Agli     assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi   sul  mercato  agricolo
                                  (A.I.M.A.)
  Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa
comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi  di  premio
nel  settore  bovino  e  ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai
soggetti interessati, con la presente circolare, i chiarimenti  e  le
indicazioni  idonee  a  proseguire  la  gestione dei regimi dei premi
zootecnici.
                           SETTORE BOVINO
  Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno  1992
recante, tra l'altro, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 468/87
che stabiliva le norme del premio speciale a favore dei produttori di
carni bovine, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 1357/80 che il
regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, sono state
apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento
CEE  n.  805/68  relativo  all'organizzazione  comune dei mercati nel
settore della carne bovina, fissando nuove discipline  e  limitazioni
ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici.
  I  regimi  di  premio  in  oggetto  sono  inoltre assoggettati alle
disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92  del  Consiglio,  del  27
novembre  1992,  con il quale e' stato istituito un sistema integrato
di gestione e di controllo di taluni regimi di  aiuti  comunitari,  e
alla  direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 con
la    quale    sono    state    impartite    disposizioni    relative
all'identificazione   e   alla   registrazione   degli  animali,  con
particolare riguardo all'art. 5.
  Appare quindi opportuno  che,  per  una  migliore  comprensione  ed
applicazione  del  menzionato regolamento CEE n. 805/68, e successive
modifiche, venga emanata una circolare esplicativa della normativa in
argomento al fine di  illustrare  i  regimi  di  premio  del  settore
bovino,  che  vengono  ordinati  in due sezioni distinte del presente
atto.
  Occorre inoltre disciplinare tutte le operazioni  di  registrazione
dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione e controllo degli
animali, e quanto altro necessario ad una  immediata  osservanza  dei
regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di
applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.
  Pertanto  per assicurare la prosecuzione la gestione dei regimi dei
premi indicati in oggetto,  nelle  more  di  emanazione  del  decreto
ministeriale  che recepisca le modifiche della normativa comunitaria,
si forniscono talune indicazioni  e  chiarimenti  che  devono  essere
seguiti  dai  richiedenti  gli  aiuti comunitari e dagli organismi in
indirizzo relativamente alle domande di premio  speciale  per  bovini
maschi  e  premio  per  vacche  nutrici,  per effetto delle modifiche
intervenute nella normativa comunitaria.
1. Sezione prima - REGIME PREMIO SPECIALE A FAVORE DEI PRODUTTORI  DI
CARNE BOVINA.
1.1. Presentazione domande.
  Il  produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito,
seguita dalla domanda di  premio  speciale,  su  modelli  stampati  e
distribuiti  a  cura  dell'Azienda  di  Stato  per gli interventi nel
mercato  agricolo  -  A.I.M.A.,  di  cui  agli  allegati  1  e  2  da
indirizzare, rispettivamente, in originale all'AIMA - casella postale
n.  2280  Roma  AD,  a mezzo raccomandata postale o mediante consegna
effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda -
Via Palestro, 81 00185 Roma, ed in  copia  all'assessorato  regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Le domande devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20
della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, e la domanda di premio speciale
deve  essere  corredata  dalla  certificazione  antimafia,  a   norma
dell'art.   7  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
integrazioni e modificazioni, che deve  essere  stata  rilasciata  al
produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della
domanda stessa.
  Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione
delle   domande   dei   premi   di   cui   alla  presente  circolare,
all'assistenza  delle  organizzazioni  professionali   agricole,   la
verifica  dell'identita'  del  produttore  e della sottoscrizione del
medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che
appone la  propria  firma  nell'apposito  spazio  nonche'  il  timbro
dell'organizzazione di appartenenza.
  L'A.I.M.A.  provvede non oltre il trentesimo giorno successivo alla
ricezione  della  domanda  di  premio  a  trasmettere   i   documenti
amministrativi,  prestampati  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dai
produttori, agli assessorati regionali competenti,  i  quali  avranno
cura  di  espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le
verifiche amministrative ed aziendali.
  I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura  degli
organismi  regionali  di controllo ai produttori cosi' come descritto
nell'apposito capitolo della presente circolare.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo   le
disposizioni  impartite  con  la  emananda circolare ministeriale del
competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata  entro  il  31
marzo.
  Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori
che  dispongono  di  un numero di capi, da prendere in considerazione
per la determinazione del coefficiente  di  densita',  non  superiore
alle 15 UBA.
  La domanda di premio puo' essere presentata nei seguenti periodi:
   dal 15 febbraio al 31 marzo;
   dal 15 maggio al 30 giugno;
   dal 1 settembre al 30 ottobre.
  L'acquisizione  del  diritto  al  premio interviene due volte nella
vita dell'animale:
    a) al raggiungimento del decimo mese di eta';
    b) al raggiungimento del ventiduesimo mese di eta'.
  Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90  capi
per  azienda  e  per  anno  civile. Pertanto in ciascuna domanda deve
essere dichiarata la fascia d'eta' del bovino per cui si richiede  il
premio e il numero degli animali.
