli  presso  l'industria  di  trasformazione, da
parte di almeno un funzionario tecnico, per ciascuna  organizzazione.
Al  fine  di  assicurare  comunque  la  continuita' del controllo, e'
comunque necessario prevedere la nomina di funzionari supplenti.
  I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere  comunicati  a
questo  Ministero  - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio
ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio; l'attivita'
di  controllo  dovra'  comunque  essere  assicurata  da   almeno   un
funzionario.
  Il  controllo, per ciascuna delle partite consegnate all'industria,
vertera' sulla determinazione del peso, della qualita' della  materia
prima, per le quali verranno rilasciate relative bollette di entrata,
e  sulla verifica dell'effettivo avvenuto scarico del prodotto presso
l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere vidimate  per  la
conformita'  dai controllori presenti. Un esemplare della bolletta di
entrata sara' trattenuta dal funzionario designato dalle Unioni delle
associazioni dei produttori.
  Al termine della lavorazione giornaliera  un  funzionario  delegato
dall'Associazione industriale constatera' l'avvenuta trasformazione e
comunichera',   a   mezzo  distinta,  i  quantitativi  effettivamente
trasformati al funzionario delle Unioni il quale, in  relazione  alle
verifiche  effettuate  per ciascuna partita ed alle relative bollette
di entrata, vidimera' congiuntamente al  delegato  dell'industria  la
distinta. I controlli non dovranno limitare in alcun modo l'attivita'
di  trasformazione  delle imprese. Per motivi di opportunita', dovra'
essere stabilita una necessaria rotazione dei funzionari  addetti  ai
controlli.
  Al  termine della campagna di trasformazione i controllori delegati
compileranno, per ciascuna specie di agrume  lavorato,  un  documento
riassuntivo   riportante   le   quantita'   conferite,  le  quantita'
trasformate ed i prodotti derivati ottenuti.
  I delegati all'esercizio dei controlli assumeranno le  funzioni  di
pubblico  ufficiale  ed  estenderanno  le proprie valutazioni ad ogni
fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.
  Le eventuali  irregolarita'  rilevate  nel  corso  delle  verifiche
dovranno essere comunicate con i mezzi piu' rapidi possibili a questo
Ministero   -  Tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -  Ufficio
ortofrutticoli ed all'AIMA che procederanno per la  promozione  delle
dovute azioni sanzionatorie.
  In sede di controllo ove venisse accertata difformita' del prodotto
ottenuto   in   sede   di   trasformazione  rispetto  alla  scala  di
concordanza, di cui all'allegato al regolamento  CEE  n.  3338/93,  i
controllori  dovranno  accertare la causa di tale difformita' al fine
di giustificare la differenza di resa.
                      Programmi di lavorazione
  Per  una  efficace  articolazione  dei  controlli   prescritti   le
industrie  di  trasformazione interessate, sia singole che associate,
sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialita'  giornaliere
di  trasformazione, dovranno redigere programmi di massima del lavoro
stagionale,  trasmettendoli  alle  associazioni  industriali  e   del
movimento  cooperativo  ed  alle  Unioni  nei  tempi  utili  appresso
indicati:
   per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31
ottobre;
   per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10  settembre  per  le
quantita'  che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei
periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio.
  Successivamente alle predette date gli enti delegati  provvederanno
alla  designazione  di  funzionari,  che  opereranno, presso i centri
interassociativi e le industrie aventi causa, i prescritti controlli.
  Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione,  dovranno
comunicare  a  questo  Ministero  -  Tutela  economica  dei  prodotti
agricoli - Ufficio ortofrutticoli  ed  alle  regioni  competenti  per
territorio, la settimana in cui inizia la trasformazione.
  La  comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu'
tardi   cinque   giorni   lavorativi    prima    dell'inizio    della
trasformazione.
  Gli   eventuali   ritardi   verranno   esaminati  alla  luce  delle
disposizioni poste al punto 2 dell'art.  4  del  regolamento  CEE  n.
3338/93.
                Gestione delle attivita' industriali
  Al  fine  di  garantire una trasparente gestione delle attivita' di
trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le  riprese
dell'attivita' di aziende, dovranno essere comunicati almeno quaranta
giorni  prima  dell'inizio  della  campagna  del  prodotto oggetto di
trasformazione,  a  questo  Ministero  -  Tutela  economica,  ufficio
ortofrutticolo  il  quale, provvedera', ove lo ritenga opportuno alle
verifiche ed ai controlli previsti per i nuovi trasformatori.
