IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356,
il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del  Regno  ai
territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.
1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale
furono  approvate  le  norme  di  attuazione  concernenti  il credito
doganale nei territori anzi citati;
  Visto il decreto  ministeriale  24  giugno  1991,  pubbicato  nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1991, con
il quale il saggio di interesse applicabile alle  somme  relative  ai
diritti  doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi
dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno  1923,  n.
7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, e' stato fissato al
10,50% annuo;
  Vista  la nota 970935 del 12 novembre 1993 del Ministero del tesoro
- Direzione generale del tesoro - Servizio IV, operazioni finanziarie
e vigilanza sui mercati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  il  saggio   di   interesse
all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme  relative ai
diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923,  n.  7207,  agli
operatori presso la dogana di Trieste, viene ridotto al 5,75% annuo.