Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per non interrompere l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'esecuzione di un contratto o di una concessione per la realizzazione di lavori pubblici ovvero di forniture o servizi non puo' essere sospesa ne' differita per la sola circostanza che sia iniziato un procedimento penale per fatti comunque connessi all'aggiudicazione del contratto o alla concessione, ovvero alla loro esecuzione, salve le esigenze processuali e i diritti patrimoniali delle parti. Resta ferma la facolta' di esercitare, ricorrendone le necessarie condizioni, il potere di recesso o di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero di risoluzione del contratto. 2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, viene accantonata, a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno, una somma pari al 6% dell'importo del contratto o della concessione, fermi restando le garanzie e gli altri accantonamenti gia' previsti. La somma, da depositare presso la tesoreria competente, viene restituita a seguito della sentenza definitiva di proscioglimento. 3. L'impresa aggiudicataria o concessionaria ha facolta' di depositare, in luogo della somma di cui al comma 2, una polizza assicurativa o fidejussoria di pari importo. 4. In caso di recesso, rescissione o risoluzione del contratto o della concessione ai sensi del comma 1, si provvede tempestivamente, quando ne ricorra l'interesse pubblico, alla stipula di un nuovo contratto o ad una nuova concessione, con le opportune procedure concorsuali. 5. Non si fa luogo alla sospensione dell'efficacia della iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ne' alla successiva cancellazione ai sensi degli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora i soggetti di cui al secondo comma del predetto articolo 20 siano sostituiti. Ricorrendo tali condizioni, cessano gli effetti della sospensione gia' disposta. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione. Esse si applicano altresi' ai concessionari di lavori pubblici e, per quel che concerne l'esercizio della concessione, ai concessionari di pubblici servizi che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi, ad eccezione delle attivita' sottoposte alla disciplina della direttiva 531/90/CEE.