  Possono  formare  oggetto  di  domanda di premio i bovini che, alla
data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi  e  non
oltre  i  venti mesi per la prima fascia d'eta' e ventuno mesi per la
seconda fascia d'eta' e siano detenuti  in  azienda  per  almeno  due
mesi.
1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.
  L'A.I.M.A.   provvede  a  prestampare  i  documenti  amministrativi
nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio, sulla base del
fac-simile  allegato  3,  da  inviare  agli   assessorati   regionali
dell'agricoltura,  al  fine di poter garantire che la concessione del
premio intervenga una sola volta per fascia d'eta'.
  Gli  organismi  regionali  di  controllo  qualora  rilevino   delle
inesattezze   sui   dati  relativi  ai  produttori,  prestampati  sul
documento amministrativo, comunicano all'AIMA,  entro  trenta  giorni
dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate.
  Gli  animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri,
devono essere provvisti di un  documento  amministrativo  di  scambio
rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del
regolamento CEE n. 3886/92, da richiedere preventivamente da parte di
coloro che intendono avvalersi dell'aiuto comunitario.
  Questi  bovini,  per  poter beneficiare del premio, dovranno essere
provvisti del documento amministrativo nazionale. Per  ottenere  tale
documento  e'  necessario  allegare alla domanda di premio il D.A.S.,
per consentire all'A.I.M.A. il rilascio del D.A. nazionale.
  Per i bovini ammissibili al  premio  esportati  verso  altri  Stati
membri,    gli    operatori   dovranno   premunirsi   del   documento
amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascera' previa  specifica
richiesta.
1.3. Importi del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a:
   75 ECU per l'anno civile 1994;
   90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.
 Esso  puo'  essere corrisposto per un numero di capi non superiore a
quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate
"nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4,- b, par. 3, lettera b),
del regolamento  CEE  805/68,  che  per  l'Italia,  considerata  come
regione unica, e' il 1991.
  Qualora  il  numero  dei  premi  richiesti  superi  quelli concessi
nell'anno  di  riferimento,  l'A.I.M.A.  provvede  ad   operare   una
riduzione  proporzionale  mediante  utilizzo di una percentuale unica
derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno
di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione.
  L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densita'
accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne  risulta  per
il quale puo' essere concesso il premio.
2.  Sezione  seconda - REGIME DI PREMIO E DI PREMIO COMPLEMENTARE PER
IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI.
2.1. Presentazione domande.
  Il produttore deve presentare domanda di compensazione al  reddito,
seguita  dalla  domanda  di  premio per le vacche nutrici, su modelli
stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. di cui agli allegati 1  e
2,  secondo  le  modalita' e i termini indicati nella sezione I della
presente circolare,  da  indirizzare  rispettivamente,  in  originale
all'AIMA,  casella  postale  n.  2280  Roma  AD, a mezzo raccomandata
postale o mediante consegna effettuata direttamente  o,  per  tramite
terzi,  alla  predetta  Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in
copia all'assessorato regionale competente.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo   le
disposizioni  impartite  con  la  emananda circolare ministeriale del
competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata  entro  il  31
marzo.
  Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori
che  dispongono  di  un numero di capi, da prendere in considerazione
per la determinazione del coefficiente  di  densita',  non  superiore
alle 15 UBA.
  La  domanda  di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata
tra il 15 febbraio e il 14 agosto.
  Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza  diversa  da  quelle
indicate all'allegato 6, ed in particolare:
    a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od
ottenuta  da un incrocio di tali razze ed appartenente ad una mandria
destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
    b) una giovenca gravida rispondente alle  stesse  condizioni  che
sostituisca una vacca nutrice.
2.2. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a:
   95 ECU nell'anno civile 1994;
   120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.
  Agli importi indicati si aggiunge un premio nazionale complementare
di 25 ECU per vacca.
  Alle   aziende  situate  nelle  regioni  di  cui  all'allegato  del
regolamento  CEE  n.  2052/88,  che  per  l'Italia   sono:   Abruzzi,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
primi  20  ECU  per  vacca  del  premio  complementare nazionale sono
finanziati dal FEOGA, Sezione garanzia.
2.3. Aziende beneficiarie.
  Possono beneficiare del premio  i  produttori  che  adempiano  agli
obblighi  prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e
che in particolare:
   A) Per le aziende in  cui  siano  allevate  razze  orientate  alla
produzione di carne, diverse da quelle dell'allegato 6,
   1)  rispettino  gli  impegni  sottoscritti  in  applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4- d, par. 5,  del  regolamento  CEE  n.
805/68  che impone l'obbligo di non consegnare ne' latte ne' prodotti
lattiero-caseari provenienti dalla  propria  azienda  durante  dodici
mesi  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione della domanda e di
detenere durante un periodo di almeno sei mesi consecutivi, un numero
di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale e'  richiesto  il
premio".
