IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto in particolare l'art. 15 della citata legge n. 1612 del 1960, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e da marche a carico degli spedizionieri doganali; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532, concernente la fissazione di valori delle marche previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446, concernente la modificazione dell'importo del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri; Considerata la richiesta 21 settembre 1992, n. 5905, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in attuazione della delibera del 18 settembre 1992 del proprio consiglio di amministrazione; Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con delibera adottata nella seduta del 15 ottobre 1992; Ritenuta la necessita' di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo, nonche' di fissare una contribuzione globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale sull'importo del corrispettivo fatturato per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazioni doganali; Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire la copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del citato decreto ministeriale 30 ottobre 1973; Considerato che con decreto ministeriale 12 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1987, e' stato fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche e dei contributi da versare al Fondo dal 1 gennaio dell'anno successivo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera b), del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 - fissato in L. 3.000.000 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446 - e' elevato a L. 3.420.000.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del D.M. 30 ottobre 1973 (Approvazione del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali): "Art. 15. - Le entrate del fondo sono costituite: a) da un contributo derivante dall'applicazione di apposite marche aventi le caratteristiche stabilite dal consiglio di amministrazione del Fondo; b) da un contributo personale annuo; c) dai redditi del patrimonio; d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446 (Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali): "Art. 1. - Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera b), del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 - fissato in L. 2.400.000 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 - e' elevato a L. 3.000.000".