IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  1990,  n.  276,  convertito  (con
modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5 del suddetto decreto, le
prove di esame e gli accertamenti psico-fisici  ed  attitudinali  per
l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia di Stato possono
essere preceduti  da  una  prova  preliminare  a  carattere  generale
mediante  idonei  test,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni di massima circa  le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  per la nomina ad
operatore tecnico del ruolo degli  operatori  e  collaboratori  della
Polizia di Stato;
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
  Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali del personale
della Polizia di Stato;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto
1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Prova preliminare per test
  1.  Nei  concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici della Polizia di Stato,  la  prova  preliminare
prevista  dall'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990, n. 276,
convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
e' disciplinata dalle norme del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  in  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento  dell'organico  del
          personale  appartenente alle Forze di polizia, disposizioni
          per  lo  snellimento  delle  procedure  di   assunzione   e
          reclutamento  e  avvio  di  un piano di potenziamento delle
          sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo  del
          relativo art. 5, limitatamente ai primi quattro commi:
             "Art.  5.  -  1.  L'accesso ai ruoli del personale della
          Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed  agli
          accertamenti  psicofisici  ed  attitudinali  possono essere
          preceduti da una prova  preliminare  a  carattere  generale
          mediante  idonei  test. Detta prova non esclude l'ulteriore
          accertamento  dei  requisiti  psicofisici  e   attitudinali
          secondo le disposizioni vigenti.
             2.  Il  superamento  della  prova  preliminare di cui al
          comma 1 costituisce requisito essenziale di  partecipazione
          al   concorso.    L'esclusione  dal  concorso  per  mancato
          superamento della prova preliminare o per difetto di uno  o
          piu'  degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta con
          decreto motivato del Ministro dell'interno.
             3. La prova preliminare di cui al comma  1  puo'  essere
          effettuata  in  giorni  e  luoghi  diversi, per contingenti
          predeterminati di candidati, con  l'istituzione  di  una  o
          piu'  commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
          composizione  e  nomina  delle  commissioni  tecniche  e  i
          criteri  per  la  verifica  dei risultati, anche a mezzo di
          idonea  strumentazione  automatica,  sono   stabiliti   con
          apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.
             4. Nei concorsi  per  titoli  ed  esami  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli del
          personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
          e' effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che  abbiano
          superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
          sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
             4-bis. (Omissis)".
             -   La   legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
             - Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale
          della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'  tecnico-
          scientifica o tecnica".
             -  La  legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni
          alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e  relativi  decreti  di
          attuazione,   sul  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri,  possono esser adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la
           necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda
          in nota alle premesse.