  Per  contro  la  cessione  di  latte o di prodotti lattiero-caseari
effettuata direttamente dalla azienda al consumatore non  costituisce
un impedimento alla corresponsione del premio;
   2)  l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per
le quali e' stato  richiesto  il  premio  risultino  identificate  al
momento  della presentazione delle domande secondo le disposizioni di
seguito riportate;
   3) forniscano tutte le  notizie  utili  richieste  per  consentire
all'amministrazione  di  poter  fissare  le  limitazioni individuali,
cosi' come prescritto dalla normativa comunitaria.
   B) Per le aziende che effettuano anche consegne di latte,
   1)  rispettino  gli  impegni  sottoscritti  in  applicazione delle
disposizioni di cui all'art 4- d, par.  6,  del  regolamento  CEE  n.
805/68,  che  concede al produttore la facolta' di consegnare latte o
prodotti  lattiero-caseari,  a  condizione  che   la   quantita'   di
riferimento  individuale di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE
n. 804/68 sia inferiore o uguale  a  120.000  kg,  e  che  le  vacche
nutrici vengano detenute nell'azienda per almeno sei mesi consecutivi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
  Il quantitativo di riferimento individuale di 120.000 kg, comprende
tutto il latte commercializzato: consegne piu' vendite dirette;
   2)  l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per
le quali sia stato richiesto  il  premio  risultino  identificate  al
momento  della presentazione della domanda secondo le disposizioni di
seguito riportate;
   3)  indichino  il  proprio  quantitativo  di  riferimento  di  cui
all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
   4)  forniscano  tutte  le  notizie  utili richieste per consentire
all'amministrazione  di  poter  fissare  le  limitazioni  individuali
stabilite.
2.4. Limite individuale di premio.
  Il  numero  dei  premi  da corrispondere per singolo produttore non
puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha  liquidato  a  valere  per  le
domande  presentate  "nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4- d,
par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia e'  il  1992,
fatta   salva  ogni  eventuale  successiva  assegnazione  di  diritti
provenienti dalla riserva nazionale, oppure  acquisiti  per  acquisto
intervenuto  tra  privati produttori o anche per affitto degli stessi
da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore il coefficiente di  densita'
accertato  per  la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per
il quale puo' essere concesso il premio.
  L'A.I.M.A.  provvede  inoltre,  se  del  caso,  a   comunicare   ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
  Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia
beneficiato  di  alcun  aiuto  ovvero ne abbia beneficiato in maniera
ridotta  rispetto  alla  potenzialita'  aziendale,  per  effetto   di
intervenute  circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento
CEE n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione  per
la determinazione della limitazione individuale e' quello relativo ai
premi corrisposti nel 1991.
2.5. Riserva nazionale.
  La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale"
di  cui  all'art.  4-  f,  par.  1  e 3, del regolamento n. 805/68 e'
affidata all'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella   riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino
nei  casi  specificati  all'art. 4- f, par. 2, del regolamento CEE n.
805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero.
  I produttori che intendono avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento di diritto al premio entro e  non  oltre  il  15  gennaio
giustificando  le  motivazioni  che  hanno  indotto  ad avanzare tale
richiesta.
  Le  domande  di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac-
simile allegato 4.
2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I diritti al premio  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore,  in
relazione  alle  domande presentate nell'anno di riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
   a) rapporto diretto tra produttori;
    b) rapporto diretto tra cedente e "pubblica  amministrazione".  I
diritti  cosi'  acquistati  vanno  tenuti  distinti  da  quelli della
riserva nazionale.
  La pubblica amministrazione che assume  nel  caso  specificato  una
funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti
acquistati  ad  un  prezzo  che  non  puo'  essere superiore a quello
pagato.
  L'A.I.M.A., nella gestione della  riserva  nazionale,  ha  cura  di
tenere  una  contabilita'  separata per i diritti acquistati a titolo
oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva  nazionale  ai  sensi
dell'art. 4- f del regolamento CEE n. 805/68.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, i diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri
produttori nel corso dei tre anni successivi. Qualora questi  diritti
non  vengano  utilizzati  nelle  tre  annualita'  successive  al loro
rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva  nazionale  la
media dei diritti non utilizzati.
  Fatte  salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un
produttore non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti  per
due  anni  civili  consecutivi,  la  quota  non  utilizzata nel corso
dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale.
  Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda,  e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza  il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere  temporaneamene in tutto o in
parte i propri diritti.
  In  caso  di   trasferimento   di   diritti   senza   trasferimento
dell'Azienda  il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun compenso alla riserva nazionale,  per  essere  poi  distribuito
gratuitamente  ai produttori che presentino domanda di ottenimento di
diritti ai premi come sopradescritto.
  Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto  di
un  trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio;
    b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 24 diritti al premio;
    c) 1 per i produttori che detengano da 5 a 9 diritti al premio.
