IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale  della  difesa  del  suolo,  che
all'art.  9 demanda ad appositi regolamenti la riorganizzazione ed il
potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
  Visto il regolamento per la riorganizzazione  ed  il  potenziamento
dei  Servizi  tecnici nazionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
  Considerato  che  si  rende  necessario   apportare   al   suddetto
regolamento,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  medesimo,  le
modificazioni necessarie a garantire la piena autonomia  scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, ed
in  particolare  a  dotare  tali  Servizi  di  una  piu' razionale ed
efficiente struttura organizzativa;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1993;
  Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in  data  16  marzo
1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 1993;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  regolamento  modifica  ed  integra il regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  gennaio
1991,  n.  85,  al fine di assicurare la piena autonomia scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, di
seguito denominati "Servizi", come sistema coordinato ed unitario.
  2. Con la procedura di cui all'art. 9,  comma  9,  della  legge  18
maggio  1989,  n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di
seguito  denominata  "legge",  possono  essere  istituiti   ulteriori
Servizi e introdotte ulteriori modificazioni al regolamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Nota al titolo:
             -  Il  testo  dell'intero art. 9 della legge n. 183/1989
          (Norme per il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa  del  suolo),  cosi'  come  modificato  dal  comma 1
          dell'art. 3 della legge  7  agosto  1990,  n.  253,  e'  il
          seguente:
             "Art.  9  (I  servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  istituiti  i
          servizi  tecnici  nazionali,  in  un  sistema coordinato ed
          unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato  dei  Ministri
          di   cui  all'art.  4.  Ai  servizi  tecnici  nazionali  e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa.
             2. I servizi tecnici gia' esistenti presso  i  Ministeri
          dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente sono costituiti nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico;  sismico;  dighe; geologico. Con la procedura
          ed i criteri di cui  al  comma  9  vengono  costituiti  gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire  l'obiettivo  della  conoscenza del territorio e
          dell'ambiente, nonche' delle  loro  trasformazioni.  A  tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica  amministrazione  che  gia'  operano  nel settore,
          nonche' quelle del Corpo forestale  dello  Stato  e  quelle
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
             3.  Dell'attivita'  dei  servizi  tecnici  nazionali  si
          avvalgono direttamente  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della
          marina mercantile e per il coordinamento  della  protezione
          civile,  le  autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli
          organismi preposti a quelli  di  rilievo  interregionale  e
          regionale,  il  Comitato nazionale per la difesa del suolo,
          il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  la  Direzione
          generale  della  difesa  del suolo del Ministero dei lavori
          pubblici, il  servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e
          risanamento    ambientale   e   il   servizio   valutazione
          dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
          relazione   sullo   stato   dell'ambiente   del   Ministero
          dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
             4.   I  servizi  tecnici  nazionali  hanno  le  seguenti
          funzioni:
               a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e'  definita
          all'art.  2;
               b)  realizzare  il sistema informativo unico e la rete
          nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza,  secondo
          quanto previsto al comma 5;
               c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia richiesta, dati,
          pareri e consulenze, secondo  un  tariffario  fissato  ogni
          biennio  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui  all'art.
          4.  Le  tariffe  sono  stabilite in base al principio della
          partecipazione al costo delle prestazioni da parte  di  chi
          ne usufruisca.
             5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
          coordinano   un  sistema  informativo  unico  ed  una  rete
          nazionale  integrati   di   rilevamento   e   sorveglianza,
          definendo  con le amministrazioni statali, le regioni e gli
          altri  soggetti  pubblici   e   privati   interessati,   le
          integrazioni      ed     i     coordinamenti     necessari.
          All'organizzazione ed  alla  gestione  della  rete  sismica
          integrata  concorre,  sulla  base  di apposite convenzioni,
          l'Istituto  nazionale  di  geofisica.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991,  le  iniziative  adottate in attuazione e nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi  dell'art.  18,  comma  1,
          lettera  e),  della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
          sistema informativo e  di  monitoraggio,  confluiscono  nei
          servizi tecnici nazionali.
             6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art.
          4,  ciascuno  dei  Ministri  che lo compongono propone, nel
          settore di sua competenza, le  misure  di  indirizzo  e  di
          coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
          informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
          particolare   le   priorita'   nel   rilevamento   e  nella
          predisposizione della base di dati.
             7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio
          dei  direttori,  composto  dal  presidente  del   Consiglio
          superiore   dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,  dai
          direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di  cui  al
          comma  1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico
          militare, del Centro  interregionale  per  la  cartografia,
          dell'Istituto   idrografico   della  Marina,  del  Servizio
          meteorologico dell'Aeronautica militare,  del  Corpo  fore-
          stale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
             8. Il Consiglio dei direttori:
               a)  provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui
          all'art.   4, al coordinamento  dell'attivita'  svolta  dai
          singoli  servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
          soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4,  nonche'
          dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
               b)  esercita  ogni  altra  funzione demandatagli con i
          regolamenti di cui al comma 9.
             9. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  con  appositi  regolamenti,  emanati  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentite  le
          competenti  commissioni  parlamentari,  si  provvede   alla
          riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di
          cui al comma 2, in particolare disciplinando:
               a)  l'ordinamento  dei  servizi tecnici nazionali ed i
          criteri generali di organizzazione, anche sotto il  profilo
          dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
               b)   i   criteri   generali   per   il   coordinamento
          dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali,  dei  servizi
          tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma
          4,  tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta
          dai servizi tecnici regionali;
               c)  i  criteri  per  la  formazione  di  ruoli tecnici
          omogenei  per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione   di
          posizioni   giuridiche   basate  sul  possesso  del  titolo
          professionale necessario allo svolgimento  delle  attivita'
          di  ogni singolo servizio e sul livello professionale delle
          mansioni da svolgere;
               d)  i  criteri  generali  per   l'attribuzione   della
          dirigenza  dei  servizi  e  dei  singoli settori in cui gli
          stessi sono articolati nel  rispetto  del  principio  della
          preposizione  ai  servizi  ed ai singoli settori tecnici di
          funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
               e) le modalita' di organizzazione e  di  gestione  del
          sistema  informativo unico e della rete nazionale integrati
          di rilevamento e sorveglianza;
               f) le modalita'  che  consentono  ai  servizi  tecnici
          nazionali  di  avvalersi dell'attivita' di enti e organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche' di impiegare in compiti di istituto  ricercatori  e
          docenti   universitari,  sulla  base  di  convenzioni-tipo,
          adottate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in   materia   di   comandi   finalizzate  all'interscambio
          culturale e scientifico.
             10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti
          generali tecnici.
             11.  I   direttori   dei   servizi   tecnici   nazionali
          idrografico  e  mareografico,  sismico,  dighe,  geologico,
          fanno parte di diritto del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici.
             12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si
          provvede,  tenendo conto della riorganizzazione del sistema
          dei servizi tecnici  nazionali,  a  quella  funzionale  del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
             13. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   e   fino   alla  definizione  del  nuovo
          ordinamento dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche'  dei
          ruoli  tecnici  omogenei  di cui al comma 9, lettera c), il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi  idrografico  e   mareografico,   sismico,   dighe,
          geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in
          appositi  ruoli  transitori  presso  le  amministrazioni di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico
          ed  il  trattamento  economico  comunque  posseduti.   Alla
          identificazione  del  personale  di ricomprendere nei ruoli
          predetti si provvede con decreo del Ministro competente che
          determina  altresi'  le  dotazioni  organiche  dei  profili
          professionali  occorrenti  in  misura  pari  alle unita' da
          trasferire. I provvedimenti relativi allo  stato  giuridico
          ed  al  trattamento  economico del personale inquadrato nei
          ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
          con il  Ministro  presso  il  cui  dicastero  e'  istituito
          ciascun ruolo transitorio".
            Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si
          veda in nota al titolo.
             - Il testo integrale del  D.P.R.  n.  85/1991,  relativo
          alla  riorganizzazione  ed  il  potenziamento  dei  Servizi
          tecnici nazionali geologico,  idrografico  e  mareografico,
          sismico  e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della  legge  18  maggio
          1989,  n.  183,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 65 del 18 marzo 1991.
             - Il comma 1 della  art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             L'art.   6  del  D.Lgs.  n.  29/1993  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),
          e' cosi' formulato:
            "Art.  6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo,    l'individuazionedegli    uffici   di   livello
          dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta
          mediante regolamento governativo, su proposta del  Ministro
          competente,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  con  il
          Ministro   del   tesoro.   L'individuazione   degli  uffici
          corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle  rela-
          tive  funzioni  e'  disposta  con  regolamento adottato dal
          Ministro  competente,  d'intesa  con  il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  con il Ministro del tesoro, su
          proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del
          tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica, pre-
          via informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione
          delle piante organiche comporti maggiori oneri  finanziari,
          si provvede con legge".
           Note all'art. 1:
             -  Per  il  D.P.R.  n.  85/1991  si  veda  in  nota alle
          premesse.
             - Per il testo dell'art. 9 della legge  n.  183/1989  si
          veda in nota al titolo.