IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il decreto ministeriale n. 339 del  2  giugno  1992,  recante
disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo,  sull'applicazione  delle  norme  di
qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 
  Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio
1992 concernente i controlli di qualita' degli ortofrutticoli freschi
che abroga il regolamento CEE n. 2638/69  della  Commissione  del  24
dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il  controllo
di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati  all'interno  della
Comunita'; 
  Ritenuta la necessita' di modificare  le  norme  regolamentari  del
citato decreto ministeriale n. 339, in considera  zione  delle  nuove
disposizioni normative di cui al regolamento CEE n. 2251/92  relative
ai controlli di qualita'; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 dicembre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. E-51 del 12 gennaio 1993; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  L'art.  1  del  decreto  ministeriale  n.  339  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 1 (Organismi responsabili dei controlli). - 1. Gli  organismi
responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualita'  dei  prodotti
ortofrutticoli, in base alle  disposizioni  dettate  al  primo  comma
dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda  di  Stato
per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -  AIMA,  con   compiti
prevalentemente  amministrativi-gestionali,  e  l'Istituto   per   il
commercio con l'Estero  -  ICE,  con  il  compito  dell'attivita'  di
controllo, per  i  prodotti  commercializzati  nel  mercato  interno;
l'Istituto per il  commercio  con  l'Estero  -  ICE  per  i  prodotti
destinati e di provenienza dai Paesi extracomunitari". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
            sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni 
                 sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
                      decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
                   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
            - Il regolamento CEE n. 2251/92 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 219 del 4
          agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  itliana  n.  76 del 28 settembre 1992, 2a serie
          speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.