  I trasferimenti dei  diritti  al  premio,  come  pure  le  cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce  e  di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica  deve  pervenire  entro  e  non  oltre  i due mesi che
precedono il primo giorno di presentazione delle  domande  di  premio
per  consentire  all'amministrazione di comunicare agli interessati i
nuovi limiti individuali.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad altri, sono assimilati al produttore che vende  o  trasferisce  la
propria azienda.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  cosi' come prescritti dall'art. 38 del regolamento
CEE n. 3886/92.
3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE
  E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.
3.1. Coefficiente di densita' aziendale.
  Il numero totale dei capi che possono  beneficiare  del  regime  di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto per ettaro
foraggero  utilizzato  per  l'alimentazione  del bestiame presente in
azienda e per il quale viene richiesto un premio.
  Il coefficiente di densita' e fissato a:
    a) 3 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1994;
    b) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995;
    c) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.
  La densita' aziendale dei bovini per  i  quali  richedere  i  premi
viene determinata tenuto conto:
    a)  dei  bovini  maschi,  delle  vacche  nutrici, degli ovini e/o
caprini, per i quali sia stata presentata domanda di  premio  nonche'
delle  vacche  necessarie per produrre il quantitativo di riferimento
di latte assegnato al produttore.  La  relativa  conversione  in  UBA
viene   effettuata  mediante  l'utilizzo  dei  coefficienti  indicati
nell'allegato I del regolameno CEE n. 2328/91;
    b) della superficie foraggera cioe' della superficie dell'azienda
disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei  bovini
e  degli  ovini  e/o caprini ai sensi dell'art. 4- g, par. 3, secondo
comma, del regolamento CEE n. 805/68.
  I produttori che intendano beneficiare di uno  o  di  entrambi  gli
aiuti comunitari devono procedere ad un preventivo conteggio dei capi
per  i quali possono richedere il premio sulla base delle indicazioni
di cui alle lettere a) e b).
 Il limite della densita' viene applicato  anche  ai  produttori  che
beneficino  del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici,
se detengano nelle proprie aziende animali  di  cui  alla  precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera di poter
aggiungere  anche  a  questi, un importo complementare di 30 ECU/capo
qualora la densita' di  bestiame  risulti  inferiore  ad  1,4  UBA/ha
foraggero.
3.2. Identificazione del bestiame.
  Il  bestiame  per  il quale vengono richesti i premi deve risultare
identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della  direttiva  del
Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.
  L'identificazione,  da  realizzarsi mediante sistema alfa numerico,
deve consentire agli organismi di controllo, centrali  e  periferici,
di  avere  una  esatta  indicazione del bestiame oggetto dell'aiuto e
dell'azienda in cui e' nato e/o detenuto.
  L'A.I.M.A. emanera' specifiche norme che consentino di identificare
il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide
sino al recepimento  della  normativa  italiana  della  direttiva  n.
92/102/CEE.
3.3. Registro di stalla.
  Il  produttore,  dal  momento della presentazione della domanda per
l'ottenimento dei premi, e' tenuto a detenere un registro di  stalla,
vistato dall'assessorato regionale di controllo, e ripartito in una o
due  sezioni a seconda che intenda richiedere soltanto uno o entrambi
i premi.
  In quest'ultimo caso il registro di stalla deve essere costituito:
    a) dalla sezione I, relativa al premio per i bovini maschi;
    b) dalla sezione II, relativa al premio per le vacche nutrici.
  In entrambe le sezioni devono essere annotati  tutti  gli  elementi
utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda ed in particolare:
   data di nascita (il giorno e' facoltativo);
   razza di appartenenza;
   marca di identificazione, tipo e numero;
   eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno
comportato riduzione numerica del bestiame stesso;
   numero  dei  capi  per  il  quale e' stato richiesto il premio per
l'anno di riferimento.
  Oltre alle informazioni di cui al precedente  comma  la  sezione  I
deve riportare:
   estremi  del documento amministrativo nazionale di accompagnamento
del bestiame;
   ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.
  La sezione II deve riportare:
   eventuali cessioni  di  diritti  al  premio,  specificando  quelli
venduti alla riserva nazionale da quelli venduti ad altri produttori;
   eventuali  acquisizioni  di diritti al premio, specificando quelle
ottenute  dalla  riserva  nazionale  da  quelle  acquisite  da  altri
produttori;
   estremi      della      dichiarazione      congiunta     trasmessa
all'amministrazione in caso di vendita e/o  acquisto  di  diritti  al
premio tra produttori;
   ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.
3.4. Controlli in azienda.
  Nel  corso di sessanta giorni successivi alla data di presentazione
delle domande per l'ottenimento del premio speciale e  dei  sei  mesi
successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento
del  premio  per  le  vacche  nutrici,  l'A.I.M.A. programma, con gli
organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi  in
azienda,  tendenti  ad accertare il rispetto degli impegni prescritti
dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dicharazioni
rese  in   domanda   con   la   situazione   reale   dell'azienda   e
dell'allevamento.
