IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 49 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del
Consiglio del 13 giugno 1988  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione
impiegati nella preparazione  dei  prodotti  alimentari  e  dei  loro
ingredienti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1993;
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  della  sanita',  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
  1.   Il  presente  decreto  disciplina  i  solventi  di  estrazione
impiegati o destinati ad  essere  impiegati  nella  preparazione  dei
prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
  2.  Il  presente  decreto  non si applica ai solventi di estrazione
impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e  di
altri  additivi  nutritivi,  a  meno  che  tali  additivi alimentari,
vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato  1,  parti
II e III.
  3.  L'uso  di  additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi
nutritivi non deve comportare  nei  prodotti  alimentari  residui  di
solventi di estrazione in quantita' pericolose per la salute umana.