IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo. 2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566. 3. Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciata da un Paese membro della Comunita' economica europea viene accordata purche' sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane. 4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono.