IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  norma  sulla
disciplina della attivita' di Governo;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia di procedimenti amministrativi;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante  disposizioni  circa
la forma da adottare per l'emanazione di atti amministrativi;
  Vista   la   legge   7  dicembre  1961,  n.  1264,  concernente  il
riordinamento dell'amministrazione centrale e degli uffici dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione  e  la  revisione  dei  ruoli
organici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,  concernente  la  disciplina  delle  funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  e  in
particolare  l'annessa  tabella  IX  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  13   giugno   1973,   concernente
l'attribuzione  delle  funzioni  di  vigilanza  e  di controllo sulle
scuole e sugli istituti non statali di istruzione artistica, compresi
gli istituti musicali pareggiati e le accademie di belle arti;
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  27  giugno
1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n.
78,  foglio  n.  180,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
concernente la ripartizione dei posti di funzione previsti dal citato
decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,
tabella IX, tra gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica
della  pubblica istruzione, nonche' la ripartizione di competenze fra
gli uffici del Ministero della pubblica istruzione;
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  21  aprile
1978,  registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n.
27, foglio n. 49, che fissa  la  struttura  delle  singole  direzioni
generali  ed  ispettorati,  nonche' del servizio dell'amministrazione
centrale e ne determina le competenze;
  Considerato che dal complesso delle citate disposizioni non risulta
univocamente  determinato  l'ufficio  centrale  del  Ministero  della
pubblica  istruzione competente in materia di istituzioni musicali ed
accademie non statali;
  Considerata la  stretta  connessione  tra  la  competenza  relativa
all'azione  di  vigilanza  e la competenza relativa all'erogazione di
fondi nei confronti di istituti musicali ed  accademie  non  statali,
con  la  conseguente  esigenza  di  attribuire entrambe le competenze
all'Ispettorato per l'istruzione artistica;
  Ritenuto che gli "istituti e scuole  di  istruzione  artistica  non
statali",  di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro della pubblica
istruzione  21  aprile  1978,  sono  da   individuare,   in   ragione
dell'attribuzione    della   competenza   alla   Direzione   generale
dell'istruzione media non statale, nei soli  istituti  di  istruzione
secondaria,  con esclusione delle accademie e degli istituti musicali
non statali in quanto istituzioni con piu' alte finalita' culturali e
professionali;
  Considerata  l'esigenza  di  procedere  ad  una  coerente revisione
dell'attribuzione della competenza nei confronti  delle  accademie  e
degli istituti musicali non statali;
  Ritenuta  l'opportunita' di attribuire le competenze amministrative
ministeriali in materia di accademie ed istituti musicali non statali
all'Ispettorato per l'istruzione artistica;
  Visto l'art. 17, commi terzo e quarto, della legge 23 agosto  1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota n. 7740 del 15 settembre 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La competenza della Direzione generale dell'istruzione media non
statale  in materia di istituzioni artistiche non statali e' riferita
soltanto ai licei artistici ed istituti d'arte in quanto  istituzioni
rientranti nell'area dell'istruzione secondaria.
  2.  L'Ispettorato  per  l'istruzione  artistica esercita le proprie
competenze amministrative sulle accademie e gli istituti musicali non
statali,   in   quanto   istituzioni   non    rientranti    nell'area
dell'istruzione secondaria.
          AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e  della  quale
restano invariati al valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.