IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 46 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/677/CEE  del
Consiglio del 13 dicembre 1990 concernente estensione  del  campo  di
applicazione della direttiva 81/851/CEE per il riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali  veterinari  e
che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari
ad azione  immunologica,  nonche'  della  direttiva  92/18/CEE  della
Commissione del 20 marzo 1992 recante  modifica  dell'allegato  della
direttiva 81/852/CEE relative alle norme e ai  protocolli  analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia  di  prove  effettuate  su
medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  della  sanita'  e  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica anche
ai medicinali veterinari ad azione immunologica salvo quanto disposto
dal presente decreto. 
  2. Si intendono medicinali veterinari ad azione immunologica quelli
somministrati agli animali allo scopo di indurre un'immunita'  attiva
o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria. 
  3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.
119,  nonche'  quelle  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati prodotti  con
gli organismi patogeni e gli antigeni ottenuti da  un  animale  o  da
animali provenienti  da  uno  stesso  allevamento  ed  impiegati  per
trattare tale animale o tale allevamento nella stessa localita'. 
  4. Il Ministro della sanita', con proprio  regolamento,  disciplina
la  produzione  e  l'impiego  dei  medicinali  veterinari  ad  azione
immunologica di cui al comma 3. 
 
          AVVERTENZA: 
             Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.