  L'A.I.M.A.,  a  tal  fine,  determina  il  campione di ispezione in
azienda e lo comunica agli organismi di controllo.
  Dopo l'espletamento di  tutti  i  controlli  prscritti,  l'A.I.M.A.
provvede ad effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
  Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento  dei  premi  rispetto ai termini di cui agli articoli 4- b,
par. 5, ultimo comma, e 4- d, par. 7, secondo comma, del  regolamento
CEE  n.  805/68,  l'A.I.M.A.  provvede a versare, entro il 31 gennaio
successivo all'anno di presentazione della  domanda,  un  acconto  di
aiuto pari al 60% degli importi dovuti.
  I  controlli  amministrativi  devono  riguardare  la  verifica e il
confronto:
    a) della corrispondenza del  fattore  di  densita'  aziendale  in
rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;
    b)  delle  parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto
di aiuti comunitari diversi da quelli del regime  di  premio  di  cui
alla presente circolare;
    c) dei numeri di identificazione del bestiame;
   d)  per  il  premio  indicato  alla  sezione  I, degli estremi del
documento   amministrativo,   al   fine   di   evitare   una   doppia
corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di eta';
    e)  per il premio indicato alla sezione II, per le aziende di cui
al punto 2.3, lettera B), della corrispondenza  del  quantitativo  di
riferimento  indicato  con  quello  attribuito  a norma delle vigenti
disposizioni impartite  nel  settore  lattiero-caseario,  nonche'  la
coerenza  tra  il  medesimo  quantitativo di riferimento ed il numero
delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media  lattiera
di cui all'allegato 5 o ad altro documento ufficiale che certifica la
resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio;
    f)  dell'acquisizione  agli  atti della prescritta certificazione
antimafia.
  I controlli  di  cui  alla  lettera  e),  devono  essere  espletati
mediante  riscontro  del  quantitativo  di  riferimento attribuito al
singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A.  pubblica
in  appositi  bollettini  provinciali  secondo  le  modalita'  di cui
all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.
  Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle  aziende
richiedenti  i  premi  nella  misura  di  almeno  il  10%  sia per le
richieste di premio indicato alla sezione I che per  quelle  relative
al premio indicato nella sezione II della presente circolare.
  Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi
tenuto conto:
    a) dell'ammontare dei premi;
    b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
    d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
    e)  di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa  essere
rispettata  durante  il  periodo  di  dentenzione  del bestiame, tale
percentuale   viene   completata   successivamente   attraverso    la
constatazione  del  bestiame  in azienda e/o un dettagliato esame dei
registri di stalla.
  La percentuale dei  controlli  da  svolgere  oltre  il  periodo  di
detenzione   del   bestiame  non  puo'  superare  il  50%  di  quella
prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale  sul
modello  prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi
della visita, le persone presenti in azienda nonche'  il  numero  dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi dei registri di stalla.
  Il  verbale  deve  essere  redatto  in triplice copia e deve essere
motivato in ordine al rigetto totale o  parziale  o  all'accoglimento
delle domande di premio.
  Il verbale deve essere trattenuto in copia dall'azienda visitata, e
dall'organismo   di   controllo,   mentre   l'originale   va  inviato
all'A.I.M.A.
  Le eventuali inadempienze vanno comunicate  all'A.I.M.A.  nel  piu'
breve tempo possibile.
3.5. Diminuzione del numero di animali.
  Qualora  nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli
animali per i quali e' stato richiesto il premio  sia  diminuito  per
cause  di  forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della
mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento
CEE n. 3887/92, il richiedente e' tenuto a  informarne  per  iscritto
l'A.I.M.A.  entro  dieci  giorni  dalla  data  in  cui l'evento si e'
verificato, motivando la causa che gli impedisce  di  rispettare  gli
impegni.  La  stessa  informazione  va  inviata  anche agli organismi
regionali di controllo.
  Gli  organismi  di  controllo,  se  nel  corso  degli  accertamenti
riscontrino   una   diminuzione  del  numero  dei  capi  di  bestiame
ammissibili al premio  rispetto  a  quelli  per  il  quale  e'  stata
presentata  la  domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A.
precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa,  la
data  in  cui  si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata,
oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
  Il produttore puo' tuttavia sostituire una vacca nutrice dichiarata
in domanda con un'altra purche' la sostituzione avvenga entro i venti
giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale  dall'azienda  e
l'informazione  venga  trasmessa  per  iscritto, nel termine di dieci
giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo  di
controllo competente.
3.6. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da adottare a  norma  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  10  del
regolamento CEE n. 3887/92.
  Qualora  nel  corso  dei  sopralluoghi in azienda si accerti che il
numero degli animali presenti risulti  inferiore  rispetto  a  quanto
dichiarato  in  domanda  senza che si sia provveduto ad effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
   A)  Nel  caso  di  domande  riguardanti  al  massimo venti animali
l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito:
   della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa
e' inferiore o uguale a due animali;
   della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza  constatata,
se essa e' superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali.
