IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in particolare l'art. 8,
che contempla la possibilita' di erogazione di contributi  in  favore
degli organismi italiani di normazione;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  necessario  predeterminare  i  criteri  e le modalita' di
erogazione dei contributi agli organismi italiani di  normazione  UNI
(Ente   nazionale   italiano   di   unificazione)   e  CEI  (Comitato
elettrotecnico italiano);
  Udito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3,  della  citata  legge  n.  400/1988  (n.
163538 del 6 novembre 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo annuale agli organismi di normazione tecnica UNI
(Ente  nazionale  italiano   di   unificazione)   e   CEI   (Comitato
elettrotecnico  italiano)  sara'  erogato,  dietro  presentazione  di
documentazione probatoria, a parziale copertura delle voci  di  spesa
relative  a spese generali, spese per riunioni in ambito comunitario,
spese per riunioni in ambito ISO e IEC, spese per  quote  associative
internazionali,   investimenti,  stampa  e  diffusione  delle  norme,
personale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  317/1986
          (Attuazione della direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni tecniche) e' il seguente:
             "Art. 8 (Contributo agli organismi di  normalizzazione).
          -   1.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   puo'   concedere   agli   organismi   di
          normalizzazione    un    contributo    annuo    determinato
          forfettariamente in relazione alle spese documentate  dagli
          organismi stessi".
             -  L'art.  12  della  legge  n. 241/1990 (Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi) e' cosi' formulato:
             "Art.   12.   -   1.   La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi ed ausili finanziari  e  l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed  alla  pubblicazione  da  parte  delle   amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,  dei  criteri  e  delle   modalita'   cui   le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.