IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta  legge
14  luglio  1965,  n. 963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 che ha  istituito  per
la  durata di tre anni una zona di tutela biologica nell'area di mare
compresa tra le perpendicolari alla linea di  costa  che  unisce  Tor
Paterno a Villa Campello;
  Considerato  che  l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" -
dipartimento di biologia animale e dell'uomo, incaricata degli  studi
previsti dall'art. 3 del suddetto decreto ha prodotto il rapporto fi-
nale  indicando  tre diverse ipotesi di intervento nella zona al fine
di proteggere le risorse biologiche della zona;
  Considerato che le ipotesi di  tutela  vanno  sottoposte  all'esame
della  commissione consultiva locale della pesca marittima di Roma in
vista  delle  successive  determinazioni   da   adottarsi   in   sede
ministeriale;
  Considerata  la  necessita'  e l'urgenza, in attesa della procedura
richiamata, di porre in essere nella zona in questione un  regime  di
tutela  analogo  a  quello  adottato  con  il decreto ministeriale 20
agosto 1988 al fine di evitare i danni derivanti da un intenso e  non
controllato esercizio della pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita' in premessa indicate e' istituita, per la durata
di sei mesi, una zona di tutela biologica nell'area di mare  compresa
tra  le  perpendicolari  alla linea di costa che unisce Tor Paterno a
Villa Campello, entro le  sei  miglia  dalla  costa,  delimitata  dai
seguenti punti:
A 41›40'5 N             C 41›35'1 N
  12›23'4 E               12›20'9 E
B 41›38'8 N             D 41›36'9 N
  12›25'6 E               12›18'4 E