  Se l'eccedenza e' superiore a quattro animali non e' concesso alcun
aiuto.
   B) Negli altri casi:
   della  percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
   del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5%  e  uguale  o
inferiore al 10%;
   del  40%  se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o
inferiore al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
  Tuttavia  in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formu-
late per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso
dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato
e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora  un  controllo  in  azienda  non   possa   essere
effettuato  per  motivazioni  imputabili al titolare della domanda di
premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi  di
presentazione  delle  domande  di  premio  rispetto ai termini ultimi
prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa
degli importi di aiuto pari all'1%  per  ogni  giorno  lavorativo  di
ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza
maggiore.
  In  caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio
non possono essere accolte.
3.7. Altre vacche ammesse al premio.
  Per le domande di premio presentate nell'anno 1994, sono  consider-
ate  vacche  nutrici anche le vacche da latte ottenute da incroci tra
tali razze purche':
    a) siano state incrociate con toro ad orientamento da carne;
    b)  il  richiedente  il  premio  abbia   beneficiato   dell'aiuto
comunitario nel 1990 o 1991.
  Il numero delle vacche per le quali puo' essere richiesto il premio
definite  alla precedente lettera a), non puo' superare il numero dei
capi ai quali e' stato accordato l'aiuto nel 1990 o nel 1991.
  Tale disposizione rimane valida soltanto per  le  domande  relative
all'anno 1994.
3.8. Comunicazioni.
  Entro il 30 novembre l'A.I.M.A. comunica a questo Ministero:
    a)  il numero dei bovini maschi distini per fascia di eta', per i
quali le domande di premio hanno avuto esito favorevole;
    b) il numero delle vacche  nutrici,  ammesse  a  beneficiare  del
premio,  distinte  in  relazione  al  tipo di azienda, e alle zone di
allevamento (regioni di  cui  all'allegato  del  regolamento  CEE  n.
2052/88 o non);
    c) numero dei capi che beneficiano dell'importo complementare del
premio  previsto  per  le aziende con fattore di densita' inferiore a
1,4 UBA/ha.
                       SETTORE OVINO E CAPRINO
  Con l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del  30
giugno  1992  che  modifica  il  regolamento  CEE n. 3013/89 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni  ovi-caprine,
sono  state  emanate,  nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove
norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di
carni ovi-caprine.
  In  attesa  dell'adozione  di  un  regolamento   ministeriale   che
recepisca   la   nuova  normativa  si  forniscono,  con  la  presente
circolare, talune indicazioni in ordine  alle  modalita'  che  devono
essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi
in   indirizzo,  relativamente  alle  domande  di  premio  presentate
all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.
1.1. Presentazione delle domande.
  Le  domande  per  l'ottenimento  del  premio  alla pecora e/o capra
devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art.
1 del regolamento CEE n. 3493/90, che abbiano ottenuto  il  premio  a
titolo  della  campagna  1991  ed  abbiano  presentato domanda per la
campagna 1992.
  Esse devono essere compilate su modello stampato  e  distribuito  a
cura  dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -
A.I.M.A., sulla base del fac-simile allegato 2,  specificando  se  si
tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la
firma  autenticata  ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  Le associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo  il
fac-simile  allegato  2  completate con i modelli 2 A e 2 B allegati,
con firma autenticata di  tutti  gli  aderenti  che  rispondano  alla
definizione di produttore.
  Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione
della   domanda   dei   premi   di   cui   alla  presente  circolare,
all'assistenza  delle  organizzazioni  professionali   agricole,   la
verifica  dell'identita'  del  produttore  e della sottoscrizione del
medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che
appone la  propria  firma  nell'apposito  spazio  nonche'  il  timbro
dell'organizzazione di appartenenza.
  Le domande devono essere corredate dalle certificazioni antimafia a
norma  dell'art.  7  della  legge  19 marzo 1990, n. 55, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  che  deve   essere   rilasciata   al
produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della
domanda stessa.
  Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il
15 febbraio ed il 10 aprile di ogni anno
da  indirizzare  in  originale,  all'AIMA - Casella postale n. 2280 -
Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna  effettuata
direttamente,  o  per  tramite  terzi,  alla  predetta  Azienda - Via
Palestro 81 - 00185  Roma,  ed  in  copia  all'assessorato  regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Per  essere  ricevibili,  le  domande  di premio debbono riguardare
almento 10 pecore e/o capre.
1.2. Animali ammissibili al premio.
  Il premio  puo'  essere  erogato,  per  le  pecore  e/o  capre  che
rispondano  alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n.
3493/90, e cioe' "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che
abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno  dodici  mesi
di  eta'".  Sono  ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli
animali in possesso  di  tali  requisiti  entro  l'ultimo  giorno  di
permanenza  obbligatoria  in azienda (cento giorni a decorrere dal 10
aprile).
1.3. Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
   1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o  prodotti  lattiero-caseari  a  base  di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
   2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino  latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
1.4. Transumanza.
  Qualora  il  produttore,  la  cui  azienda  ricada nelle situazioni
previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento  CEE  n.  2385/91,  che
delimita  le  zone  di pianura ove risiedono le aziende armentizie il
cui  gregge,  per  tradizione,  effettua  la  transumanza   in   zone
svantaggiate,  intende avvalersi del disposto dell'art. 2 par. 3, del
regolamento CEE n. 3493/90, e'  tenuto  a  corredare  la  domanda  di
premio  con  certificazioni,  rilasciate  dalle  autorita'  locali  o
regionali, del luogo di transumanza, che attestino  la  presenza  del
gregge  per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in
argomento  dovranno  riferirsi  alle  due  precedenti   campagne   di
commercializzazione.
1.5. Avvio all'ingrasso.
  Qualora  i  produttori  di  agnelli leggeri intendano avvalersi del
disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale  a
dire  prevedano  di  portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli
nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per
le  quali  i  premi  devono  essere  adeguati  al  100%  dell'importo
erogabile,  le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre,
redatte secondo il fac-simile allegato 2.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli  organismi  regionali  di  controllo  dichiarazioni   di   avvio
all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte sulla base del
fac-simile  allegato  7  e  7  A, possono essere trasmesse sino al 14
novembre di ogni anno.
  Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per  almeno
quarantacinque  giorni  dopo  lo  svezzamento e devono raggiungere il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n.
2082/91, le partite  di  agnelli  avviate  all'ingrasso  non  possono
essere spostate in altra azienda.
  Gli  organismi  regionali  di controllo devono provvedere, entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di  avvio
all'ingrasso  degli  agnelli,  ad  identificare  gli animali mediante
marca  auricolare  del  tipo  ritenuto  idoneo  dagli  organismi   di
controllo stessi.
  I  dichiaranti  l'avvio  all'ingrasso  sono  tenuti ad istituire un
apposito registro nel quale devono  essere  riportati  tutti  i  dati
relativi  agli  agnelli  da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
1.6. Limiti individuali di premio.
 Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo'
superare  quello  che   l'A.I.M.A.   ha   liquidato   "nell'anno   di
riferimento"  di  cui all'art. 5- bis, par. 1, del regolamento CEE n.
3013/89, che per l'Italia e' il  1991,  fatta  salva  ogni  eventuale
successiva   assegnazione   di   diritti  provenienti  dalla  riserva
nazionale, oppure acquisiti  per  acquisto  intervenuto  tra  privati
produttori  o  anche  per  affitto  degli  stessi da altri produttori
aventi diritto.
  L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina  il
massimale individuale notificandolo agli interessati.
  Nella  notifica  viene  precisato  il numero di capi per i quali il
produttore detiene diritti a tasso intero ed il numero di capi per  i
quali  al produttore vengono riconosciuti diritti a tasso ridotto del
50%, come stabilito per i casi  di  superamento  dei  limiti  di  cui
all'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.
  Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia
beneficiato  di  alcun  aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera
ridotta per  effetto  di  intervenute  circostanze  naturali  di  cui
all'art.  3  del  regolamento  CEE  n. 3567/92, il numero dei capi da
prendere  in  considerazione  per  la   determinazione   del   limite
individuale e' quello riferito ai premi richiesti nel 1992.
1.7. Riserva nazionale e addizionale.
  La  gestione  della  riserva  nazionale  e  addizionale  e'  curata
dall'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella   riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei  casi  specificati all'art. 5-ter, par. 2, del regolamento CEE n.
30313/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero.
  I produttori che intendano avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento di diritti al premio sulla base del  fac-simile  allegato
4, entro e non oltre il 1 febbraio, motivandone la richiesta.
1.8. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti  al  premio  attribuiti  ad  ogni  singolo produttore in
relazione agli  aiuti  concessi  nell'anno  di  riferimento,  possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b)  rapporto  diretto tra cedente e "pubblica amministrazione". I
diritti cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli  costituenti
la riserva nazionale.
  La  pubblica  amministrazione,  che assume nel caso specificato una
funzione  di  intermediazione,  vende  ai  produttori  richiedenti  i
diritti  acquistati,  ad  un  prezzo  che non puo' essere superiore a
quello pagato.
  L'A.I.M.A., nella gestione della  riserva  nazionale,  ha  cura  di
tenere  una  contabilita'  separata per i diritti acquistati a titolo
oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva  nazionale  ai  sensi
del regolamento CEE n. 3013/89.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere gli stessi  ad  altri
produttori  nel  corso  di  tre  campagne  successive. Qualora questi
diritti non vengano utilizzati nelle tre campagne successive al  loro
rilascio,  si  deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la
media dei diritti non utilizzati.
  Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora  un
produttore  non  utilizzi  almeno  il  50% dei propri diritti per due
campagne consecutive, la quota non utilizzata nel  corso  dell'ultima
campagna viene versata nella riserva nazionale.