  Le anzidette comunicazioni dovranno essere corredate di copia degli
atti   relativi  al  trasferimento  o  al  subentro  o  alla  ripresa
dell'attivita' dell'azienda.
               DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO
                        Compiti delle regioni
  Alle regioni e' demandato il compito di effettuare controlli, senza
preavviso, presso le industrie ed i centri interassociativi nel corso
della campagna  di  trasformazione,  estendendo  le  verifiche  anche
presso  i  singoli  produttori,  al  fine  di  verificare il corretto
andamento dell'attivita'  di  trasformazione  e  di  quella  ad  essa
connessa.
  Inoltre  per  ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti
derivati, le medesime regioni, effettueranno presso le  industrie  di
trasformazione,  controlli  ai  registri, alle fatture emesse ed alle
scorte di prodotto finito  giacenti  secondo  le  modalita'  espresse
dall'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93.
                     Compiti degli enti delegati
  Gli  enti delegati, espletati i controlli e le verifiche sopradette
sulla base anche delle risultanze  degli  stessi,  trasmetteranno  al
trasformatore,  nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un
attestato dal quale risulti:
   la regolarita' della contrattazione ed il  relativo  rispetto  dei
tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto
dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CEE n. 3338/93;
   le   quantita'   globali   di   agrumi   freschi   acquistati  dal
trasformatore ed entrate nella sua impresa,  tenuto  conto  dei  vari
periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CEE;
   la  verifica  dell'effettiva trasformazione di tutte le quantita',
se del caso suddivisa per singolo periodo;
   il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi
indicati precedentemente.
                        Compiti delle unioni
  E' demandato alle "unioni" legalmente costituite e riconosciute, il
coordinamento  per  un  regolare  sviluppo  di  tutte  le   attivita'
assegnate  con  la presente circolare alle associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.
  Le  istruzioni  che  le  "unioni",  nell'ambito  delle   incombenze
ricevute,  dovessero  dare  alle  associazioni di produttori, avranno
carattere vincolante.
  E' fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.
  Le "unioni", accertato l'avvenuto pagamento del  prodotto,  oggetto
di  contratti  di  trasformazione  o  di  impegni di conferimento nel
rispetto dei prezzi  trattati  e  dei  prezzi  minimi  stabiliti  dai
regolamenti CEE, trasmetteranno al trasformatore, entro trenta giorni
dalla  documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione
in tal senso.
  Le "unioni" chiamate all'esercizio dei controlli,  estenderanno  le
proprie  valutazioni  ad  ogni  fatto  ed accadimento negativo di cui
dovessero venire a conoscenza. Nei loro confronti operera', ferma  la
responsabilita'  del  presidente  e  dei funzionari da esso delegati,
l'ultimo comma dell'art. 6 della  legge  20  ottobre  1978,  n.  674,
quando queste abbiano compiuto infrazioni.
        Compiti delle associazioni nazionali delle industrie
            di trasformazione e del movimento cooperativo
  Le   associazioni   nazionali   di  categoria  delle  industrie  di
trasformazione, nonche' le associazioni di tutela, di  rappresentanza
ed  assistenza  del  movimento  cooperativo,  accertato  per ciascuna
azienda   ovvero   per   ciascuna   cooperativa   di   produzione   e
trasformazione,  la  rispondenza  tra prodotto trasformato e prodotto
fresco, in rapporto alle caratteristiche tecnologiche degli impianti,
ai consumi di energia elettrica, olio  combustibile,  metano  e  mano
d'opera   impiegata,   rilasceranno   certificato  di  congruita'  al
trasformatore interessato. Copia di  ogni  certificazione  rilasciata
dovra'  essere conservata presso gli archivi dei propri uffici per un
periodo minimo di cinque anni.
  Le  associazioni  nazionali  di  categoria   delle   industrie   di
trasformazione  nonche' le associazioni di tutela e di rappresentanza
e di assistenza del movimento cooperativo dovranno provvedere,  entro
il  piu'  breve  tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alle dichiarazioni di trasformazione inviate  mensilmente,
ad  inoltrare  a  questo  Ministero  -  Tutela economica dei prodotti
agricoli - Ufficio ortofrutticoli, una  esauriente  elaborazione  dei
dati  trasmessi,  ponendoli  in  relazione  agli andamenti di mercato
della materia prima e del prodotto finito.
           ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE
                    Registro di carico e scarico
  I  trasformatori  sia  singoli  che  associati  nell'indicare   sul
registro  di  carico  e  scarico  i quantitativi di succo ottenuti da
ciascun prodotto, con il grado di concentrazione  espresso  in  gradi
Brix,  ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 3338/93, dovranno
distinguere il prodotto ottenuto dalla  prima  spremitura  da  quello
ottenuto  da  eventuali  successive  lavorazioni. Le rese ottenute da
queste ultime lavorazioni non dovranno  essere  considerate  ai  fini
della  rispondenza  alla scala di concordanza di cui all'allegato del
gia'  citato  regolamento.  Inoltre,  i  trasformatori  nel  medesimo
registro  dovranno  riportare  gli  acquisti  e  le vendite di succo,
anche, per quelle operazioni che  saranno  effettuate  dopo  la  fine
dell'attivita' di trasformazione.
                         Bollette di entrata
  Le  bollette  di  entrata  di  cui  al primo comma dell'art. 10 del
regolamento CEE n. 3338/93 dovranno contenere le indicazioni del peso
netto e del peso lordo, distinti per specie e qualita'  di  prodotto,
del  rispettivo  prezzo  unitario  realizzato  -  che non deve essere
inferiore al prezzo minimo ne' difforme al prezzo fatturato  -  e  di
quello  totale,  nonche'  gli  estremi della bolla di accompagnamento
della materia prima e del numero del contratto.
  E' fatto obbligo:
   al titolare dell'industria, o persona dallo  stesso  delegata,  di
accertare  che  il  peso  sia stato controllato dalla controparte. La
stessa   dovra'   essere   altresi'   avvertita   verbalmente   delle
responsabilita',  anche  penali,  che gliene deriverebbero in caso di
sussistenza di difformita' tra il peso effettivo  e  quello  indicato
nella bolletta;
    al  produttore  di conservare copia della bolletta per un periodo
non inferiore a cinque anni.
  Copia  della  bolletta  dovra'  essere  trasmessa,   a   cura   del
trasformatore,  alle  "unioni"  e,  se  del caso, alle cooperative di
produttori nonche' agli organismi nazionali di rappresentanza.
                              Parametri
  Le  seguenti  tabelle  indicano  i  parametri sulla rispondenza tra
materia prima impiegata e prodotto  trasformato  ottenuto  nonche'  i
parametri  sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita,
in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita'  degli  impianti,  ai
consumi  di  energia  elettrica,  olio  combustibile,  metano  e mano
d'opera impiegata:
1. Resa materia prima:
                           Succo naturale
                          prima spremitura            Essenza
                                  %                   gr/q.le
                                  -                      -
Arance  . . . . . . . .        30 - 40                fino 250
Limoni  . . . . . . . .        20 - 30               200 - 530
Mandarini . . . . . . .      22,5 - 30               150 - 400
Clementine  . . . . . .      22,5 - 30                50 - 150
Satsumas  . . . . . . .      22,5 - 30                50 - 150
2. Estrattori di succo:
  Portata massima unita', espressa in tonn. di frutta:
Taglia - birillatrice (media)  . . . . .     fino a    1,2  tonn/h
Taglia - birillatrice (grande) . . . . .        "      2      "
Estrattore continuo (piccolo)  . . . . .        "     12      "
Estrattore continuo (medio)  . . . . . .        "     18      "
Estrattore continuo (grande) . . . . . .        "     25      "
Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . .        "      3      "
Torchi per mandarini . . . . . . . . . .        "      8      "
3. Energia elettrica (consumi):
    a) per una linea idonea a  trasformare  10  tonn.  di  agrumi/ora
(circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh
senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza
estrazione di essenza);
    b)  per  una  linea  idonea  a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora
(circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh.
