IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1991, pubbicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1991, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, e' stato fissato al 10,50% annuo; Vista la nota 970935 del 12 novembre 1993 del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati; Ritenuta la necessita' di adeguare il saggio di interesse all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia; Decreta: Art. 1. Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene ridotto al 5,75% annuo.