  Il  produttore  puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e
trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi'  come  puo'
trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento
dell'azienda  o  cedere  temporaneamente in tutto o in parte i propri
diritti.
  In  caso  di   trasferimento   di   diritti   senza   trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso  alla  riserva  nazionale, per essere poi distribuito
gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento  di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
un trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o  di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 10% del numero che rappresenta l'entita' del gregge di animali
ammissibili, con un massimo di cinquanta per i produttori che abbiano
almeno cinquanta diritti;
    b)  cinque  diritti  per  i  produttori  che detengano da venti a
quarantanove diritti al premio.
  Per i produttori  che  detengano  meno  di  venti  diritti  non  e'
previsto alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee, non possono  diventare  effettivi  prima  della  notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La notifica deve pervenire entro e non oltre un mese che precede il
primo giorno utile per la presentazione della domanda.
  I produttori che utilizzino per le loro  attivita'  di  allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad  altri,  sono  assimilati al produttore che vende o trasferisce la
propria azienda.
  L'A.I.M.A,  nella  fattispecie  e   nelle   situazioni   prese   in
considerazione,  determina  il  nuovo  limite  massimo  individuale e
comunica agli interessati anteriormente al 15 marzo,  il  numero  dei
loro diritti al premio.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  stabiliti  all'art.  12  del  regolamento  CEE  n.
3567/92.
1.9. Controlli.
  L'A.I.M.A.  provvede  ad  effettuare   un   preliminare   controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
   1)  per  quelle  presentate dalle associazioni dei produttori, e/o
cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra
i soci;
   2) la corrispondenza del numero di  capi  per  i  quali  e'  stato
richiesto  il  premio  con  il  limite  individuale  in  possesso del
richiedente;
   3)  l'avvenuta   trasmissione   della   certificazione   antimafia
unitamente alla domanda.
  Entro  cento  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione delle
domande, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire
sopralluoghi in azienda, al fine di  accertare  la  situazione  reale
dell'azienda  e  dell'allevamento,  nonche' la rispondenza del limite
individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A.
  I sopralluoghi in  azienda  vanno  effettuati  a  sondaggio,  senza
preavviso  e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle
aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio.
  Il campione oggetto del sopralluogo e' deteminato  dall'A.I.M.A.  e
comunicato agli organismi regionali di controllo.
  Per  ogni  ispezione  aziendale  deve  essere  redatto  dettagliato
verbale su modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. riportante
l'esito  dell'accertamento,   copia   del   quale   viene   trasmessa
all'A.I.M.A. per gli adempimenti di competenza.
1.10. Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel  corso  degli  accertamenti,  venga  riscontrata  una
diminuzione del numero di  capi  ammissibili  al  premio  rispetto  a
quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato
comunicazione  all'A.I.M.A.  ed  all'organismo regionale di controllo
nel termine di
dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione cosi' come  prescritto
dall'apposita  normativa  comunitaria,  si  applicano le disposizioni
prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92, e cioe':
   A) Nel caso di  domande  riguardanti  al  massimo  venti  animali,
l'importo unitario dei premi e' diminuito:
   1)  della  percentuale  corrispondente  alla  riduzione  accertata
qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali;
   2)   della   percentuale   doppia   corrispondente   all'eccedenza
constatata se essa e' compresa tra tre e quattro animali;
   3)  se  la  diminuzione  e'  superiore  a  quattro  animali non e'
concesso alcun aiuto.
   B) Negli altri casi:
   1) a  ridurre  l'importo  unitario  dei  premi  della  percentuale
corrispondente  alla  diminuzione  constatata  qualora  la stessa sia
inferiore o uguale al 5%;
   2)  a  ridurre  del  20%  l'importo  unitario  dei  premi  se   la
diminuzione  constatata  risulti  compresa tra il 5 e il 10% dei capi
dichiarati in domanda;
   3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere
se la riduzione constatata  risulti  superiore  al  10%  e  uguale  o
inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;
   4) a rigettare le domande di premio qualora la riduzione accertata
risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda.
  Tuttavia  in  caso di dicharazioni non aderenti alla realta' formu-
late per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso
dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato
e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora  un  controllo  in  azienda  non   possa   essere
effettuato  per  motivazioni  imputabili al titolare della domanda di
premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi  di
presentazione  delle  domande  di  premio  rispetto ai termini ultimi
prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa
degli importi di aiuto pari all'1%  per  ogni  giorno  lavorativo  di
ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza
maggiore.
  In  caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio
non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed  a
questo  Ministero  entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali
cause di forza maggiore o circostanze naturali che  hanno  comportato
una  riduzione  del  numero  di capi rispetto a quello per i quali e'
stato richiesto il premio.
1.11. Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A. sulla base delle  domande  ricevute  e  dei  verbali  di
accertamento   pervenuti  da  parte  degli  "organismi  regionali  di
controllo" provvede ad effettuare, previa comunicazione da  parte  di
questo  Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.
                                                   Il Ministro: DIANA