IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse, secondo le modalita' ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito c/c postale intestato al predetto concessionario; Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalita' di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze; Visto l'art. 18, comma 3, penultimo periodo, del ripetuto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte riferita alle modalita' per l'acquisizione dei dati ed elementi di riscossione, agli effetti dell'attivita' di accertamento da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato dell'ICI dovuta per l'anno 1993 e della determinazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per l'anno 1994; Visto l'art. 7 del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del successivo 13 luglio, concernente "disposizioni per il riparto tra Stato e comuni delle somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993"; Ritenuta la necessita' di estendere all'ICI l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 6 novembre 1992, relativo all'esecuzione di controlli per i tributi riscossi dai concessionari; Considerata l'opportunita' di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalita' di trasmissione dei dati di riscossione e di effettuazione dei controlli limitatamente all'ICI dovuta per l'anno 1993, salva restando l'emanazione di ulteriori decreti relativamente all'ICI dovuta per gli anni successivi; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. I concessionari devono registrare su supporti magnetici i dati concernenti le riscossioni a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993. I supporti contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilita' speciale fino al 31 agosto 1993 devono essere trasmessi al Centro informativo del dipartimento delle entrate entro il 28 febbraio 1994; quelli contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilita' speciale oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994 devono essere trasmessi al predetto Centro entro il 30 aprile 1994; quelli contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilita' speciale, sempre a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993, successivamente al 31 gennaio 1994 devono essere trasmessi al ripetuto Centro entro il mese successivo ad ogni semestre solare. Per le somme versate dai concessionari di Trento e Bolzano nelle casse dei comuni interessati si ha riguardo, agli effetti del rispetto dei predetti termini di trasmissione al Centro informativo, alle date di versamento al comune. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto. 2. I concessionari, esclusi quelli di Trento e di Bolzano, devono altresi' registrare su supporti magnetici i dati concernenti la ripartizione tra Stato e comune delle somme versate in contabilita' speciale a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993. I supporti contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare, ai sensi del decreto interministeriale 5 luglio 1993 citato nelle premesse, entro il 20 settembre 1993 devono essere trasmessi al Centro informativo del dipartimento delle entrate entro il 28 febbraio 1994; quelli contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare oltre il 20 settembre ed entro il 18 febbraio 1994 devono essere trasmessi al predetto Centro entro il 30 aprile 1994; quelli contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare successivamente al 18 febbraio 1994 devono essere trasmessi al ripetuto Centro entro il mese successivo ad ogni semestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto. I concessionari di Trento e Bolzano devono registrare su supporti magnetici i dati relativi alla rendicontazione delle riscossioni ICI 1993 indicati nello stesso allegato 2 al presente decreto; agli effetti del rispetto dei predetti termini di trasmissione al Centro informativo si ha riguardo ai versamenti eseguiti dal concessionario, rispettivamente: fino al 31 agosto 1993; oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994; nel restante periodo del primo semestre 1994 ed in ogni semestre successivo. 3. La trasmissione dei supporti magnetici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione. 4. I concessionari devono tenere a disposizione della Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato di ogni supporto per un periodo di due anni decorrente dalla data di trasmissione dell'originale al Centro informativo del dipartimento delle entrate.