IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  39  della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato,  che  attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di
emettere  buoni  ordinari  del  Tesoro  secondo   le   norme   e   le
caratteristiche  che  per  i  medesimi  saranno  stabilite con propri
decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle  previste  dal
regolamento  di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il
rimborso anticipato degli stessi;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli  articoli  dal  63
all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto  l'art.  3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1994  che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento  a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991, n. 1, riguardante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 luglio 1992 riguardante la
trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
  Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n.  454,
concernente  la  ratifica  e  l'esecuzione  del  trattato sull'Unione
europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in  base  ai  quali  a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e' vietato l'acquisto diretto presso gli
Stati membri della Comunita' di titoli di debito da parte della BCE o
delle Banche centrali nazionali;
  Visto  l'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge del 15 novembre 1993, n. 453;
  Visto l'art. 13 della legge del 24 dicembre 1993, n. 537;
  Considerato che occorre provvedere  a  stabilire  le  modalita'  di
emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  finanziario  1994  l'emissione  dei buoni ordinari del
Tesoro al  portatore  viene  fissata  con  decreti  ministeriali,  da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento  non piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.