4. Gasolio (consumi):
  Per tonn. di succo concentrato:
                                            Succo arancia, mandarino,
                             Succo limone      clementina, satsuma
     Apparecchiatura           40 Brix               60 Brix
            -                     -                     -
Semplice effetto . . . . . .   kg  360               kg  435
Semplice (con termocompres-     "  220                "  285
   sione)
Doppio effetto . . . . . . .    "  165                "  210
Triplo effetto . . . . . . .    "  120                "  150
Piu' effetti . . . . . . . .    "  102                "  127
5. Numero addetti:
    a) valutabile da un minimo di tre unita' per turno di lavorazione
(otto ore) e per linea di trasformazione prima  estrazione  succo  ed
essenze;
    b)  valutabile  da  un  minimo di cinque unita', sempre per turno
lavorativo,  quando  la  lavorazione  comprende  anche  la  linea  di
trattamento del succo, fino alla concentrazione.
                              PROCEDURE
      Presentazione della domanda di compensazione finanziaria
  La   domanda   relativa   alla   concessione   della  compensazione
finanziaria dovra' essere presentata dal  trasformatore  sia  singolo
che  associato  all'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - AIMA, nei modi e nei termini previsti dagli  articoli  11,
12  e  13  del  regolamento  CEE n. 3338/93. Il trasformatore dovra',
inoltre,  inviare   per   conoscenza   alla   regione   comunicazione
dell'avvenuta presentazione della domanda di compensazione.
  Tale  domanda di compensazione finanziaria dovra', altresi', essere
corredata:
    a) della  certificazione  degli  enti  delegati  in  ordine  alle
risultanze  delle  verifiche  e dei controlli previsti nella presente
circolare;
    b) della dichiarazione dell'associazione di produttori agricoli a
garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte  dell'industria.
Tale attestato sara' rilasciato dalla
Unione nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente
dalle  associazioni di produttori. Nel caso di contratti stipulati da
cooperative di  produzione  e  da  singoli  produttori,  il  suddetto
attestato  verra'  rilasciato  da  una  delle  unioni  a  cui  questi
intendono appoggiarsi;
    c) dell'attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle
congruita' previste dalla presente circolare;
    d)  della   documentazione   relativa   ad   eventuali   clausole
fideiussorie.
  Se trattasi di trasformatore associato la domanda dovra':
    a) contenere i seguenti dati:
    le indicazioni innanzi specificate (esclusi i punti
 b) e c);
    la denominazione e sede sociale:
    b) essere corredata di:
    atto  costitutivo,  statuto  ed  eventuali  atti di proroga della
cooperativa;
    certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle  cooper-
ative;
    certificato  del  tribunale  di data non anteriore a tre mesi, in
ordine al possesso dei diritti civili;
    elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;
    copia notarile del bilancio consuntivo  di  previsione  approvato
dall'assemblea,   nel  quale  sono  state  rigorosamente  esposte  le
quantita' globali distinte per prodotto ed  il  prezzo  attribuito  e
gia' corrisposto per le stesse;
    attestato  delle  associazioni  di  tutela  e  rappresentanza del
movimento  cooperativo  sulle  congruita'  previste  ai  sensi  della
presente circolare.
  Qualora   le  cooperative  siano  impossibilitate  a  corredare  la
domanda, entro i  termini  voluti  dalla  specifica  regolamentazione
comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione,
la  presentazione  di  una  copia  notarile  di  bilancio provvisorio
approvato dall'assemblea generale  dei  soci  che,  all'uopo,  dovra'
contenere,  alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni
prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali  peculiari
dei bilanci consuntivi.
  Alla  domanda  di concessione della compensazione finanziaria cosi'
disciplinata, dovra' essere apposta  una  certificazione  degli  enti
delegati che attesti:
   che  i  quantitativi  di  agrumi  freschi acquistati in virtu' dei
contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli  indicati
nella domanda di compensazione finanziaria;
   che   i  quantitativi  indicati  nella  domanda  di  compensazione
finanziaria corrispondano a quelli per i quali  e'  stato  rilasciato
l'attestato;
   che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati.
  Salvo  che  nell'ipotesi prevista per le cooperative, il difetto di
una  delle  indicazioni  e  della   documentazione,   nonche'   della
certificazione  comportera' il rigetto della domanda di compensazione
finanziaria.
               Riduzione eventuale della compensazione
  Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi  la  compensazione
finanziaria   sara'   concessa  per  la  totalita'  dei  quantitativi
acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione,  fatto  salvo
il disposto del par. 7 dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93, a
condizione   che   l'impresa   abbia  effettivamente  trasformato  la
totalita' dei quantitativi acquistati.
  Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione sara'
ridotta,  salvo  caso  di  forza   maggiore,   proporzionalmente   ai
quantitativi  effettivamente  trasformati  rispetto  ai  quantitativi
totali acquistati.
                         Nuovi trasformatori
  I nuovi trasformatori  che  intendono  beneficiare  del  regime  di
compensazione finanziaria dovranno produrre apposita domanda a questo
Ministero   -  Tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -  Ufficio
ortofrutticoli   e   per   conoscenza   alle    regioni    competenti
territorialmente, entro il:
   16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas;
   16 ottobre per i limoni invernali;
   16 aprile per i limoni estivi,
di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.
  La domanda dovra' essere corredata da:
   planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto;
   relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa;
   documenti   giustificativi   del   titolo   di  provenienza  dello
stabilimento e degli impianti;
   garanzie finanziarie;
   atto costitutivo e statuto della societa';
   certificato di iscrizione alla Camera di  commercio  industria  ed
artigianato;
   certificato di vigenza;
   certificato sanitario.
  Tutta la predetta documentazione dovra' essere inviata in originale
o in copia conforme. Non verranno prese in considerazione domande in-
complete della predetta documentazione.
  Le  nuove  aziende  dovranno  presentare  le caratteristiche minime
indispensabili  previste  dalla  presente  circolare  e  disporre  di
macchinari   e  strutture  efficienti,  funzionanti  al  momento  del
sopralluogo, con  capacita'  di  trasformazione  tale  da  consentire
all'impresa l'inserimento nel mercato.
  Le  imprese  dovranno altresi' offrire e dimostrare idonee garanzie
di solidita' finanziaria e di continuita' nel tempo dell'attivita' di
trasformazione.
                   Dichiarazione di trasformazione
  Le industrie nel corso della campagna  di  trasformazione  dovranno
comunicare  con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni
mese), le quantita' di agrumi  lavorate  nonche'  i  quantitativi  di
succo  ottenuti,  i  quantitativi  di  succo acquistati o venduti con
l'indicazione  dei  fornitori  o  degli  acquirenti  e  le   relative
giacenze. Dovranno, inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di
trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna.
  Tali  comunicazioni  dovranno  essere  inviate a questo Ministero -
Gestione   tutela   economica   dei   prodotti   agricoli,    ufficio
ortofrutticoli   alle   regioni   competenti   per  territorio,  alle
associazioni nazionali di categoria e alle  associazioni  di  tutela,
rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.
  Le  suddette  comunicazioni  dovranno  essere  riferite al prodotto
fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata.
  La   mancata   comunicazione   delle   informazioni    determinera'
l'intensificazione  dei  controlli  previsti dalla presente circolare
nei confronti delle industrie inadempienti.
                     DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
         Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari
  Alla  corresponsione  delle  compensazioni   finanziarie   previste
rispettivamente  dall'art.  3  del  regolamento  CEE  n.  3119/93 del
Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del  Consiglio
ed  imputabili  al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia, provvedera' l'AIMA.
                       Sospensione cautelativa
  In quanto compatibili con i regolamenti CEE n. 3119/93 e n. 1035/77
del Consiglio e successive modificazioni con le norme di cui al regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   e   successive   modifiche,
disciplinanti  l'amministrazione  del  patrimonio  e  la contabilita'
dello Stato, la sospensione  cautelativa  dell'aiuto  comunitario  da
parte  dell'AIMA,  operera'  per  tutti i contratti ed i conferimenti
facenti capo ad una stessa industria, sia  singola  che  cooperativa,
che  abbia  dato  anche un semplice avvio alla trasformazione senza i
propedeutici controlli di inizio attivita' da parte del  Ministero  e
senza  la  presenza nell'industria del funzionario regionale preposto
ai controlli, nei  confronti  della  quale  dovessero  insorgere  dei
sospetti,  comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai
controlli, di eventuali irregolarita' rispetto alla normativa di spe-
cie, ivi compreso la presente circolare.
  La sospensione, operera'  altresi',  in  ogni  caso,  per  tutti  i
contratti  ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria sia
singola  che  cooperativa,  nei  confronti  della   quale   dovessero
insorgere estremi di reato.
  La  presente  circolare  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA