IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43,  concernente  l'istituzione  del  servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari
di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle  finanze  i
dati  relativi alle somme riscosse, secondo le modalita' ed i termini
stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto  con  il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
quale  istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli
immobili (ICI);
  Visto l'art. 10, comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
504/1992,  per  effetto  del  quale l'imposta comunale sugli immobili
deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune  sul
cui  territorio  insiste  interamente o prevalentemente la superficie
dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito c/c postale
intestato al predetto concessionario;
  Visto l'art. 10,  comma  5,  secondo  periodo,  del  detto  decreto
legislativo  n.  504/1992,  per la parte relativa alla determinazione
delle modalita' di  registrazione  e  di  trasmissione  dei  dati  di
riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  ai comuni e al
sistema informativo del Ministero delle finanze;
  Visto l'art. 18, comma 3, penultimo periodo, del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  504/1992,  per  la parte riferita alle modalita' per
l'acquisizione dei dati ed  elementi  di  riscossione,  agli  effetti
dell'attivita'    di    accertamento    da    parte    degli   uffici
dell'Amministrazione finanziaria  dello  Stato  dell'ICI  dovuta  per
l'anno  1993  e  della  determinazione  dei trasferimenti erariali in
favore dei comuni per l'anno 1994;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  interministeriale  5  luglio  1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del successivo 13 luglio,
concernente "disposizioni per il riparto tra  Stato  e  comuni  delle
somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993";
 Ritenuta  la  necessita'  di  estendere all'ICI l'applicazione delle
disposizioni dettate dal decreto ministeriale del  30  ottobre  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262  del 6 novembre 1992,
relativo all'esecuzione di  controlli  per  i  tributi  riscossi  dai
concessionari;
  Considerata   l'opportunita'   di  disciplinare,  con  il  presente
decreto, i termini  e  le  modalita'  di  trasmissione  dei  dati  di
riscossione  e  di  effettuazione dei controlli limitatamente all'ICI
dovuta per l'anno 1993,  salva  restando  l'emanazione  di  ulteriori
decreti relativamente all'ICI dovuta per gli anni successivi;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  concessionari devono registrare su supporti magnetici i dati
concernenti  le  riscossioni  a  titolo  di  imposta  comunale  sugli
immobili  (ICI)  dovuta per l'anno 1993. I supporti contenenti i dati
relativi alle somme versate  in  contabilita'  speciale  fino  al  31
agosto  1993  devono  essere  trasmessi  al  Centro  informativo  del
dipartimento  delle  entrate  entro  il  28  febbraio  1994;   quelli
contenenti  i  dati  relativi  alle  somme  versate  in  contabilita'
speciale oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994  devono  essere
trasmessi  al  predetto  Centro  entro  il  30  aprile  1994;  quelli
contenenti  i  dati  relativi  alle  somme  versate  in  contabilita'
speciale,   sempre   a   titolo   di  ICI  dovuta  per  l'anno  1993,
successivamente  al  31  gennaio  1994  devono  essere  trasmessi  al
ripetuto Centro entro il mese successivo ad ogni semestre solare. Per
le  somme  versate  dai concessionari di Trento e Bolzano nelle casse
dei comuni interessati si ha riguardo, agli effetti del rispetto  dei
predetti  termini di trasmissione al Centro informativo, alle date di
versamento al comune. I dati da registrare sui supporti  magnetici  e
le  caratteristiche  tecniche  dei  supporti  stessi  sono  stabiliti
nell'allegato 1 al presente decreto.
  2. I concessionari, esclusi quelli di Trento e di  Bolzano,  devono
altresi'  registrare  su  supporti  magnetici  i  dati concernenti la
ripartizione tra Stato e comune delle somme versate  in  contabilita'
speciale  a  titolo  di  ICI  dovuta  per  l'anno  1993.  I  supporti
contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare, ai sensi
del decreto interministeriale 5 luglio 1993  citato  nelle  premesse,
entro  il  20  settembre  1993  devono  essere  trasmessi  al  Centro
informativo del dipartimento delle entrate entro il 28 febbraio 1994;
quelli contenenti i dati relativi alle  ripartizioni  da  determinare
oltre  il  20  settembre  ed  entro il 18 febbraio 1994 devono essere
trasmessi  al  predetto  Centro  entro  il  30  aprile  1994;  quelli
contenenti   i   dati   relativi  alle  ripartizioni  da  determinare
successivamente al  18  febbraio  1994  devono  essere  trasmessi  al
ripetuto  Centro  entro il mese successivo ad ogni semestre solare. I
dati da  registrare  sui  supporti  magnetici  e  le  caratteristiche
tecniche  dei  supporti  stessi  sono  stabiliti  nell'allegato  2 al
presente  decreto.  I  concessionari  di  Trento  e  Bolzano   devono
registrare su supporti magnetici i dati relativi alla rendicontazione
delle  riscossioni  ICI  1993  indicati  nello  stesso  allegato 2 al
presente decreto; agli effetti del rispetto dei predetti  termini  di
trasmissione  al  Centro  informativo  si  ha  riguardo ai versamenti
eseguiti dal concessionario, rispettivamente: fino al 31 agosto 1993;
oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994;  nel  restante  periodo
del primo semestre 1994 ed in ogni semestre successivo.
  3.  La trasmissione dei supporti magnetici di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuata  dai  concessionari   tramite   il   Consorzio   nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
  4.   I   concessionari   devono   tenere   a   disposizione   della
Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato di ogni supporto
per un periodo di due anni  decorrente  dalla  data  di  trasmissione
dell'originale al Centro informativo del dipartimento delle entrate.