IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 che ha istituito per la durata di tre anni una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello; Considerato che l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" - dipartimento di biologia animale e dell'uomo, incaricata degli studi previsti dall'art. 3 del suddetto decreto ha prodotto il rapporto fi- nale indicando tre diverse ipotesi di intervento nella zona al fine di proteggere le risorse biologiche della zona; Considerato che le ipotesi di tutela vanno sottoposte all'esame della commissione consultiva locale della pesca marittima di Roma in vista delle successive determinazioni da adottarsi in sede ministeriale; Considerata la necessita' e l'urgenza, in attesa della procedura richiamata, di porre in essere nella zona in questione un regime di tutela analogo a quello adottato con il decreto ministeriale 20 agosto 1988 al fine di evitare i danni derivanti da un intenso e non controllato esercizio della pesca; Decreta: Art. 1. Per le finalita' in premessa indicate e' istituita, per la durata di sei mesi, una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, delimitata dai seguenti punti: A 4140'5 N C 4135'1 N 1223'4 E 1220'9 E B 4138'8 N D 4136'9 N 1225'6 E 1218'4 E