IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la soppressione degli  enti  e  delle  casse
previdenziali, al fine di razionalizzare  il  settore  unificando  le
rispettive attribuzioni in un unico istituto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP),  ente  di  diritto  pubblico,
iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, e' sottoposto alla  vigilanza  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del  Ministero  del
tesoro  e  adempie  alle  funzioni  attribuitegli  con   criteri   di
economicita' ed imprenditorialita'. L'Istituto svolge i  compiti  che
le  disposizioni  vigenti   attribuiscono   all'Ente   nazionale   di
previdenza  ed  assistenza  per   i   dipendenti   statali   (ENPAS),
all'Istituto nazionale per  l'assistenza  ai  dipendenti  degli  enti
locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da
enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per  le  pensioni  dei
dipendenti degli  enti  locali,  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per
le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni  agli  ufficiali
giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e  ai  coadiutori
amministrate dalla Direzione generale degli  istituti  di  previdenza
del Ministero del tesoro. 
  2. L'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui  al
comma 1 sono soppressi.  La  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza del Ministero  del  tesoro  e'  soppressa  e  le  relative
strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP. 
  3. L'INPDAP succede all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alla casse
di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche'
nella  titolarita'  dei  rispettivi  patrimoni,  ciascuno  dei  quali
costituisce, ad ogni effetto,  un  patrimonio  separato,  oggetto  di
altrettante gestioni autonome. Su ciascun patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori dell'INPDAP ne' azioni dei creditori delle altre
gestioni. 
  4. Le gestioni  di  cui  al  comma  3  hanno  autonomia  economico-
patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono  iscritti  i  patrimoni
esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nonche' i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e
le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese  di  amministrazione
sono imputate alle gestioni in quota proporzionale  al  numero  degli
assicurati. 
  5. Le gestioni autonome hanno l'amministrazione dei beni mobili  ed
immobili  e  di  ogni  altra  attivita'   appartenenti   agli   enti,
all'Istituto ed alle casse di cui al comma 1, alla data di entrata in
vigore del presente decreto,  nonche'  dei  beni  e  delle  attivita'
successivamente acquisiti con  l'impiego  delle  risorse  finanziarie
delle gestioni stesse. Non e' consentito, se non nei limiti e secondo
le modalita' previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto,  il  trasferimento  da  una  gestione
autonoma ad altra di beni  mobili  o  immobili,  di  attivita'  o  di
risorse finanziarie, comprese  quelle  eventualmente  provenienti  da
alienazione di  beni  mobili  od  immobili  o  dalla  dismissione  di
attivita'. 
  6. Le gestioni autonome sono tenute  ad  assicurare  ai  rispettivi
iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e
creditizie ad essi dovuti all'atto della data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, salve le  variazioni  derivanti  da  successive
disposizioni di legge. Nulla e' innovato in materia di contribuzioni,
prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie  e  recupero  di
crediti e nelle relative procedure  previste  dai  rispettivi  ordina
menti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione  autonoma  possono
richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla
normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse. 
  7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli
enti, dell'Istituto e delle casse  di  cui  al  comma  1  secondo  le
disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano  la
rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto
disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata  in  vigore
del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.