Agli assessorati regionali agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.) Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici. SETTORE BOVINO Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante, tra l'altro, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 468/87 che stabiliva le norme del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 1357/80 che il regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici. I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e alla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5. Appare quindi opportuno che, per una migliore comprensione ed applicazione del menzionato regolamento CEE n. 805/68, e successive modifiche, venga emanata una circolare esplicativa della normativa in argomento al fine di illustrare i regimi di premio del settore bovino, che vengono ordinati in due sezioni distinte del presente atto. Occorre inoltre disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92. Pertanto per assicurare la prosecuzione la gestione dei regimi dei premi indicati in oggetto, nelle more di emanazione del decreto ministeriale che recepisca le modifiche della normativa comunitaria, si forniscono talune indicazioni e chiarimenti che devono essere seguiti dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo relativamente alle domande di premio speciale per bovini maschi e premio per vacche nutrici, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria. 1. Sezione prima - REGIME PREMIO SPECIALE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI CARNE BOVINA. 1.1. Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui agli allegati 1 e 2 da indirizzare, rispettivamente, in originale all'AIMA - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Le domande devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e la domanda di premio speciale deve essere corredata dalla certificazione antimafia, a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, che deve essere stata rilasciata al produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della domanda stessa. Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione delle domande dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identita' del produttore e della sottoscrizione del medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonche' il timbro dell'organizzazione di appartenenza. L'A.I.M.A. provvede non oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di premio a trasmettere i documenti amministrativi, prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori, agli assessorati regionali competenti, i quali avranno cura di espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le verifiche amministrative ed aziendali. I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli organismi regionali di controllo ai produttori cosi' come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la emananda circolare ministeriale del competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo. Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori che dispongono di un numero di capi, da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita', non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio puo' essere presentata nei seguenti periodi: dal 15 febbraio al 31 marzo; dal 15 maggio al 30 giugno; dal 1 settembre al 30 ottobre. L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale: a) al raggiungimento del decimo mese di eta'; b) al raggiungimento del ventiduesimo mese di eta'. Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'eta' del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali. Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non oltre i venti mesi per la prima fascia d'eta' e ventuno mesi per la seconda fascia d'eta' e siano detenuti in azienda per almeno due mesi. 1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi. L'A.I.M.A. provvede a prestampare i documenti amministrativi nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio, sulla base del fac-simile allegato 3, da inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura, al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'eta'. Gli organismi regionali di controllo qualora rilevino delle inesattezze sui dati relativi ai produttori, prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'AIMA, entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate. Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri, devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92, da richiedere preventivamente da parte di coloro che intendono avvalersi dell'aiuto comunitario. Questi bovini, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere tale documento e' necessario allegare alla domanda di premio il D.A.S., per consentire all'A.I.M.A. il rilascio del D.A. nazionale. Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno premunirsi del documento amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascera' previa specifica richiesta. 1.3. Importi del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a: 75 ECU per l'anno civile 1994; 90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995. Esso puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4,- b, par. 3, lettera b), del regolamento CEE 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica, e' il 1991. Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione. L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densita' accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale puo' essere concesso il premio. 2. Sezione seconda - REGIME DI PREMIO E DI PREMIO COMPLEMENTARE PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI. 2.1. Presentazione domande. Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. di cui agli allegati 1 e 2, secondo le modalita' e i termini indicati nella sezione I della presente circolare, da indirizzare rispettivamente, in originale all'AIMA, casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale competente. La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la emananda circolare ministeriale del competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo. Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori che dispongono di un numero di capi, da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita', non superiore alle 15 UBA. La domanda di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata tra il 15 febbraio e il 14 agosto. Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 6, ed in particolare: a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne; b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni che sostituisca una vacca nutrice. 2.2. Importo del premio. L'importo del premio per singolo capo e' fissato a: 95 ECU nell'anno civile 1994; 120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995. Agli importi indicati si aggiunge un premio nazionale complementare di 25 ECU per vacca. Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 20 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, Sezione garanzia. 2.3. Aziende beneficiarie. Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare: A) Per le aziende in cui siano allevate razze orientate alla produzione di carne, diverse da quelle dell'allegato 6, 1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4- d, par. 5, del regolamento CEE n. 805/68 che impone l'obbligo di non consegnare ne' latte ne' prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e di detenere durante un periodo di almeno sei mesi consecutivi, un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale e' richiesto il premio". Per contro la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dalla azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio; 2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali e' stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di seguito riportate; 3) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali, cosi' come prescritto dalla normativa comunitaria. B) Per le aziende che effettuano anche consegne di latte, 1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art 4- d, par. 6, del regolamento CEE n. 805/68, che concede al produttore la facolta' di consegnare latte o prodotti lattiero-caseari, a condizione che la quantita' di riferimento individuale di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 sia inferiore o uguale a 120.000 kg, e che le vacche nutrici vengano detenute nell'azienda per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il quantitativo di riferimento individuale di 120.000 kg, comprende tutto il latte commercializzato: consegne piu' vendite dirette; 2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali sia stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione della domanda secondo le disposizioni di seguito riportate; 3) indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; 4) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali stabilite. 2.4. Limite individuale di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4- d, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia e' il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore il coefficiente di densita' accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale puo' essere concesso il premio. L'A.I.M.A. provvede inoltre, se del caso, a comunicare ai produttori l'entita' dei limiti individuali di premio. Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialita' aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale e' quello relativo ai premi corrisposti nel 1991. 2.5. Riserva nazionale. La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale" di cui all'art. 4- f, par. 1 e 3, del regolamento n. 805/68 e' affidata all'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4- f, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero. I produttori che intendono avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritto al premio entro e non oltre il 15 gennaio giustificando le motivazioni che hanno indotto ad avanzare tale richiesta. Le domande di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac- simile allegato 4. 2.6. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite: a) rapporto diretto tra produttori; b) rapporto diretto tra cedente e "pubblica amministrazione". I diritti cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale. La pubblica amministrazione che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4- f del regolamento CEE n. 805/68. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso dei tre anni successivi. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre annualita' successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti per due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamene in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'Azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopradescritto. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio; b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 24 diritti al premio; c) 1 per i produttori che detengano da 5 a 9 diritti al premio. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro e non oltre i due mesi che precedono il primo giorno di presentazione delle domande di premio per consentire all'amministrazione di comunicare agli interessati i nuovi limiti individuali. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari cosi' come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE n. 3886/92. 3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI. 3.1. Coefficiente di densita' aziendale. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio. Il coefficiente di densita' e fissato a: a) 3 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1994; b) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995; c) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996. La densita' aziendale dei bovini per i quali richedere i premi viene determinata tenuto conto: a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonche' delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolameno CEE n. 2328/91; b) della superficie foraggera cioe' della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4- g, par. 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68. I produttori che intendano beneficiare di uno o di entrambi gli aiuti comunitari devono procedere ad un preventivo conteggio dei capi per i quali possono richedere il premio sulla base delle indicazioni di cui alle lettere a) e b). Il limite della densita' viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera di poter aggiungere anche a questi, un importo complementare di 30 ECU/capo qualora la densita' di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero. 3.2. Identificazione del bestiame. Il bestiame per il quale vengono richesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992. L'identificazione, da realizzarsi mediante sistema alfa numerico, deve consentire agli organismi di controllo, centrali e periferici, di avere una esatta indicazione del bestiame oggetto dell'aiuto e dell'azienda in cui e' nato e/o detenuto. L'A.I.M.A. emanera' specifiche norme che consentino di identificare il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide sino al recepimento della normativa italiana della direttiva n. 92/102/CEE. 3.3. Registro di stalla. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, e' tenuto a detenere un registro di stalla, vistato dall'assessorato regionale di controllo, e ripartito in una o due sezioni a seconda che intenda richiedere soltanto uno o entrambi i premi. In quest'ultimo caso il registro di stalla deve essere costituito: a) dalla sezione I, relativa al premio per i bovini maschi; b) dalla sezione II, relativa al premio per le vacche nutrici. In entrambe le sezioni devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda ed in particolare: data di nascita (il giorno e' facoltativo); razza di appartenenza; marca di identificazione, tipo e numero; eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso; numero dei capi per il quale e' stato richiesto il premio per l'anno di riferimento. Oltre alle informazioni di cui al precedente comma la sezione I deve riportare: estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento del bestiame; ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore. La sezione II deve riportare: eventuali cessioni di diritti al premio, specificando quelli venduti alla riserva nazionale da quelli venduti ad altri produttori; eventuali acquisizioni di diritti al premio, specificando quelle ottenute dalla riserva nazionale da quelle acquisite da altri produttori; estremi della dichiarazione congiunta trasmessa all'amministrazione in caso di vendita e/o acquisto di diritti al premio tra produttori; ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore. 3.4. Controlli in azienda. Nel corso di sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dicharazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento. L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo. Dopo l'espletamento di tutti i controlli prscritti, l'A.I.M.A. provvede ad effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile. Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4- b, par. 5, ultimo comma, e 4- d, par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti. I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto: a) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi; b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare; c) dei numeri di identificazione del bestiame; d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare una doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di eta'; e) per il premio indicato alla sezione II, per le aziende di cui al punto 2.3, lettera B), della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonche' la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 5 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio; f) dell'acquisizione agli atti della prescritta certificazione antimafia. I controlli di cui alla lettera e), devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992. Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare. Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto: a) dell'ammontare dei premi; b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti; c) delle dimensioni delle aziende; d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti; e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda. Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di dentenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame dei registri di stalla. La percentuale dei controlli da svolgere oltre il periodo di detenzione del bestiame non puo' superare il 50% di quella prescritta. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonche' il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla. Il verbale deve essere redatto in triplice copia e deve essere motivato in ordine al rigetto totale o parziale o all'accoglimento delle domande di premio. Il verbale deve essere trattenuto in copia dall'azienda visitata, e dall'organismo di controllo, mentre l'originale va inviato all'A.I.M.A. Le eventuali inadempienze vanno comunicate all'A.I.M.A. nel piu' breve tempo possibile. 3.5. Diminuzione del numero di animali. Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo. Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per il quale e' stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione. Il produttore puo' tuttavia sostituire una vacca nutrice dichiarata in domanda con un'altra purche' la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente. 3.6. Provvedimenti sanzionatori. L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92. Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorita' competenti, si provvede di ufficio: A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a due animali; della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali. Se l'eccedenza e' superiore a quattro animali non e' concesso alcun aiuto. B) Negli altri casi: della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' inferiore o uguale al 5%; del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%; del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun aiuto. Tuttavia in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formu- late per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio non possono essere accolte. 3.7. Altre vacche ammesse al premio. Per le domande di premio presentate nell'anno 1994, sono consider- ate vacche nutrici anche le vacche da latte ottenute da incroci tra tali razze purche': a) siano state incrociate con toro ad orientamento da carne; b) il richiedente il premio abbia beneficiato dell'aiuto comunitario nel 1990 o 1991. Il numero delle vacche per le quali puo' essere richiesto il premio definite alla precedente lettera a), non puo' superare il numero dei capi ai quali e' stato accordato l'aiuto nel 1990 o nel 1991. Tale disposizione rimane valida soltanto per le domande relative all'anno 1994. 3.8. Comunicazioni. Entro il 30 novembre l'A.I.M.A. comunica a questo Ministero: a) il numero dei bovini maschi distini per fascia di eta', per i quali le domande di premio hanno avuto esito favorevole; b) il numero delle vacche nutrici, ammesse a beneficiare del premio, distinte in relazione al tipo di azienda, e alle zone di allevamento (regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88 o non); c) numero dei capi che beneficiano dell'importo complementare del premio previsto per le aziende con fattore di densita' inferiore a 1,4 UBA/ha. SETTORE OVINO E CAPRINO Con l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il regolamento CEE n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine. In attesa dell'adozione di un regolamento ministeriale che recepisca la nuova normativa si forniscono, con la presente circolare, talune indicazioni in ordine alle modalita' che devono essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo, relativamente alle domande di premio presentate all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. 1.1. Presentazione delle domande. Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, che abbiano ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 ed abbiano presentato domanda per la campagna 1992. Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., sulla base del fac-simile allegato 2, specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo il fac-simile allegato 2 completate con i modelli 2 A e 2 B allegati, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore. Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione della domanda dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identita' del produttore e della sottoscrizione del medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonche' il timbro dell'organizzazione di appartenenza. Le domande devono essere corredate dalle certificazioni antimafia a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, che deve essere rilasciata al produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della domanda stessa. Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 10 aprile di ogni anno da indirizzare in originale, all'AIMA - Casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio. Per essere ricevibili, le domande di premio debbono riguardare almento 10 pecore e/o capre. 1.2. Animali ammissibili al premio. Il premio puo' essere erogato, per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di eta'". Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dal 10 aprile). 1.3. Calcolo del premio. L'importo del premio da erogare viene calcolato: 1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; 2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%. 1.4. Transumanza. Qualora il produttore, la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge, per tradizione, effettua la transumanza in zone svantaggiate, intende avvalersi del disposto dell'art. 2 par. 3, del regolamento CEE n. 3493/90, e' tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle autorita' locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione. 1.5. Avvio all'ingrasso. Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre, redatte secondo il fac-simile allegato 2. In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte sulla base del fac-simile allegato 7 e 7 A, possono essere trasmesse sino al 14 novembre di ogni anno. Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg. Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli avviate all'ingrasso non possono essere spostate in altra azienda. Gli organismi regionali di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto idoneo dagli organismi di controllo stessi. I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario. 1.6. Limiti individuali di premio. Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 5- bis, par. 1, del regolamento CEE n. 3013/89, che per l'Italia e' il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati. Nella notifica viene precisato il numero di capi per i quali il produttore detiene diritti a tasso intero ed il numero di capi per i quali al produttore vengono riconosciuti diritti a tasso ridotto del 50%, come stabilito per i casi di superamento dei limiti di cui all'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89. Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta per effetto di intervenute circostanze naturali di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3567/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione del limite individuale e' quello riferito ai premi richiesti nel 1992. 1.7. Riserva nazionale e addizionale. La gestione della riserva nazionale e addizionale e' curata dall'A.I.M.A. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-ter, par. 2, del regolamento CEE n. 30313/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero. I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio sulla base del fac-simile allegato 4, entro e non oltre il 1 febbraio, motivandone la richiesta. 1.8. Trasferimenti dei diritti al premio. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite: a) rapporto diretto tra produttori; b) rapporto diretto tra cedente e "pubblica amministrazione". I diritti cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale. La pubblica amministrazione, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato. L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE n. 3013/89. I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso di tre campagne successive. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre campagne successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non utilizzi almeno il 50% dei propri diritti per due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento dell'azienda o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalita' sopra descritte. Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e' fissato a: a) 10% del numero che rappresenta l'entita' del gregge di animali ammissibili, con un massimo di cinquanta per i produttori che abbiano almeno cinquanta diritti; b) cinque diritti per i produttori che detengano da venti a quarantanove diritti al premio. Per i produttori che detengano meno di venti diritti non e' previsto alcun numero minimo. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio. La notifica deve pervenire entro e non oltre un mese che precede il primo giorno utile per la presentazione della domanda. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. L'A.I.M.A, nella fattispecie e nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati anteriormente al 15 marzo, il numero dei loro diritti al premio. Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92. 1.9. Controlli. L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: 1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori, e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci; 2) la corrispondenza del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente; 3) l'avvenuta trasmissione della certificazione antimafia unitamente alla domanda. Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonche' la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A. I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio. Il campione oggetto del sopralluogo e' deteminato dall'A.I.M.A. e comunicato agli organismi regionali di controllo. Per ogni ispezione aziendale deve essere redatto dettagliato verbale su modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. riportante l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'A.I.M.A. per gli adempimenti di competenza. 1.10. Diminuzione numero animali. Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A. ed all'organismo regionale di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione cosi' come prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92, e cioe': A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali, l'importo unitario dei premi e' diminuito: 1) della percentuale corrispondente alla riduzione accertata qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali; 2) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa e' compresa tra tre e quattro animali; 3) se la diminuzione e' superiore a quattro animali non e' concesso alcun aiuto. B) Negli altri casi: 1) a ridurre l'importo unitario dei premi della percentuale corrispondente alla diminuzione constatata qualora la stessa sia inferiore o uguale al 5%; 2) a ridurre del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda; 3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda; 4) a rigettare le domande di premio qualora la riduzione accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda. Tuttavia in caso di dicharazioni non aderenti alla realta' formu- late per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo. Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore. In caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio non possono essere accolte. Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio. 1.11. Liquidazione dei premi. L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli "organismi regionali di controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre. Il Ministro: DIANA