IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norma sulla disciplina della attivita' di Governo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante disposizioni circa la forma da adottare per l'emanazione di atti amministrativi; Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e in particolare l'annessa tabella IX e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 13 giugno 1973, concernente l'attribuzione delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle scuole e sugli istituti non statali di istruzione artistica, compresi gli istituti musicali pareggiati e le accademie di belle arti; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 78, foglio n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ripartizione dei posti di funzione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tabella IX, tra gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonche' la ripartizione di competenze fra gli uffici del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 27, foglio n. 49, che fissa la struttura delle singole direzioni generali ed ispettorati, nonche' del servizio dell'amministrazione centrale e ne determina le competenze; Considerato che dal complesso delle citate disposizioni non risulta univocamente determinato l'ufficio centrale del Ministero della pubblica istruzione competente in materia di istituzioni musicali ed accademie non statali; Considerata la stretta connessione tra la competenza relativa all'azione di vigilanza e la competenza relativa all'erogazione di fondi nei confronti di istituti musicali ed accademie non statali, con la conseguente esigenza di attribuire entrambe le competenze all'Ispettorato per l'istruzione artistica; Ritenuto che gli "istituti e scuole di istruzione artistica non statali", di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 aprile 1978, sono da individuare, in ragione dell'attribuzione della competenza alla Direzione generale dell'istruzione media non statale, nei soli istituti di istruzione secondaria, con esclusione delle accademie e degli istituti musicali non statali in quanto istituzioni con piu' alte finalita' culturali e professionali; Considerata l'esigenza di procedere ad una coerente revisione dell'attribuzione della competenza nei confronti delle accademie e degli istituti musicali non statali; Ritenuta l'opportunita' di attribuire le competenze amministrative ministeriali in materia di accademie ed istituti musicali non statali all'Ispettorato per l'istruzione artistica; Visto l'art. 17, commi terzo e quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 7740 del 15 settembre 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La competenza della Direzione generale dell'istruzione media non statale in materia di istituzioni artistiche non statali e' riferita soltanto ai licei artistici ed istituti d'arte in quanto istituzioni rientranti nell'area dell'istruzione secondaria. 2. L'Ispettorato per l'istruzione artistica esercita le proprie competenze amministrative sulle accademie e gli istituti musicali non statali, in quanto istituzioni non rientranti nell'area dell'istruzione secondaria. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati al valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.