Art. 1. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  non  interrompere  l'esecuzione  di  contratti   o
concessioni relativi ad opere, forniture o  servizi  a  favore  della
pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 marzo 1993; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dei lavori pubblici e del Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'esecuzione di  un  contratto  o  di  una  concessione  per  la
realizzazione di lavori pubblici ovvero di forniture  o  servizi  non
puo' essere sospesa ne' differita per la  sola  circostanza  che  sia
iniziato  un  procedimento  penale  per   fatti   comunque   connessi
all'aggiudicazione del contratto o alla concessione, ovvero alla loro
esecuzione, salve le esigenze processuali e  i  diritti  patrimoniali
delle parti. Resta ferma la facolta' di esercitare,  ricorrendone  le
necessarie condizioni, il potere di recesso o di rescissione ai sensi
dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865,  n.  2248,  allegato  F,
ovvero di risoluzione del contratto. 
  2. Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  viene
accantonata, a garanzia dell'eventuale risarcimento  del  danno,  una
somma pari al 6% dell'importo  del  contratto  o  della  concessione,
fermi restando le garanzie e gli altri accantonamenti gia'  previsti.
La  somma,  da  depositare  presso  la  tesoreria  competente,  viene
restituita a seguito della sentenza definitiva di proscioglimento. 
  3.  L'impresa  aggiudicataria  o  concessionaria  ha  facolta'   di
depositare, in luogo della somma di  cui  al  comma  2,  una  polizza
assicurativa o fidejussoria di pari importo. 
  4. In caso di recesso, rescissione o risoluzione  del  contratto  o
della concessione ai sensi del comma 1, si provvede  tempestivamente,
quando ne ricorra l'interesse pubblico,  alla  stipula  di  un  nuovo
contratto o ad una nuova  concessione,  con  le  opportune  procedure
concorsuali. 
  5. Non si fa luogo alla sospensione dell'efficacia della iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori, ne' alla successiva cancellazione
ai sensi degli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 
2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora i soggetti di cui al
secondo comma del predetto articolo 20 siano  sostituiti.  Ricorrendo
tali condizioni, cessano gli effetti della sospensione gia' disposta. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici,  ivi  compresi  quelli  economici,  agli   enti   ed   alle
amministrazioni locali,  alle  loro  associazioni  e  ad  ogni  altra
struttura della pubblica amministrazione. Esse si applicano  altresi'
ai  concessionari  di  lavori  pubblici  e,  per  quel  che  concerne
l'esercizio della concessione, ai concessionari di  pubblici  servizi
che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi,  ad  eccezione
delle  attivita'   sottoposte   alla   disciplina   della   direttiva
531/90/CEE.