IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 50 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/437/CEE  del
Consiglio del 20  giugno  1989  concernente  i  problemi  igienici  e
sanitari relativi alla produzione ed  immissione  sul  mercato  degli
ovoprodotti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  della  sanita',   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto stabilisce i  criteri  igienico-sanitari  da
osservare nella produzione e nella commercializzazione  dei  prodotti
d'uovo destinati sia al consumo umano diretto sia alla  fabbricazione
di prodotti alimentari. 
  2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: 
    a) i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da  prodotti
d'uovo che soddisfano le condizioni previste dall'art. 3; 
    b) i prodotti d'uovo ottenuti in  un  laboratorio  artigianale  e
che, anche se non sono stati sottoposti ad  alcun  trattamento,  sono
utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla
vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul
posto dopo la loro preparazione.